m_amte.UDCM.DECRETI MINISTRO.R.0000203.26-06-2023




                Il Ministro dell’ambiente e della Sicurezza Energetica
                                                   di concerto con


                       Il Ministro dell ’ Economia e delle Finanze

                 VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti
        lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, e, in particolare, gli articoli 56 e 57;
                 VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme
        in materia di danno ambientale”;
                 VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e
        ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
                 VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei
        meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
        dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
        1997, n. 59”;
                 VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del
        Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, gli articoli da
        35 a 40;
                 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
        sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
                 VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di
        protezione dei dati personali” e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
        Consiglio, del 27 aprile 2016;
                 VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
        repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
                 VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina
        riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle
        pubbliche amministrazioni”;
                 VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di
        inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni”;
                 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente il
        “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54
        del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
                 VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
        aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
        Ministeri”;
                 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante
        “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”, come modificato dal
        decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243 e dal decreto del Presidente
        del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109;
                 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l’on. Gilberto
        Pichetto Fratin è nominato Ministro della transizione ecologica;
        VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, Legge 16 dicembre 2022, n. 204;
        VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l’on.
Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;
        VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione
Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
        VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio (UE) del 13 luglio 2021 relativa
all’approvazione della valutazione del Piano di ripresa e resilienza per l’Italia;
        VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione
e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
        VISTO, in particolare, l’articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 101, ai sensi del quale “Ciascuna
amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle
relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine,
nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di
livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello
dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026,
articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, (...)”;
        VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l’articolo 17-sexies, comma 1, ai sensi del quale “Per il
Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque
fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati
fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi.”;
        VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 29 novembre 2021, n. 492, adottato
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante l’istituzione presso il Ministero
dell’ambiente e della sicurezza energetica dell’Unità di Missione per il PNRR, ai sensi del combinato
disposto dell’articolo articoli 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell’articolo 17-sexies, comma 1, decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
        VISTO l’articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose”, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come
modificato dall’ art. 19, comma 3, lettera a), nn. 1), 2) e 3), decreto - legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ai sensi del quale“1. Al fine di attuare
gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR,
anche fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per il conseguimento degli
obiettivi di transizione ecologica di cui al medesimo Piano, nonché per fornire supporto alla struttura
di missione di cui all'articolo 17-sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al Ministero della transizione ecologica è assegnato,
con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025, un apposito contingente
massimo di centocinquantadue unità, nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2025, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello
sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o
della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare, nonché di
significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale di livello non
dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli
ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti la composizione del contingente, i profili degli esperti da inserire nella short list di cui
al comma 2-bis e i compensi degli esperti. Ai sensi del presente articolo, i contratti degli esperti
selezionati possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2025.”;
         VISTO, inoltre, l'articolo 34, comma 2, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, come
sostituito dall’articolo 19, comma 3, lettera a-bis), decreto - legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ai sensi del quale “A decorrere dall'anno 2023,
l'individuazione degli esperti di cui al comma 1 avviene a seguito di avviso pubblicato nel sito internet
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato ad acquisire la manifestazione
di interesse alla nomina di esperto. Al fine di garantire il costante aggiornamento della short list di
cui al comma 2-bis, l'avviso di cui al primo periodo rimane pubblicato nel sito internet del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica sino al 30 giugno 2025”;
         VISTO l'articolo 34, comma 2-bis, del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come
sostituito dall’ articolo 19, comma 3, lettera a-bis), decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ai sensi del quale “All'esito della verifica del
possesso dei requisiti di cui al comma 1, è redatta una short list recante i nominativi dei soggetti
valutati come idonei. Il Capo del dipartimento competente, sentiti i direttori generali, provvede alla
nomina ai sensi del comma 2-ter, attingendo alla short list di cui al primo periodo, tenuto conto, in
rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello generale afferenti al dipartimento, delle
specifiche professionalità ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa short list.”;
         VISTO il comma 2-ter dell’articolo 34 del citato decreto-legge n. 152 del 2021, inserito dall’
articolo 19, comma 3, lettera b), decreto - legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ai sensi del quale “Gli incarichi di esperto ai sensi del presente
articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Capo del dipartimento competente, che definisce l'oggetto
dell'attività da svolgere e la durata dell'incarico stesso. Al decreto di cui al primo periodo è allegato
il curriculum vitae dell'esperto, comprovante il possesso della professionalità richiesta in ragione
dell'oggetto dell'attività”;
         VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 3 marzo 2022, n. 100, adottato di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione,
recante la definizione della composizione del contingente e la definizione dei compensi degli esperti
ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con
modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
         CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 34, comma 1, del citato decreto-legge n. 152
del 2021, come modificato dall’articolo 19, comma 3, lettera a-bis), decreto - legge 24 febbraio 2023,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti la composizione del contingente, i profili degli esperti da inserire nella short list di cui
al comma 2-bis e i compensi degli esperti;
         SENTITO il Ministro per la pubblica amministrazione;

                                              DECRETA

                                            Articolo 1
                        (Composizione del contingente e profili degli esperti)

1. Il contingente di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dall’ art. 19,
comma 3, lett. a), nn. 1), 2) e 3), del decreto - legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è composto da:
a) fino a n. 132 esperti in possesso di specifica ed elevata competenza, con esperienza almeno
triennale, nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed
energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare,
nel rispetto dei profili professionali riportati nell’Allegato A al presente decreto;
b) fino a n. 20 unità di personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o
altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
2. In caso di mancata copertura di tutte le posizioni previste per una delle due categorie individuate
dal comma precedente, sarà possibile ampliare il contingente fissato per l’altra categoria.

                                              Articolo 2
                                      (Modalità di individuazione)

1. Ai fini della formazione del contingente di cui all’articolo 1:
a) A decorrere dall’anno 2023, l’individuazione degli esperti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
a), è effettuata sulla base di una short list elaborata all’esito della verifica del possesso dei requisiti
definiti, per ciascun profilo di esperto indicato nell’Allegato A al presente decreto, a seguito di un
avviso pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato
ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Detto avviso viene predisposto e
pubblicato, sino al 30 giugno 2025, nel sito internet dello stesso Ministero da parte della Direzione
delle risorse umane e acquisti (RUA), sulla base delle indicazioni del Responsabile dell’Unità di
Missione per il PNRR, in raccordo con i Capi degli altri dipartimenti interessati per l’attuazione del
PNRR, per gli aspetti di rispettiva competenza. In particolare, l’avviso pubblico indica i profili di
esperto da individuare di cui all’Allegato A e il relativo compenso onnicomprensivo nel rispetto dei
limiti massimi fissati nell’allegato A al presente decreto e delle previsioni di cui all’articolo 4, comma
1, lettera a), oltre alle modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse. Nell’avviso
pubblico sono, inoltre, stabilite le modalità di verifica del possesso dei requisiti per l’inserimento
nella short list, nonché di aggiornamento di quest’ultima.
b) l’individuazione del personale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), è effettuata su impulso
della Struttura di Missione che, sentiti i dipartimenti in merito ai profili attivabili, procede alla
richiesta di apposito avviso di interpello sul sito istituzionale del Ministero alla Direzione delle risorse
umane e acquisti (RUA). Si applicano le disposizioni relative al collocamento in posizione di
comando, fuori ruolo o altra analoga posizione previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Gli esiti delle procedure di individuazione del contingente di esperti di cui al comma 1, lettera a),
sono resi pubblici nel sito internet istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
3. Il responsabile dell’Unità di Missione per il PNRR, prevista dall’articolo 17-sexies del decreto-
legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, d'intesa
con gli altri dipartimenti per le esigenze attuative del PNRR di rispettiva competenza, richiede alla
Direzione delle risorse umane e acquisti (RUA) l’assegnazione del contingente di cui alla lett. b) del
comma 1 agli uffici e alle strutture che operano nell’Unità di missione e nelle altre strutture del
Ministero impegnate in progetti attuativi del PNRR.
4. Il Capo del dipartimento competente, sentiti i direttori generali interessati, provvede alla nomina
degli esperti ai sensi del successivo articolo 3, attingendo alla short list di cui all’articolo 2, comma
1, lettera a), tenuto conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello generale
afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalità ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa
short list.
                                            Articolo 3
                        (Conferimento incarichi, durata e rapporto di lavoro)

1. Gli incarichi di esperto di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), sono conferiti, anche in deroga a
quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
decreto del Capo del dipartimento competente, che definisce l'oggetto dell'attività da svolgere e la
durata dell'incarico stesso. Al decreto di cui al primo periodo è allegato il curriculum vitae
dell'esperto, comprovante il possesso della professionalità richiesta in ragione dell'oggetto
dell'attività.
2. Il trattamento economico spettante all’esperto incaricato è definito con contratto di lavoro
autonomo stipulato tra il Capo dipartimento competente e lo stesso esperto, in conformità a quanto
previsto dal presente decreto, e, in particolare, dall’articolo 4, comma 1, lettera a).
3. Il ricorso al personale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), è disciplinato su base convenzionale
tra il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e l’amministrazione di appartenenza. Il
trattamento giuridico di tale personale resta regolato dall’ordinamento di appartenenza, mentre per il
trattamento economico si applica quanto previsto dal successivo articolo 4, comma 1, lettera b).
4. I componenti del contingente osservano il segreto d'ufficio e si astengono dalla trattazione di affari
nei quali essi stessi, o loro parenti e affini, abbiano interesse. L’espletamento dell’incarico avviene
nell'osservanza dei principi che disciplinano i diritti, i doveri e le responsabilità degli impiegati civili
dello Stato. Per tutto il periodo di permanenza nel contingente, agli esperti è vietata l'assunzione di
incarichi o la prestazione di consulenze che possano porre i medesimi in situazioni di conflitto di
interesse. All'atto dell'accettazione dell'incarico, i componenti devono rilasciare apposita
dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico assunto o di condizioni
di conflitto di interesse in ordine all'attività da svolgere. La sopravvenienza, durante l'esecuzione
dell'incarico, di ragioni di incompatibilità o di condizioni di conflitto di interesse costituisce causa di
decadenza dell'incarico. Agli incarichi del presente articolo si applicano le disposizioni in materia di
incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
5. Tutti i relativi diritti di utilizzazione economica, correlati ad apporti originali o a invenzioni
brevettabili scaturiti dalle attività dei componenti del contingente di cui all’articolo 1 spettano
esclusivamente al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

                                                Articolo 4
                                               (Compensi)

1. Fermo restando che l’importo complessivo dei compensi spettanti alle unità del contingente di cui
all’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, non può superare il limite di spesa complessivo di euro
7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025:
a. agli esperti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), è corrisposto un compenso annuo lordo
onnicomprensivo di importo non superiore a quello indicato, per ciascun profilo, nell’Allegato A;
b. al personale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), è corrisposto il trattamento economico
fondamentale in godimento presso l’Amministrazione di appartenenza ed il trattamento economico
accessorio spettante al personale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di
inquadramento professionale equivalente.

                                              Articolo 5
                                                (Oneri)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, pari a euro 7.600.000 per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2025, si provvede con le risorse disponibili, a legislazione vigente, sul pertinente
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
                                           Articolo 6
                                (Abrogazioni e Disposizioni finali)

1. Il presente abroga e sostituisce il decreto del Ministro dell’ambiente e sicurezza energetica del 3
marzo 2022, n. 100, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro
per la pubblica amministrazione.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per i riscontri di competenza.




           IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
                                      GILBERTO PICHETTO FRATIN
                                      Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
                                      MINISTRO
                                      31.05.2023 19:19:06 GMT+01:00

                     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE


                                            GIANCARLO GIORGETTI
                                            MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
                                            FINANZE
                                            23.06.2023 12:54:26 GMT+01:00
                                               Allegato A

    1. Program manager: fino a 100.000,00 euro
Esperti in possesso di comprovata esperienza tecnica, progettuale e gestionale relativa a un gruppo di
progetti tra di loro interdipendenti. Dovranno, inoltre, avere comprovata esperienza almeno
quinquennale in uno o più degli ambiti di cui alle missioni del PNRR M2C1 (Economia circolare e
agricoltura sostenibile), M2C2 (energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), M2C3
(efficienza energetica e riqualificazione degli edifici) e M2C4 (Tutela del territorio e della risorsa
idrica).

    2. Project Manager: fino a 70.000,00 euro
Esperti in possesso di comprovata esperienza nel project management e nelle tecniche di
monitoraggio dei progetti sia in ambito tradizionale, sia in contesti agili. Dovranno inoltre avere
comprovata esperienza almeno triennale in uno o più degli ambiti di cui alle missioni del PNRR
M2C1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile), M2C2 (energia rinnovabile, idrogeno, rete e
mobilità sostenibile), M2C3 (efficienza energetica e riqualificazione degli edifici) e M2C4 (Tutela
del territorio e della risorsa idrica).

    3. Area manager: fino a 90.000,00 euro
Esperti in possesso di comprovata esperienza nella creazione e gestione di rapporti di collaborazione
con interlocutori istituzionali dislocati a livello territoriale (Regioni, enti locali, ecc.), con specifica
esperienza nell’ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della
biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare e conoscenza del mondo delle PA centrali e
locali.

    4. Esperti in ambito giuridico e affari legali: fino a 90.000,00 euro
Avvocati in possesso di comprovata esperienza in aiuti di stato, DNSH, nonché nella gestione del
contenzioso, nell’analisi di norme, nella predisposizione/analisi di contratti, nella gestione di gare e
procedure di appalto, nella stesura e gestione di Convenzioni con enti terzi e nell’analisi dei processi
amministrativi. Dovranno, inoltre, possedere specifica esperienza in uno o più dei seguenti ambiti:
transizione ecologica ed energetica, tutela del territorio, tutela della biodiversità, economia circolare.

     5. Esperti di finanza e gestione dei finanziamenti – fino a 90.000,00 euro
Esperti con comprovata esperienza in definizione e gestione di meccanismi di incentivazione ed
attività di gestione e attuazione di programmi multisettoriali finanziati con fondi europei e nazionali,
con particolare riferimento al circuito finanziario, alle procedure tecnico-amministrative, agli aspetti
giuridici e all’analisi dell’andamento degli investimenti, nonché nelle attività di ricerca,
modellizzazione, analisi e visualizzazione di dati economico/finanziari e di processo da utilizzare per
la risoluzione di problemi complessi. Dovranno, inoltre, possedere specifica esperienza in uno o più
dei seguenti ambiti: transizione ecologica ed energetica, tutela del territorio, tutela della biodiversità,
economia circolare.

    6. Esperti in comunicazione: fino a 90.000,00 euro
Esperti con formazione in discipline umanistiche o scienza delle comunicazioni, con esperienza nella
realizzazione di misure di comunicazione e informazione verso l’esterno e attività di animazione in
campo economico e rapporti con autonomie territoriali e locali. Dovranno, inoltre, possedere specifica
esperienza nello svolgimento di attività comunicative in uno o più dei seguenti ambiti: transizione
ecologica ed energetica, tutela del territorio, tutela della biodiversità, economia circolare.

   7. Esperti in supporto ITC: fino a 90.000,00
Esperti informatici per le attività di gestione basi dati, creazione di portali per la gestione delle
domande e delle procedure connesse. Dovranno, inoltre, possedere specifica esperienza nello
svolgimento di attività supporto informatico in uno o più dei seguenti ambiti: transizione ecologica
ed energetica, tutela del territorio, tutela della biodiversità, economia circolare.

    8. Tecnici esperti in progettazione tecnica, esecuzione di opere ed interventi pubblici,
        monitoraggio e controllo: fino a 90.000,00 euro
Esperti con competenze nella progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici,
gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione, monitoraggio e controllo negli ambiti di cui
alle missioni del PNRR M2C1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile), M2C2 (energia
rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), con particolare riferimento al settore delle energie
rinnovabili in ambito agricolo e agli interventi sulle reti e sui sistemi di accumulo, M2C3 (efficienza
energetica e riqualificazione degli edifici) con particolare riferimento al teleriscaldamento ed alla
edilizia residenziale pubblica e privata e M2C4 (Tutela del territorio e della risorsa idrica) con
particolare riferimento al settore del dissesto idrogeologico.

    9. Esperti nell’attuazione delle politiche finanziate con i fondi europei: fino a 90.000,00 euro
Esperti in possesso di comprovate competenze di gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione
di programmi finanziati da fondi europei. Dovranno, inoltre, possedere specifica esperienza in uno o
più dei seguenti ambiti: transizione ecologica ed energetica, tutela del territorio, tutela della
biodiversità, economia circolare.

    10. Esperti in ambito economico: fino a 90.000,00 euro
Esperti con formazione economica, con esperienza in ambito di transizione ecologica ed energetica,
e, più specificamente, nel settore delle politiche attive di promozione della concorrenza sul mercato
interno dell’energia, della regolamentazione del mercato elettrico, nonché di regimi di Aiuto, in
coerenza con la disciplina europea sugli Aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente.
