m_lps.A41N9XY.REGISTRO UFFICIALE.U.0023066.13-11-2025




                              ADDENDUM ALLA CONVENZIONE Prot. n. 18840 del 22/09/2025

        per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario di operazione finanziata nell’ambito del Programma nazionale
        Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027 CCI n. 2021IT05SFPR001 (di seguito “Pn Gdl” o “Programma”)


                                                               TRA
        il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, dei
        servizi per il lavoro e degli incentivi all’occupazione (di seguito “Mlps” o “Amministrazione” o “Direzione
        generale”) - C.F. 80237250586 rappresentato dal dott. Massimo Temussi, Direttore generale della suddetta
        Direzione, presso la quale opera la Divisione VI in cui è incardinata l’Autorità di gestione (di seguito “Adg”) del
        Pn Gdl, con sede presso il Mlps, in Via di San Nicola da Tolentino, 1/5 00187 – Roma


                                                                E
        l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia S.p.A. (di seguito
        “Invitalia” e/ Beneficiario), codice fiscale n. 05678721001, rappresentata dal dott. Bernardo Mattarella, in
        qualità di Amministratore delegato, con sede legale in Via Calabria n. 46, 00187 – Roma


                                                              VISTO
        −    il Regolamento (Ue) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato
             sulla Guue del 30 giugno 2021 (di seguito Rdc), recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo
             di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione
             giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, nonché le regole finanziarie
             applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo
             Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
        −    l’articolo 73, al punto 3, del sopra richiamato Regolamento, che dispone che “l’Autorità di gestione
             garantisce che il Beneficiario riceva un documento che specifica tutte le condizioni per il sostegno a
             ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il
             piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i
             costi dell’operazione e le condizioni di erogazione del sostegno”;
        −    il Regolamento (Ue) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato
             sulla Guue del 30 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (Fse+) e abroga il Regolamento
             (Ue) n. 1296/2013;
        −    la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti
             l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
             normativi comunitari”, che istituisce, all’articolo 5, il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche
             comunitarie;
        −    il Pn Gdl approvato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2022 con Decisione C (2022) 9030 final;



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−   in particolare, la Priorità 1 “Facilitare l’ingresso al lavoro dei giovani” del richiamato Programma -
    Obiettivo specifico: ESO 4.1 “Migliorare l'accesso all'occupazione - che prevede, tra l’altro, incentivi per
    la promozione del lavoro autonomo e percorsi di accompagnamento alla creazione di impresa”, nonché
    la Priorità “Assistenza tecnica” finalizzata a garantire, tra l’altro, la corretta gestione delle risorse
    finanziarie stanziate;

−   il Sistema di gestione e controllo del Pn Gdl (di seguito “Sigeco”), ivi inclusa la relativa manualistica,
    adottati dall'Adg e consultabili sul sito istituzionale nella sezione dedicata al citato Programma al
    seguente         link      https://www.lavoro.gov.it/pn-giovani-donne-lavoro/programma/gestione-e-
    controllo/SiGeCo;
−   il documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” da ammettere al cofinanziamento del
    Pn Gdl, approvato dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta, conclusasi con comunicazione
    dell’Adg prot. n. 8528 del 22 giugno 2023;
                                                CONSIDERATO
−   il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni, “Codice dei contratti pubblici in
    attuazione dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
    contratti pubblici”, all’art. 1, comma 1, codifica il principio del risultato ed enuncia quindi l’interesse
    pubblico primario del codice, come finalità principale che stazioni appaltanti ed enti concedenti devono
    sempre assumere nell’esercizio delle loro attività per l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con
    la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, sempre nel rispetto dei
    principi di legalità, trasparenza e concorrenza, che vengono espressamente richiamati;
−   l’art. 2 del decreto legislativo n. 36/2023 che codifica l’innovativo principio della fiducia nell’azione
    legittima, trasparente e corretta delle pubbliche amministrazioni, dei suoi funzionari e degli operatori
    economici;
−   l’art. 3 del decreto legislativo n. 36/2023 che introduce il principio dell’accesso al mercato che le stazioni
    appaltanti e gli enti concedenti devono garantire agli operatori economici, secondo le modalità indicate
    dal codice e attraverso il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, che deve essere
    improntata alla correttezza, all’imparzialità e alla non discriminazione, alla pubblicità e alla trasparenza,
    nonché alla proporzionalità;
−   l’articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023 rubricato “Principio di auto-organizzazione amministrativa
    al comma 1 che prevede che “Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione
    di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l'esternalizzazione e la
    cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea”;
−   l’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023, che prevede che “Le stazioni appaltanti e gli
    enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto
    dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”;
−   che il richiamato comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023 prevede altresì che “le
    stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato
    in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica
    della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza,



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    economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse
    pubbliche” e che “in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente
    motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di
    interessi strategici, e che “I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione
    con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i
    parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard
    di mercato”;
−   l’articolo 226, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023 che prevede che “Ogni richiamo in disposizioni
    legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o
    al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle
    corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”;

−   che il decreto legislativo n. 9 gennaio 1999, n.1 e successive modificazioni ha disposto la costituzione di
    Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata “Agenzia
    nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", di seguito anche “Invitalia”,
    la quale persegue, tra l’altro, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti,
    promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione,
    sviluppare sistemi locali d’impresa” ed, altresì, “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e
    locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla
    consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;
−   in particolare, che l’articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo prevede che con apposite
    convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la
    realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità
    pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla
    medesima società;
−   il medesimo articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo che dispone che il contenuto minimo delle
    convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza
    unificata Stato-regioni-autonomie locali;
−   la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 1999, emanata ai sensi dell'articolo 2,
    comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1 che ha definito i contenuti minimi degli atti
    convenzionali con Invitalia;
−   che a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la
    formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2007), ed in particolare,
    delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 459-463, Invitalia è stata sottoposta a penetranti atti di
    controllo e indirizzo da parte dello Stato per quanto concerne la propria governance, la propria
    organizzazione e l’attività da essa svolta. In particolare, l’articolo 2, comma 6, del citato decreto
    Legislativo. n. 9 gennaio 1999, n.1, innanzi richiamato, come sostituito dall’articolo 1, comma 463, della
    legge n. 296/2006, stabilisce che i diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’Economia e delle
    Finanze, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero dello Sviluppo Economico,
    d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al
    Parlamento”;



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−   il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n. 218 del 19
    settembre 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia
    nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette
    e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", ha provveduto all'aggiornamento
    del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, anche al fine di assicurare
    l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
−   la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 1,
    comma 461, della legge n. 296/2006 che ha stabilito le priorità ed obiettivi per l’Agenzia, nonché gli
    indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione
    interna della stessa Agenzia, come previsto dall’articolo 1, commi 460 e 461, della legge n. 296/2006;
−   che i punti 2.1.1. e 2.1.2. della citata direttiva indicano l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
    investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa “quale Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale” volto,
    tra l’altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l’innovazione e la competitività industriale e
    imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali";
−   l’articolo 19, comma 5, della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione in legge, con modificazioni, del
    decreto legge n. 78 del 1 luglio 2009, recante tra l’altro provvedimenti anticrisi, che prevede che le
    Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
    direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale
    interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
    esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti
    dell’Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi
    relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
−   l’articolo 55-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la
    concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla legge
    di conversione n. 27 del 24 marzo 2012, che prevede che "ai fini della realizzazione di interventi
    riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica
    per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell’Unione europea e dal Fondo per lo
    sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 anche mediante
    finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività
    economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all’art. 90 del decreto legislativo 12 aprile
    2006, n. 163 delle convenzioni stipulate con INVITALIA di cui al decreto legislativo n. 1/1999 e ss.mm.ii.”;
−   l’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge
    6 novembre 2012, n. 190 che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
    esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere,
    nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale
    presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
    medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto
    comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare
    con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi
    eventualmente percepiti e accertati;




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−   che l’articolo 3 dell’allegato I, al decreto legislativo n. 36/2023 definisce alla lettera e) «affidamento in
    house» come l’affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una
    persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del
    testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,
    n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva
    24/2014/UE e dall’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali,
    dall’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;
−   il citato articolo 12 della direttiva 24/2014/UE che prevede al comma 3, che “un’amministrazione
    aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi
    del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare
    la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’amministrazione
    aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla
    persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80 % delle
    attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle
    amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni
    aggiudicatrici di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta
    di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano
    controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che
    non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata”;
−   che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste per il controllo congiunto di cui al comma 3, dell’art.
    12 della direttiva 24/2014/UE, in quanto Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad
    effettuare una quota superiore all’80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa
    affidati dalle amministrazioni dello Stato e realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;

−   che con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n. 218
    del 19 settembre 2018, "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell’Agenzia
    nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette
    e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", si è provveduto all’aggiornamento
    del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato
    contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l’esercizio
    del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
−   che con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella GU n.
    179 del 3 agosto 2018, si è disposto l’"Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con
    l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.";
−   che con la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n.484 del 30/05/2018 il Consiglio
    dell’Autorità disponeva l’iscrizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’Elenco delle
    amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei
    confronti di proprie società in house, di cui all’art. 192, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 (elenco
    ora non più vigente) quale Amministrazione, tra le altre, titolata ad attivare affidamenti in house a
    Invitalia;
−   che con la nota Invitalia prot. n. 0411334 del 16 ottobre 2024l’Agenzia ha comunicato al Ministero delle
    Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza -


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    Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII -Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società
    Partecipate e Vigilate dal Ministero, le informazioni richieste relative all’attestazione del conseguimento
    nel triennio 2021-2023 di una quota superiore all’80% dei ricavi per servizi svolti dalla medesima Agenzia
    per i compiti affidati da Amministrazioni centrali dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 7, del
    decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

−   che con la nota prot. n. 0093803 del 22 ottobre 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy -
    Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di
    Vigilanza - Divisione VIII -Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilate dal
    Ministero, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2021 -2023 per
    lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio
    del triennio è pari al 98,24%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui
    al riportato art. 7, del d.lgs. n. 36/2023;
−   l’articolo 1, comma 3, lett. a), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018
    che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere l’indicazione dell’impegno di Invitalia ad operare
    nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità,
    efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela
    dell’ambiente ed efficienza energetica, fermo restando il rispetto dei presupposti di ammissibilità della
    spesa stabiliti da norme nazionali e comunitarie;
−   l’articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018
    che prevede che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell’ambito delle convenzioni debba
    coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione e che
    alla lett. j) stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente
    sostenuti e pagati, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell’articolo 67, comma 5, lettera c) del
    Regolamento n. 1303/2013, oltre la quota di costi generali;
−   l’articolo 1, comma 3, lett. k) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018
    che stabilisce che nelle convenzioni aventi validità pluriennale debba essere definito un
    cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell’IVA, nell’ambito
    del corrispettivo complessivo massimo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento;
−   l'articolo 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018
    che stabilisce gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in
    base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
    dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
−   l’articolo 1, comma 3, lett. q), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018
    che prevede che l’Amministrazione contraente di Invitalia si impegna a trasmettere annualmente al
    Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) un resoconto sullo
    stato di attuazione della Convenzione con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle
    ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull’andamento delle attività di Invitalia;


                                                 TENUTO CONTO




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−   del Capo IV “Disposizioni in materia di lavoro” del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (di seguito “DL
    Coesione”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95, del 4 luglio 2024 e, in particolare, l’articolo
    16, recante “Misura nazionale per la promozione dell’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere
    professioni e nell’attività d’impresa”, l’articolo 17, recante “Misure per l’autoimpiego nelle regioni del
    Centro e del Nord Italia” (di seguito “ACN”), l’articolo 18, recante “Resto al SUD 2.0” (di seguito “RSUD”),
    l’articolo 19, recante “Soggetti gestori” e l’articolo 20, recante “Disposizioni finanziarie per le misure di
    promozione dell’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa”;
−   della nota tecnica, allegata alla presente Convenzione, redatta dal Mlps, in raccordo con Invitalia, a
    supporto della quantificazione degli oneri di gestione delle misure agevolative del DL Coesione e in
    riscontro alla nota del MEF RGS prot. 62010 del 25 marzo 2025, relativa al perfezionamento del Decreto
    interministeriale attuativo del DL Coesione, in cui sono forniti gli elementi volti ad attestare la congruità
    dei costi relativi ai suddetti oneri di gestione, riconosciuti a Invitalia per l’attuazione delle misure di cui
    ai citati artt. 17 e 18 del DL Coesione;
−   del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per gli Affari
    Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 09 luglio
    2025 (di seguito “DM”), emanato in attuazione del DL Coesione, e registrato dalla Corte dei Conti in data
    30.07.2025 al n. 994 (protocollo mlps in ingresso n. 15935 del 04.08.2025);
−   del Decreto Direttoriale n.318 del 21 luglio 2025 (di seguito “DD”), emanato ai sensi dell’articolo 32 del
    citato DM, in cui sono definite - a completamento, integrazione ed in conformità al DM stesso - ulteriori
    disposizioni operative volte a precisare e chiarire le modalità di funzionamento delle misure e azioni di
    cui ai Capi II, III, IV e VI del DM, al fine di garantire la migliore e più corretta fruizione delle agevolazioni
    da parte dei soggetti e delle iniziative agevolate;
−   dello stanziamento finanziario di cui all’articolo 20 del DL Coesione e la ripartizione territoriale dello
    stesso ai sensi dell’articolo 17, comma 9, e dell’articolo 18, comma 10, del DL Coesione, così come meglio
    quantificata all’articolo 3, comma 4, lettere a) e b) del citato DM, per un importo complessivo pari a euro
    219.600.000,00 (duecentodiciannovemilioniseicentomila/00) per la misura ACN e pari a euro
    356.400.000,00 (trecentocinquantaseimilioniquattrocentomila/00) per la misura RSUD;
−   dello stanziamento finanziario di cui all’articolo 19, comma 5, del DL Coesione per spese di gestione delle
    misure di cui agli artt. 17 e 18, così come meglio quantificate all’articolo 3, comma 4, let. d) del DM, per
    un importo complessivo pari a euro 49.000.000,00 (quarantanovemilioni/00);
−   che, in attuazione di quanto disposto nel DD, Invitalia ha trasmesso la proposta progettuale (prot.
    ingresso mlps n. 16610 del 14.08.2025), relativa alla gestione delle agevolazioni di cui all’art. 3 del DD,
    che è stata approvata dall’Adg, con nota prot. 16651 del 18.08.2025, anche in considerazione di quanto
    rappresentato al MEF RGS nella sopra richiamata nota tecnica relativa alla congruità degli oneri di
    gestione di cui all’art. 3, comma 4, lett. d) del DM;
−   della nota prot. n. 0191776 del 15.09.2025, con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy -
    Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale servizi di
    Vigilanza - Divisione VIII - Vigilanza su enti strumentali, fondazioni, società partecipate e vigilate dal
    Ministero, ha rilasciato il proprio nulla osta alla sottoscrizione della presente Convenzione, ai sensi




                                                                                                                   7
     dell’articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, sopra
     citato;

−    della Convenzione Prot. n. 18840 del 22/09/2025 stipulata tra INVITALIA e il Ministero del Lavoro e delle
     Politiche Sociali, Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro avente ad oggetto l’attuazione del
     progetto di “Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0” per un importo così articolato:
         •     euro 219.600.000,00 (duecento diciannove milioni seicentomila/00) a valere sulla Priorità 1
               “Facilitare l’ingresso al lavoro dei giovani” del PN Gdl per l’erogazione di incentivi per
               l’autoimpiego nelle regioni Centro-Nord Italia,

         •     euro 356.400.000,00 (trecento cinquantasei milioni quattrocentomila/00), a valere sulla Priorità
               1 “Facilitare l’ingresso al lavoro dei giovani” del PN Gdl per l’erogazione di incentivi per
               l’autoimpiego Resto al Sud 2.0;

         •     euro 49.000.000,00 (quarantanove milioni/00) IVA inclusa, a valere sulla Priorità “Assistenza
               tecnica” del PN Gdl, per la copertura degli oneri di gestione per le attività di concessione ed
               erogazione degli incentivi nelle Regioni Centro-Nord e Resto al Sud 2.0;


RITENUTO OPPORTUNO, a parziale modifica della suddetta Convenzione Prot. n. 18840 del 22/09/2025
imputare le spese per la copertura degli oneri di gestione per le attività di concessione ed erogazione degli
incentivi nelle Regioni Centro-Nord e Resto al Sud 2.0 sulla Priorità 1 “Facilitare l’ingresso al lavoro dei giovani”
del PN Gdl, in luogo della Priorità “Assistenza tecnica” del PN Gdl in considerazione del nesso di correlazione
tra le spese relative all’erogazione degli incentivi e le spese relative ai connessi oneri di gestione;

     Tanto visto e considerato, le Parti sopra dette


                                           CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
                                                                Articolo unico
    1. All’art. 13 “Corrispettivo riconosciuto dal Mlps per gli oneri di gestione delle misure ACN e RSUD”, al
       comma 1, le parole …a valere sulla Priorità “Assistenza Tecnica” del PN Gdl…, sono sostituite dalle
       seguenti parole: a valere sulla Priorità 1 “Facilitare l’ingresso al lavoro dei giovani” del PN Gdl.

    2. Per quanto non previsto e/o modificato dal presente Addendum vale quanto disciplinato dalla
       Convenzione Prot. n. 18840 del 22/09/2025.




 Il Direttore della Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, dei   L’Amministratore delegato dell’Agenzia nazionale per
 servizi per il lavoro e degli incentivi all’occupazione                        l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
                                                                                S.p.A.

 Dott. Massimo Temussi                                                          Dott. Bernardo Mattarella
                                                                                               Bernardo Mattarella
                Firmato digitalmente da                                                        AGENZIA NAZ ATTRAZIONE
                TEMUSSI MASSIMO                                                                INVESTIMENTI E SVILUPPO
                C=IT                                                                           IMPRESA SPA
                O=MINISTERO DEL                                                                Amministratore Delegato
                                                                                               12.11.2025 18:23:35
                LAVORO E DELLE                                                                 GMT+01:00                                  8
                POLITICHE SOCIALI
