Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
Riferimenti: AC N.1752/XIX
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 12/03/2024
Organi della Camera: V Bilancio

INDICE

 

PREMESSA.. 1

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI. 1

Articolo 1 (Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR). 1

Articolo 2 (Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR). 46

Articolo 3 (Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione). 48

Articolo 4 (Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri). 52

Articolo 5 (Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari). 59

Articolo 6 (Recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)  62

Articolo 7 (Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura) 69

Articolo 8, comma 1  (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori) 74

Articolo 8, comma 2  (Contratti di lavoro a termine in alcune pubbliche amministrazioni) 76

Articolo 8, comma 3  (Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)  77

Articolo 8, comma 4  (Supporto tecnico dei Commissari straordinari per il collegamento intermodale Roma – Latina e per l’acquedotto del Peschiera). 79

Articolo 8, comma 5  (Abrogazione procedure per l’individuazione degli interventi da finanziare per messa in sicurezza e ammodernamento del sistema acquedottistico del Peschiera) 80

Articolo 8, comma 6  (Divieto di assunzioni per gli enti locali che non trasmettono documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche). 82

Articolo 8, comma 7  (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori) 83

Articolo 8, commi da 8 a 10  (Istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’agricoltura). 87

Articolo 8, comma 11  (Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell’agricoltura). 90

Articolo 8, commi 12 e 13  (Stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale). 91

Articolo 8, comma 14  (Incremento risorse per la remunerazione del trattamento accessorio dell’Avvocatura dello Stato). 93

Articolo 8, commi 15 e 16  (Istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute). 95

Articolo 8, comma 17  (Sistemi informatici del Ministero del turismo). 97

Articolo 8, comma 18  (Disposizioni in materia di carriera prefettizia). 99

Articolo 8, comma 19  (Incremento dell’indennità di amministrazione per talune categorie di personale del Ministero dell’economia). 101

Articolo 8, comma 20  (Interventi di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze previsti dalla delibera CIPESS in materia di “Programmazione della politica di coesione 2021-2027”). 103

Articolo 8, commi 21 e 22 (Risorse per la stabilizzazione di personale ai fini della ricostruzione nei crateri sismici). 105

Articolo 8, comma 23 (Società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche) articolo 11 della legge n. 99 del 2022. 108

Articolo 9, commi da 1 a 4 (Rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali)  109

Articolo 9, comma 5 (Sostegno ai profughi dell’Ucraina) 111

Articolo 10 (Contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro all’attuazione del PNRR). 114

Articolo 11 (Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR). 121

Articolo 12 (Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi). 123

Articolo 13 (Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente l del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria- ITS). 129

Articolo 14 (Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4-Componente «istruzione e Ricerca del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi). 131

Articolo 15 (Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali) 142

Articolo 16  (Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell’istruzione). 143

Articolo 17 (Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR). 150

Articolo 18 (Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca). 154

Articolo 19 (Disposizioni in materia di sport e inclusione sociale) 157

Articolo 20, comma 1, lettera a) (Esercizio delle funzioni dell’Ufficio per la trasformazione digitale). 159

Articolo 20, comma 1, lettera b) (Sistemi di interoperabilità nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati). 160

Articolo 20, comma 1, lettera c) (Disposizione relative all’Anagrafe nazionale della popolazione residente). 160

Articolo 20, comma 1, lettera d) (Piattaforma di gestione deleghe per l’accesso ai servizi in rete erogati dalle p.a.). 161

Articolo 20, comma 1, lettera e) (Istituzione del “Sistema di portafoglio digitale italiano”)  163

Articolo 20, comma 2 (Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore). 170

Articolo 20, commi da 3 a 5 (Disposizioni concernenti la società “Pago PA”). 171

Articolo 21 (Digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti delle pubbliche Amministrazioni). 172

Articolo 22, comma 1, lettera a) e comma 3 (Addetti all’Ufficio per il processo). 174

Articolo 22, comma 1, lett. b)  (Procedure straordinarie di reclutamento presso il Ministero della giustizia). 175

Articolo 22, comma 1, lett. c)  (Stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato presso il Ministero della giustizia). 176

Articolo 22, comma 2  (Assunzione di personale presso il Ministero della giustizia)  180

Articolo 22, comma 4  (Disposizioni n materia di procedure concorsuali per assunzioni presso l’Ufficio per il processo). 182

Articolo 22, commi da 5 a 7  (Disposizioni in materia di Albo dei periti presso il tribunale)  184

Articolo 23 (Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR). 185

Articolo 24 (Disposizioni in materia di reclutamento dei magistrati tributari) 186

Articolo 25 (Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi). 191

Articolo 26 (Disposizioni in materia di Casellario giudiziale). 192

Articolo 27 (Disposizioni in materia di giustizia riparativa). 196

Articolo 28 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati dal PNRR)  197

Articolo 29, commi da 1 a 14 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare). 200

Articolo 29, commi da 15 a 18 (Incentivi alla regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio di persone non autosufficienti). 206

Articolo 29, commi 19 e 20 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). 213

Articolo 30 (Rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo) 219

Articolo 31, commi da 1 a 4  (Disposizioni in materia di lavoro – Assunzioni presso l’Ispettorato nazionale del lavoro- INL). 232

Articolo 31, commi da 5 a 9  (Disposizioni in materia di lavoro – Comando carabinieri per la tutela del lavoro). 238

Articolo 31, commi 10 e 11  (Ulteriori disposizioni in materia di Ispettorato nazionale del lavoro-INL). 242

Articolo 31, comma 12  (Disposizioni in materia di personale ispettivo dell’INPS e dell’INAIL)  244

Articolo 32, comma 1 (Contributi agli investimenti destinati ai comuni). 248

Articolo 32, comma 2 (Modifica alla legge di ratifica del Protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria) 251

Articolo 33 (Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»)  256

Articolo 34 (Piani urbani integrati). 258

Articolo 35 (Interventi di rigenerazione urbana). 260

Articolo 36 (Interventi per fronteggiare il rischio di alluvione e idrogeologico e per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016). 261

Articolo 37 (Attività del “Nucleo PNRR Stato-Regioni”). 264

Articolo 38 (Transizione 5.0). 265

Articolo 39 (Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva)  269

Articolo 40 (Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni) 271

Articolo 41 (Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico) 274

Articolo 42 (Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale). 276

Articolo 43 (Interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali). 277

Articolo 44 (Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 280

Articolo 45, comma 1 (Abrogazione Fondo controesodo). 282

Articolo 45, comma 2 (Abrogazione di norme volte alla riduzione dell'onere del debito degli enti territoriali). 283

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

1752

Titolo:

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato:

 no

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatori per la Commissione di merito:

Ottaviani (LEGA), Pella (FI-PPE) e Trancassini (FdI)

Commissione competente:

V (Bilancio)

 

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Articolo 1
(Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)

 

Le norme recano disposizioni finalizzate alla realizzazione del PNRR e degli interventi non più finanziati con le risorse del PNRR.

 

È utile, preliminarmente, rammentare quanto riferito dalla relazione illustrativa.

Detta relazione informa che a seguito del negoziato con la Commissione europea sulle modifiche al PNRR, conclusosi con l'approvazione del Consiglio ECOFIN della decisione dell'8 dicembre 2023, la dotazione finanziaria complessiva del Piano è passata da 191,49 miliardi di euro a 194,42 miliardi di euro. L'incremento di circa 2,9 miliardi è dovuto, in sostanza, ai contributi aggiuntivi a fondo perduto (2,76 miliardi) assegnati all'Italia per l'iniziativa RepowerEU (che diventa parte integrante del PNRR) e all'adeguamento della dotazione finanziaria del PNRR alla rivalutazione del PIL (140 milioni circa).

Oltre alle nuove misure del RepowerEU, le modifiche hanno riguardato anche la rimodulazione di diversi interventi già finanziati dal PNRR, sia in termini di revisione di obiettivi quantitativi (target) e delle loro scadenze, sia in termini di modifica (in aumento o diminuzione) delle risorse finanziarie assegnate, nonché il definanziamento integrale - condiviso con la Commissione europea - di taluni interventi precedentemente inseriti nel Piano e che, in sede di attuazione o rendicontazione, hanno manifestato rilevanti criticità ai fini del rispetto delle condizionalità imposte dal Piano.

L’articolo 1, pertanto, si propone di approntare le necessarie risorse finanziarie per dare piena operatività al nuovo PNRR (inclusivo di RepowerEU) e di dare copertura al fabbisogno finanziario occorrente per dare continuità attuativa alle misure definanziate dal Piano, tenuto conto degli impegni giuridicamente già assunti dalle amministrazioni titolari.

 

COMMA 1 Incremento Fondo di rotazione NGEU e autorizzazione di spesa per progetti definanziati dal PNRR 

Le norme, al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti dal PNRR, nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi dallo stesso previsti, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 (di RepowerEU), dispongono l’incremento del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) per un ammontare pari a 9,42 miliardi di euro, di cui:

-      2.911 milioni di euro per l’anno 2024;

-      3.973 milioni di euro per l’anno 2025;

-      2.536 milioni di euro per l’anno 2026.

Si ricorda che il Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia è stato istituito dal comma 1037 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 con una dotazione complessiva nel triennio 2021-2023 di oltre 117 miliardi. La legge di bilancio 2022 ha incrementato le disponibilità del Fondo di 10 miliardi nel 2022 e di 9 miliardi nel 2023, portandone la dotazione complessiva a 136,7 miliardi nel triennio 2021-2023. Il Fondo di rotazione ha la funzione di rendere immediatamente disponibili risorse nel bilancio dello Stato per favorire l'avvio dei progetti ricompresi nel PNRR, in attesa che le risorse del programma Next Generation EU siano rese disponibili dalla Commissione europea.

 

Per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, è autorizzata la spesa complessiva di 684 milioni di euro per l’anno 2024, di 785 milioni di euro per l’anno 2025, di 765 milioni di euro per l’anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l’anno 2027, di 400 milioni di euro per l’anno 2028 e di 260 milioni di euro per l’anno 2029.

 

COMMI 2-4. Procedura per la verifica dei costi di realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

Le norme prevedono la presentazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di una informativa congiunta al CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), entro il 31 marzo 2024, e poi successivamente con cadenza semestrale sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi del PNC e sulle iniziative intraprese per il reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR a seguito della revisione del Piano approvata con la Decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023. L’informativa deve dare conto altresì degli investimenti e degli interventi per i quali sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del decreto in esame (comma 2).

Con uno o più D.P.C.M. da adottare entro venti giorni dalle informative, sulla base delle informazioni contenute nelle informative medesime, sono individuati gli eventuali interventi del PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e sono contestualmente rese indisponibili le relative risorse. Con i predetti D.P.C.M. sono altresì individuate le eventuali risorse derivanti dai definanziamenti da destinare:

-       all’incremento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, fino a concorrenza degli importi versati all’entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del comma 8, lettere h) ed i)[1], delle somme iscritte in conto residui del medesimo Fondo;

-       per l'eventuale quota residua, all'incremento delle autorizzazioni di spesa relative al Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’Allegato 1 del provvedimento in esame, oggetto di riduzione ai sensi del comma 8, lettera f) [2].

Si rammenta che il comma 8 reca la copertura degli oneri previsti dai commi 1, 6 e 7 dell’articolo 1 in esame.

In particolare, la lettera h) dispone il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nel FSC della programmazione 2021-2027 per un importo complessivo di 4,9 miliardi; la lettera i) dispone il versamento all’entrata del bilancio delle somme iscritte in conto residui nel FSC della programmazione 2014-2020 per complessivi 110,5 milioni.

La lettera f) dispone la riduzione delle somme indicate nella tabella di cui all’allegato 1, già attribuite alle amministrazioni interessate a valere sulle leggi di spesa relative ai Fondi per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per complessivi 1.361 milioni di euro

Gli schemi di D.P.C.M. sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. È in ogni caso escluso il definanziamento per gli interventi del PNC relativi alle aree terremotate nonché quelli riguardanti Transizione 4.0, Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento (comma 3).

Qualora le somme relative a interventi definanziati ai sensi del comma 3 risultino impegnate a favore di altre amministrazioni pubbliche, il comma 4 ne prevede il disimpegno e la loro conservazione, ai fini del loro trasferimento in conto residui. Qualora risultino già trasferite alle amministrazioni interessate aventi bilancio autonomo, le stesse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato (comma 4).

 

COMMA 5. Rifinanziamento misure non più finanziate, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR.

La norma dispone che la spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, di cui al comma 1, pari complessivamente a 684 milioni di euro per l’anno 2024, a 785 milioni di euro per l’anno 2025, a 765 milioni di euro per l’anno 2026, a 548,8 milioni di euro per l’anno 2027, a 400 milioni di euro per l’anno 2028 e di 260 milioni di euro per l’anno 2029, è destinata agli interventi riportati nella tabella che segue:

 

(milioni di euro)

            Fonte: elaborazione sui dati riportati in norma e nella relazione tecnica.

 

COMMA 6. Rifinanziamento degli interventi del Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC)

La norma incrementa le autorizzazioni di spesa indicate all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, istitutivo del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per complessivi 2.625 milioni. La spesa è autorizzata nei seguenti importi annuali:

-      50 milioni per il 2024,

-      120 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026,

-      1.360 milioni per il 2027

-      975 milioni per il 2028.

Si ricorda che il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) è stato istituito dal citato decreto-legge n. 59 del 2021 al fine di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

 

Le misure rifinanziate sono individuate nel dettaglio dalla norma, alla quale si rinvia[3].

 

COMMA 7. Incremento dell’autorizzazione di spesa per investimenti ferroviari

La norma incrementa per le annualità del 2026 e del 2028 l’autorizzazione di spesa per i contributi al gruppo Ferrovie dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005 (la legge finanziaria per il 2006) nelle seguenti misure:

·        19.221.000 euro per l’anno 2026;

·        33.539.000 euro per l’anno 2028.

 

COMMA 8. Copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 6 e 7 dell’articolo 1

La norma reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai precedenti commi 1, 6 e 7 dell’articolo 1, connessi: al finanziamento del Fondo di rotazione per l’attuazione degli interventi inclusi nel PNRR, al finanziamento degli investimenti definanziati dal PNRR, all’incremento degli investimenti previsti dal Piano nazionale complementare (PNC) nonché alla concessione di contributi al gruppo Ferrovie dello Stato.

Il comma 8 quantifica gli oneri complessivi recati dai commi 1, 6 e 7 in 3.645 milioni per il 2024, 4.878 milioni per il 2025, 3.440,221 milioni per il 2026, 1.908,8 milioni per il 2027, 1.408,539 milioni per il 2028, 260 milioni per il 2029.

Ai fini della copertura dei predetti oneri, la norma in esame provvede attraverso la riduzione di numerose autorizzazioni legislative di spesa, indicate alle lettere da a) a u) del comma in esame.

Per il dettaglio delle coperture si rinvia alle osservazioni riferite ai profili di copertura finanziaria (vedi infra).

 

COMMI 9 e 10. Indisponibilità e reintegro di risorse del Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2021-2027

Le norme, modificando il comma 2 dell’articolo 56 del decreto-legge n. 50 del 2022 (cosiddetto decreto aiuti-energia), stabiliscono che l’indisponibilità dell’importo di 6 miliardi delle risorse del Fondo sviluppo e coesione del ciclo 2021-2027 – disposta dal predetto decreto-legge n. 50 a garanzia della copertura finanziaria del provvedimento – riguarda le risorse stanziate nel periodo 2026-2031.

Si ricorda che l’articolo 56 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha costituito un accantonamento indisponibile sulle risorse del FSC, nelle more della procedura di ricognizione degli interventi del FSC del ciclo 2014-2020 che, in quanto privi di obbligazioni giuridicamente vincolanti, avrebbero dovuto essere definanziati, al fine di recuperare le risorse da porre a copertura del citato decreto-legge n. 50.

L’accantonamento è disposto fino a concorrenza delle riduzioni operate sulle risorse del Fondo ai sensi dell’articolo 58, comma 4, lettera f), che ha posto parte della copertura finanziaria degli oneri recati dal decreto stesso a valere sul Fondo sviluppo e coesione del ciclo 2014-2020, nella misura complessiva di 6 miliardi, di cui 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3 miliardi per l'anno 2025.

Le norme recano l’abrogazione di alcune disposizioni legislative di spesa che prevedevano l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027, al fine di reintegrare la disponibilità del Fondo.

In particolare, il comma dispone l'abrogazione:

·        dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 59 del 2021, che destinava (precisamente il comma 1-bis) le risorse del FSC 2021-2027 per complessivi 700 milioni di euro a investimenti in diversi settori.

·        del comma 977 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), che destinava 6 milioni annui dal 2022 al 2026 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2021-2027 (ad integrazione delle risorse già previste a legislazione vigente) per la realizzazione di un programma di interventi di ricerca e sviluppo destinati ai territori del Mezzogiorno.

 

COMMI 11 e 12. Cronoprogramma Piano Nazionale Complementare

Le norme dispongono che, al fine di adeguare i programmi e gli interventi del PNC ai rifinanziamenti e alle riduzioni disposte, rispettivamente, ai commi 6 e 8, lettere a) e c), dell’articolo 1 in esame, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario.

Le norme prevedono che l’aggiornamento è funzionale, inoltre, all’individuazione del termine finale ai fini della validità delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022.

Si stabilisce, infine, che le disponibilità derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi del PNC rimangono vincolate al finanziamento dello stesso intervento fino al suo collaudo.

Le norme abrogano inoltre il comma 7-bis dell’articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, che prevedeva la revoca dei finanziamenti a valere sulle risorse del PNC, nel caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o nel caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

 

COMMA 13. Misure urgenti per l’attuazione delle previsioni del PNRR in materia di interventi sulle infrastrutture ospedaliere

La norma in esame prevede che gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile del PNRR” Missione 6 Salute, Componente 2, il cui finanziamento in quota-parte è stato già previsto a carico del PNC (Fondo complementare al PNRR di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), del decreto-legge n. 59 del 2021), ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all’articolo 20, della legge n. 67 del 1988 , relativi alle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 2, lettera e) numero 2 del decreto-legge n. 59 del 2021 dispone che una quota-parte dei complessivi 2.387,41 milioni di euro iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute siano destinati, tra gli altri, al programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", come segue: 250 milioni per il 2021, 390 milioni per il 2022, 300 milioni per il 2023, 250 milioni per il 2024, 140 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026.

La norma, conseguentemente incrementa l’autorizzazione di spesa del citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988, per l’anno 2024, di una somma pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui iscritte nel Fondo complementare al piano di gestione di cui al richiamato articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge n. 59 del 2021.

Si prevede inoltre che le Regioni possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli investimenti che abbiano subito incrementi dei costi dei materiali della Missione 6 Salute qualora non coperti dalle assegnazioni dal Fondo per l’avvio di opere indifferibili allo scopo destinate, impegnare le risorse finanziarie, ove disponibili, previste per l’edilizia sanitaria ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 67 del 1988 per la copertura dei costi emergenti, integrando i progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti, rendicontando con apposita procedura le risorse complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento

Si tratta in particolare dei seguenti interventi della Missione 6: Investimenti 1.1 “Case della Comunità” e 1.3 “Ospedali di Comunità” di cui alla Componente 1 e del sopra richiamato investimento 1.2. “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” di cui Componente 2, oltre che degli altri interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

 

COMMI 14 e 15. Risorse PNRR nei conti di tesoreria

Le norme prevedono la possibilità che le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, attualmente giacenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale ovvero sulle contabilità speciali attivate per l'attuazione del PNRR, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante le ordinarie procedure di bilancio.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge n. 178 del 2020, le risorse necessarie all’attuazione degli interventi del PNRR, provenienti dal Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato, uno destinato ai contributi a fondo perduto e l’altro ai contributi a titolo di prestito. Tali conti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio.

Le risorse giacenti nei predetti conti correnti infruttiferi sono attribuite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo titolare e/o attuatore dei progetti, sulla base delle procedure amministrativo-contabili definite con il D.M. economia 11 ottobre 2021.

Si dispone inoltre il versamento nei conti correnti di tesoreria Next Generation EU-Italia delle risorse autorizzate dal comma 1 dell’articolo in esame, per la realizzazione degli investimenti stabiliti dal PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

                                                                                                                                              (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU - Italia, di cui all'art. 1, c. 1037, della L. 178/2020, necessario a seguito delle modifiche introdotte dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 (co. 1)

2.911,0

3.973,0

2.536,0

1.722,0

4.038,0

1.996,8

2.911,0

3.973,0

2.536,0

Risorse necessarie per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR (l’allegato 3 dell’AC 1752 riporta varie righe di dettaglio per memoria)

(co. 1)

684,0

785,0

765,0

684,0

785,0

765,0

684,0

785,0

765,0

Incremento delle risorse destinate al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'art. 1 del D.L. 59/2021 (l’allegato 3 dell’AC 1752 riporta varie righe di dettaglio per memoria)

(co. 6)

50,0

120,0

120,0

50,0

120,0

120,0

50,0

120,0

120,0

Incremento delle risorse destinate al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete, di cui all’art. 1, c. 86, della L. 266/2005

(co. 7)

 

 

19,2

 

 

19,2

 

 

19,2

Maggiori entrate extratributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, relative al Fondo investimenti complementari PNRR-SALUTE (Ospedali sicuri), di cui all'art. 1, c. 2, lett. e) del D.L. 59/2021

(co. 8, lett. c))

690,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’art. 1, c. 177, della L.178/2020

(co. 8, lett. h))

725,0

2.667,0

1.401,0

 

 

 

 

 

 

Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all’art. 1, c. 6, della L.147/2013

(co. 8, lett. i))

36,7

73,4

0,5

 

 

 

 

 

 

Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme destinate al programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria  di cui all’art. 20, della L. 67/1988, iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

(co. 8, lett. p))

39,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definanziamento del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'art. 1 del D.L. 59/2021 (segue dettaglio per memoria)

(co. 8, lett. a))

1.955,5

1.453,5

404,5

1.955,5

1.453,5

404,5

1.955,5

1.453,5

404,5

Riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'art. 26, c. 7, del D.L. 50/2022

(co. 8, lett. b))

 

450,0

450,0

 

450,0

450,0

 

450,0

450,0

Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, relative al Fondo investimenti complementari PNRR-SALUTE (Ospedali sicuri), di cui all'art. 1, c. 2, lett. e) del D.L. 59/2021

(co. 8, lett. c))

 

 

 

690,0

 

 

690,0

 

 

Riduzione risorse per contributi ai Comuni per investimenti di messa in sicurezza edifici e territori, di cui all'art. 1, c. 139 della L. 145/2018 (co. 8, lett. d))

 

 

-699,5

 

 

-699,5

 

 

-699,5

Riduzione del Fondo destinato ai comuni per il rilancio degli investimenti nel settore dell'edilizia pubblica, di cui all'art. 1, c. 44 della L. 160/2019 (co. 8, lett. e))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione delle risorse destinate a supportare la spesa per investimenti delle amministrazioni centrali

(co. 8, lett. f))

 

 

306,5

 

 

306,5

 

 

306,5

Riduzione Tabella B - vari Ministeri (segue dettaglio per memoria)

(co. 8, lett. g))

50,0

50,0

107,1

50,0

50,0

107,1

50,0

50,0

107,1

Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’art. 1, c. 177, della L.178/2020 (co. 8, lett. h))

 

 

 

725,0

2.667,0

1.401,0

725,0

2.667,0

1.401,0

Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all’art. 1, c. 6, della L.147/2013 (co. 8, lett. i))

 

 

 

36,7

73,4

0,5

36,7

73,4

0,5

Riduzione autorizzazione di spesa per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale, di cui all'art. 1, c. 253 della L. 213/2023 (co. 8, lett. l))

150,0

250,0

 

150,0

250,0

 

150,0

250,0

 

Utilizzo delle risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito della missione 29 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, programma 5 “Regolazioni contabili, restrizioni e rimborsi di imposte”, unità di voto 1.4

(co. 8, lett. m))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione degli stanziamenti di sola cassa del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’art. 1, c. 177, della L. 178/2020 (co. 8, lett. n))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione del Fondo per le infrastrutture portuali, di cui all’art. 4, c. 6, del D.L. 40/2010 (co. 8, lett. o))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme destinate al programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria di cui all’art. 20, della L. 67/1988, iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

(co. 8, lett. p))

 

 

 

39,0

 

 

39,0

 

 

Riduzione delle risorse destinate al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete, di cui all’art. 1, c. 86, della L. 266/2005

(co. 8, lett. q))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all’art. 11, c. 4-sexies, del D.L. 179/2012

(co. 8, lett. r))

 

 

20,0

 

 

20,0

 

 

20,0

Riduzione del Fondo per l'implementazione del sottosistema ERTMS, di cui all'art. 3, c. 1, del D.L. 121/2021 (co. 8, lett. s))

 

 

30,4

 

 

30,4

 

 

30,4

Riduzione del Fondo "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", di cui all'art. 1, c. 443, della L. 160/2019

(co. 8, lett. t))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, di cui all'art. 1, c. 392, della L. 234/2021 (co. 8, lett. u))

 

 

21,0

 

 

21,0

 

 

21,0

 

La relazione tecnica afferma che il comma 1 dell’articolo in esame riguarda la composizione degli effetti finanziari netti derivanti dalla revisione del PNRR adottata con la Decisone del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023. Con tale Decisione sono state, infatti, apportate significative modifiche nella composizione del Piano per tener conto dei seguenti elementi:

·          l’introduzione di nuovi interventi riguardanti l’iniziativa RepowerEU che si è tradotta nella previsione di una nuova Missione (Missione 7) a cui sono collegate 17 Misure aggiuntive, per le quali l’Unione europea ha assegnato all’Italia risorse aggiuntive per circa 2,9 miliardi di euro (comprensive della somma dovuta per rivalutazione del PIL);

·          la rimodulazione finanziaria (in aumento o in diminuzione) di diverse misure già presenti nel PNRR;

·          il definanziamento totale di alcune misure che sono uscite definitivamente dal PNRR.

Per effetto delle predette modifiche apportate al PNRR, la dotazione complessiva del Piano è passata da 191,5 miliardi di euro a 194,41 miliardi di euro (di cui 122,6 miliardi di prestiti e 71,8 miliardi di euro di sovvenzioni a fondo perduto).

 

In particolare, la RT precisa che le modifiche approvate hanno comportato un aumento dei costi del Piano per complessivi 22,74 miliardi di euro derivante da:

·          un incremento dei costi per le nuove misure RepowerEU per l’importo di 11,13 miliardi di euro (al netto dei maggiori costi per progetti in essere pari a 50 milioni di euro, già coperti a legislazione vigente);

·          un incremento dei costi per l’importo complessivo di 11,61 miliardi di euro di misure già comprese nel PNRR originario (al netto dei maggiori costi per progetti in essere pari a 2,32 miliardi di euro, già coperti a legislazione vigente).

A fronte di tale incremento dei costi, le risorse liberate dal PNRR per effetto di riduzioni delle dotazioni, anche dovute ad economie, sono pari complessivamente a 10,42 miliardi di euro, derivanti da:

·          definanziamenti su misure presenti nel PNRR per l’importo complessivo di 7,43 miliardi di euro;

·          riduzione di costi di misure già presenti nel PNRR, dovute ad economie realizzatesi per l’importo complessivo di 2,99 miliardi di euro.

Pertanto, dalla rimodulazione del PNRR consegue una differenza tra aumento e diminuzione di costi pari a 12,32 miliardi di euro.

A fronte di tale fabbisogno, spiega la RT, si dispone l’incremento del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, per complessivi 9,42 miliardi di euro, atteso che per 2,9 miliardi si fa fronte con le disponibilità a legislazione vigente del Fondo stesso.

 

Con riferimento all’impatto su fabbisogno e indebitamento netto, si precisa che l’onere complessivo della rimodulazione del PNRR deve essere determinato al netto delle sovvenzioni aggiuntive assegnate all’Italia dall’UE (2,9 miliardi, di cui 2,76 miliardi per l’iniziativa RepowerEU e 0,14 miliardi per l’adeguamento della quota RRF), in quanto le corrispondenti uscite di cassa, anticipate con risorse disponibili del Fondo NGEU, saranno sterilizzate negli anni dai conseguenti rimborsi disposti dalla Commissione Europea a fronte delle rendicontazioni semestrali presentate dall’Italia secondo lo scadenzario previsto dalla Decisione ECOFIN dell’8 dicembre 2023 di approvazione del PNRR.

La RT espone una tabella (che si riporta di seguito) dalla quale risulta un onere complessivo su fabbisogno e indebitamento netto pari a 9,42 miliardi:

 

Effetti finanziari netti PNRR modificato

Maggiori impieghi

Capitolo RepowerEU (al netto dei progetti in essere)

11,13 miliardi

Incremento su misure PNRR (al netto dei progetti in essere)

11,61 miliardi

Totale maggiori impieghi

22,74 miliardi

Risorse disponibili

Risorse RepowerEU assegnate all'Italia

2,76 miliardi

Rivalutazione del PIL

0,14 miliardi

Definanziamenti su misure PNRR

10,42 miliardi

Totale risorse disponibili

13,32 miliardi

Differenza

9,42 miliardi

 

Per quanto attiene al profilo annuale di spesa su fabbisogno e indebitamento netto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari per il triennio 2024/2026, gli importi indicati tengono conto del diverso profilo di spesa degli interventi entrati nel PNRR in esito al processo di revisione (ivi inclusa la misura “Transizione 5.0”) rispetto a quello degli interventi che sono stati esclusi dal Piano stesso.

 

COMMI 2-4. Procedura per la verifica dei costi di realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

La relazione tecnica afferma che le norme in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

COMMA 5. Realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR.

La relazione tecnica informa che il comma 5 si riferisce all’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 per i seguenti importi: 684 milioni di euro per l’anno 2024, 785 milioni di euro per l’anno 2025, 765 milioni di euro per l’anno 2026, 548,8 milioni di euro per l’anno 2027, 400 milioni di euro per l’anno 2028, 260 milioni di euro per l’anno 2029.

La relazione tecnica (al cui testo si rinvia) indica la ripartizione per interventi e per annualità di finanziamento della spesa sopra indicata.

 

COMMA 6. Rifinanziamento degli interventi del Piano Nazionale Complementare al PNRR

La relazione tecnica afferma che viene operata una rimodulazione delle autorizzazioni di spesa del PNC sopra indicate, dal momento che gli incrementi trovano corrispondenza nelle riduzioni operate per i medesimi programmi al comma 8, lettera a), ad eccezione dell’autorizzazione di spesa relativa al programma “Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali”, di cui all’articolo 1, comma 2, lett. c), n. 7 del decreto-legge. n. 59 del 2021, per la quale una quota pari a 50 milioni di euro annui dal 2024 al 2026 e a 90 milioni di euro per gli anni 2027 e 2028 (per complessivi 330 milioni di euro) è connessa alla necessità di incrementare il finanziamento per il completamento della Nuova Diga foranea di Genova.

 

COMMA 7. Incremento dell’autorizzazione di spesa per investimenti ferroviari

La RT ripete il contenuto della norma.

 

COMMA 8. Coperture

La RT ripete il contenuto della norma.

 

COMMI 9 e 10. Indisponibilità e reintegro di risorse del Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2021-2027

La RT afferma che le norme non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

COMMI 11 e 12. Cronoprogrammi PNC

La RT afferma, con riferimento al comma 11, che le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

COMMA 13. Misure urgenti per l’attuazione delle previsioni del PNRR in materia di interventi sulle infrastrutture ospedaliere

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica limitandosi a modificare la copertura finanziaria del programma “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” ponendola a valere su risorse nazionali già previste a legislazione vigente.

 

COMMI 14 e 15. Risorse PNRR nei conti di tesoreria

Con riferimento al comma 14 la RT afferma che la disposizione in commento si limita a disciplinare le procedure contabili per l’utilizzo delle somme assegnate per la realizzazione gli interventi del PNRR e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che l’articolo 1 interviene, come informa la relazione illustrativa, a seguito del negoziato con la Commissione europea sulle modifiche al PNRR, conclusosi con l'approvazione del Consiglio ECOFIN della decisione dell'8 dicembre 2023.

Per effetto della decisione:

- l'iniziativa RepowerEU diventa parte integrante del PNRR;

- la dotazione finanziaria del PNRR passa da 191,49 miliardi di euro a 194,42 miliardi di euro.

L'incremento di circa 2,9 miliardi è dovuto ai contributi aggiuntivi a fondo perduto (2,76 miliardi) assegnati all'Italia per l'iniziativa RepowerEU e all'adeguamento della dotazione finanziaria del PNRR alla rivalutazione del PIL (140 milioni circa);

- diversi interventi del PNRR sono stati rimodulati, sotto il profilo dei target o sotto il profilo delle risorse. Sotto il profilo delle risorse, taluni degli interventi sono stati rimodulati (in incremento, in diminuzione o per accertamento di economie) o integralmente definanziati.

In questo quadro, l’articolo 1 adegua l’ordinamento interno al nuovo quadro, sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo ordinamentale, come di seguito sintetizzato.

Sotto il profilo finanziario la norma:

- incrementa il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, nella misura di 2.911 milioni di euro per l’anno 2024, 3.973 milioni di euro per l’anno 2025 e 2.536 milioni di euro per l’anno 2026 (comma 1, primo periodo) e prevede la relativa procedura contabile (comma 15). La relazione tecnica espone i dati dai quali è ricavabile, con riferimento al triennio nel suo complesso, il maggior onere di 9,42 miliardi di euro;

- finanzia determinati interventi che, già previsti nel PNRR, sono stati definanziati in tutto o in parte, autorizzando la spesa di 684 milioni di euro per l’anno 2024, di 785 milioni di euro per l’anno 2025, di 765 milioni di euro per l’anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l’anno 2027, di 400 milioni di euro per l’anno 2028 e di 260 milioni di euro per l’anno 2029 (comma 1, secondo periodo), e individuando puntualmente gli interventi medesimi e le relative autorizzazioni di spesa suddivise per annualità (comma 5). La relazione tecnica ripete il contenuto delle norme;

- rimodula diversi interventi previsti nel PNC. Più in dettaglio, la norma, da un lato, incrementa determinate autorizzazioni di spesa già previste dal PNC per complessivi 50 milioni di euro per l’anno 2024, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 1.360 milioni di euro per l’anno 2027 e 975 milioni di euro per l’anno 2028 (comma 6), dall’altro, nell’ambito delle disposizioni di copertura, riduce determinate autorizzazioni di spesa del medesimo PNC nella misura di 1.955,45 milioni di euro per l’anno 2024, 1.453,53 milioni di euro per l’anno 2025 e 404,53 milioni di euro per l’anno 2026 (comma 8, lettera a)). Fra gli interventi del PNC, alcuni restano invariati, altri sono oggetto di soli rifinanziamenti o di soli definanziamenti, mentre altri ancora sono oggetto di rimodulazioni sia in incremento sia in diminuzione, in alcuni casi con il solo effetto di una diversa modulazione temporale degli oneri, a invarianza dell’importo complessivo. Considerando unitariamente il complesso delle annualità 2024-2028, gli interventi del PNC sono oggetto di rifinanziamenti per circa 2,6 miliardi e di definanziamenti per circa 3,8 miliardi.

Per un quadro aggiornato degli importi autorizzati per ciascuno degli interventi del PNC si rinvia al Dossier curato dai Servizi Studi. Per quanto riguarda il comma 8, che reca le disposizioni di copertura, si rinvia comunque alle osservazioni in merito ai profili di copertura finanziaria, esposte nel seguito della presente scheda;

- rimodula i contributi per investimenti ferroviari. In particolare, con riferimento all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005 (finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale), la norma da un lato incrementa il contributo nella misura di circa 19,2 milioni per l’anno 2026 e 33,5 milioni per l’anno 2028 (comma 7), dall’altro, nell’ambito delle disposizioni di copertura, riduce il medesimo contributo nella misura di circa 86,2 milioni per l’anno 2027 e 23,5 milioni per l’anno 2028 (comma 8, lettera q)). La relazione tecnica non fornisce ulteriori elementi circa le disposizioni ora in esame.

Per quanto riguarda il comma 8, che reca le disposizioni di copertura, si rinvia alle osservazioni in merito ai profili di copertura finanziaria, esposte nel seguito della presente scheda;

- provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 6 e 7 (comma 8).

Si rinvia alle osservazioni in merito ai profili di copertura finanziaria, esposte nel seguito della presente scheda;

- riarticola l’accantonamento sulle risorse FSC (Fondo sviluppo e coesione) (comma 9) precisando che l’accantonamento originariamente disposto nel 2022 per 6 miliardi sia riferito al periodo 2026-2031.

In particolare, si rammenta che l’articolo 58, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2022 (“energia-aiuti”) ha ridotto, ai fini del concorso alla copertura finanziaria del medesimo decreto, il FSC 2014-2020 di 1 miliardo annuo per il triennio 2022-2024 e di 3 miliardi per il 2025. L’articolo 56, comma 2, ha stabilito, con riferimento alle predette riduzioni, i criteri per l’individuazione delle risorse del Fondo da porre a copertura, secondo un determinato ordine di priorità e, nelle more della procedura di definanziamento, ha reso indisponibili le risorse del FSC 2021-2027 sino a concorrenza delle riduzioni disposte dall’articolo 58 (come sopra descritto);

- sopprime alcune autorizzazioni di spesa che erano poste a valere sul FSC 2021-2027 (comma 10).

Più specificamente, sono abrogati i commi da 1-bis a 1-quater del decreto-legge n. 59 del 2021 (“decreto PNC”), che hanno finanziato una serie di progetti, liberando risorse complessive pari a 700 milioni di euro, e il comma 977 della legge di bilancio per il 2022, che individuava una serie di programmi cui destinare risorse pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 a valere sul FSC 2021-2027;

- sostituisce la copertura del programma «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» (comma 13): il finanziamento del programma era in parte a carico del PNC e viene ora posto a carico del finanziamento di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988, relativo alle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria;

- consentono la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa di risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia (comma 14). Le norme prevedono che le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, attualmente giacenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale ovvero sulle contabilità speciali attivate per l'attuazione del PNRR, possano essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante le ordinarie procedure di bilancio.

Sotto il profilo ordinamentale la norma:

- disciplina le procedure informative riferite al PNC, prevedendo un’informativa periodica dei Ministri dell’economia e del Sud (comma 2), e per l’individuazione degli interventi PNC da definanziare per mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e per la destinazione delle relative risorse ad altra finalità di spesa (Fondo sviluppo e coesione oppure altre autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione[4]) (commi 3 e 4);

- demanda a un decreto ministeriale l’aggiornamento dei cronoprogrammi del PNC, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario ed abroga la disposizione che prevedeva la revoca del finanziamento dei programmi del PNC nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma (commi 11 e 12);

In proposito, per quanto riguarda il comma 1, primo periodo, che incrementa il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, si osserva che la quantificazione delle risorse da impiegare per effetto della modifica del PNRR, è ricostruibile sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica. fra questi elementi si rileva il definanziamento di misure PNRR nella misura di 10,42 miliardi: da tale importo, in combinazione con altri impieghi e risorse, dipende il fabbisogno aggiuntivo finale pari a 9,42 miliardi (che viene appunto stanziato dal comma 1). In proposito, pur prendendo preliminarmente atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, sarebbe dunque utile acquisire ulteriori elementi idonei a ricostruire l’ammontare di 10,42 miliardi di definanziamenti indicato dalla relazione tecnica. Sotto altro profilo, si rileva che l’allegato 3 ascrive effetti differenziati sui tre saldi di finanza pubblica, stanti le diverse regole di contabilizzazione delle spese di investimento. In particolare, mentre sul saldo netto da finanziare e sull’indebitamento netto si registrano spese per – appunto – complessivi 9,42 miliardi nel triennio 2024-2026, sul fabbisogno, che segue l’andamento di cassa, si registrano spese per complessivi 7,76 miliardi nel medesimo triennio. Ciò sembra presupporre che alcuni interventi saranno materialmente realizzati e si manifesteranno per cassa dopo il 2026. Ciò stante, andrebbe dunque acquisito un chiarimento da parte del Governo riguardo alla coerenza della dinamica temporale della realizzazione degli interventi e della spesa ad essi collegata con la tempistica del PNRR.

Per quanto riguarda il comma 1, secondo periodo, e i commi 5, 6, 7 e 10, che rifinanziano, definanziano o altrimenti rimodulano progetti di investimento nonché il comma 13, che sostituisce una fonte di finanziamento, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione considerato che i progetti in parola, anche ove rimodulati, operano comunque nel limite delle disponibilità.

In merito ai commi 3, 4 e 14, non si formulano osservazioni in quanto essi si limitano a consentire la riassegnazione a spesa o la diversa finalizzazione di risorse già comunque destinate a spesa a legislazione vigente, qualora le stesse risultino disponibili.

Riguardo al comma 9, che riferisce al periodo 2026-2031 l’accantonamento e l‘indisponibilità di risorse del FSC a suo tempo disposti a salvaguardia dell’efficacia delle coperture finanziarie previste dal decreto-legge n. 50 del 2022, appare necessario un chiarimento da parte del Governo riguardo agli effetti dell’introduzione di tale riferimento temporale a fronte di interventi disposti ai sensi del predetto decreto che potrebbero avere invece manifestazione economico-finanziaria anche prima del 2026.

Circa le restanti disposizioni non si hanno osservazioni da formulare stante la loro portata ordinamentale.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 8, lettere da a) a u), dell’articolo 1 individua i mezzi di copertura tramite cui provvedere agli oneri recati dai commi 1, 6 e 7 del medesimo articolo.

In particolare, tali oneri sono pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, a 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, a 3.440,221 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.408,539 milioni di euro per l'anno 2028 e 260 milioni di euro per l'anno 2029, che aumentano in termini di fabbisogno a 4.943 milioni di euro per l'anno 2025, a 2.284,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.784,339 milioni di euro per l'anno 2028, a 675,8 milioni di euro per l'anno 2029 e a 415,8 milioni di euro per l'anno 2030.

Ai predetti oneri si fa fronte tramite le modalità individuate dalle lettere da a) a u) del medesimo comma 8.

In particolare, la lettera a) prevede la riduzione, per 1.955,45 milioni di euro per l'anno 2024, 1.453,53 milioni di euro per l'anno 2025 e 404,53 milioni di euro per l'anno 2026, delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nelle seguenti misure:

1) comma 2, lettera a), numero 4: 35,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

2) comma 2, lettera b), numero 1: 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;

3) comma 2, lettera c), numero 1: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 40 milioni di euro per l'anno 2025;

4) comma 2-ter, lettera a): 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, 142 milioni di euro per l'anno 2025 e 108,7 milioni di euro per l'anno 2026;

5) comma 2-ter, lettera b): 23,2 milioni di euro per l'anno 2024;

6) comma 2-ter, lettera c): 44,7 milioni di euro per l'anno 2024, 58 milioni di euro per l'anno 2025 e 41,3 milioni di euro per l'anno 2026;

7) comma 2, lettera c), numero 3: 250 milioni per l'anno 2024 e 160 per l'anno 2025;

8) comma 2, lettera c), numero 4: 55 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025;

9) comma 2, lettera c), numero 5: 220 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro per l'anno 2025;

10) comma 2, lettera c), numero 6: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

11) comma 2, lettera c), numero 7: 120 milioni di euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;

12) comma 2, lettera c), numero 9: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

13) comma 2, lettera c), numero 10: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

14) comma 2, lettera c), numero 11: 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;

15) comma 2, lettera d), numero 1: 135 milioni di euro per l'anno 2024 e 180 milioni di euro per l'anno 2025;

16) comma 2, lettera e), numero 1: 34,7 milioni di euro per l'anno 2024;

17) comma 2, lettera e), numero 2: 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;

18) comma 2, lettera e), numero 3: 55 milioni di euro per l'anno 2024, 58,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,28 milioni di euro per l'anno 2026;

19) comma 2, lettera f), numero 3: 70 milioni di euro per l'anno 2025;

20) comma 2, lettera g), numero. 1: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025;

21) comma 2, lettera h), numero 1: 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;

22) comma 2, lettera i), numero 1: 30 milioni di euro per l'anno 2024;

23) comma 2, lettera a), numero 3: 70 milioni di euro per l'anno 2026.

Al riguardo, si osserva, preliminarmente, che le coperture in questione consistono in riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 1, del decreto-legge n. 59 del 2021, le quali ripartiscono le risorse destinate agli interventi inclusi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In proposito, nel rilevare, su un piano generale, la congruità degli stanziamenti utilizzati rispetto agli oneri oggetto di copertura, si segnala l’esigenza di acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all’effettiva disponibilità, per ciascuno degli interventi del Piano nazionale complementare, delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria, nonché del fatto che ciascuna delle predette riduzioni non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento alle singole autorizzazioni di spesa richiamate dai numeri da 1) a 23) della lettera a), si rileva in primo luogo che la lettera a), numero 1, prevede la riduzione, in misura pari a 35,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge n. 59 del 2021, la quale ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dell’intervento del Piano nazionale complementare intitolato “Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati”. Le predette risorse sono iscritte sul capitolo 7487 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e ammontano, per le annualità interessate dalla riduzione dell’autorizzazione di spesa, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026[5].

La lettera a), numero 2, prevede la riduzione, in misura pari a 150 milioni di euro per l’anno 2024 e 100 milioni di euro per l’anno 2025, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge n. 59 del 2021, che ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dell’intervento del Piano nazionale complementare denominato “Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016”. Le risorse di cui all’autorizzazione di spesa in commento sono iscritte sul capitolo 8008 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e ammontano, per le annualità interessate dalla riduzione dell’autorizzazione di spesa, a 380 milioni di euro per l’anno 2024 e a 260 milioni di euro per l’anno 2025[6]. Si segnala, peraltro, che la medesima autorizzazione di spesa è rifinanziata per gli anni 2027 e 2028 in misura pari all’importo ridotto (150 milioni di euro per l’anno 2027 e 100 milioni di euro per l’anno 2028), ai sensi del comma 6, lettera b), dell’articolo in esame.

La lettera a), numero 3, riduce in misura pari a 20 milioni di euro nel 2024 e 40 milioni di euro nel 2025 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1, del decreto-legge n. 59 del 2021, la quale ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dell’intervento del Piano nazionale complementare intitolato “Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus”[7].

Al riguardo, preso atto della congruità degli stanziamenti previsti dall’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione, appare in ogni caso opportuno acquisire l’indicazione, da parte del Governo, del capitolo o dei capitoli le cui risorse sono destinate al finanziamento dell’intervento in oggetto.

La lettera a), numero 4, dispone la riduzione, in misura pari a 157,6 milioni di euro per l’anno 2024, a 142 milioni di euro per l’anno 2025 e a 108,7 milioni di euro per l’anno 2026, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2-ter, lettera a), del decreto-legge n. 59 del 2021, che ha destinato parte delle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 2, lettera c), numero 2, del medesimo decreto-legge per l’intervento del Piano nazionale complementare denominato “Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi” all'erogazione, fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo di importo non superiore al 50 per cento dei costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse.

Le predette risorse sono iscritte sul capitolo 7605 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ammontano, per le annualità oggetto della riduzione dell’autorizzazione di spesa, a 157,6 milioni di euro per il 2024, 142 milioni di euro per il 2025 e 108,7 milioni di euro per il 2026[8]. La riduzione disposta dal provvedimento in esame determina quindi l’integrale definanziamento della misura per ciascuna delle annualità dal 2024 al 2026.

La lettera a), numero 5, dispone la riduzione, in misura pari a 23,2 milioni di euro per l’anno 2024, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2-ter, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021, che ha destinato parte delle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 2, lettera c), numero 2, del medesimo decreto-legge per l’intervento del Piano nazionale complementare denominato “Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi” al rinnovo ovvero all'acquisto, da parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unità navali impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri.

Le predette risorse risultano iscritte sul capitolo 7505 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ammontano a 23,2 milioni di euro per il 2024[9], importo corrispondente a quello della riduzione prevista dal provvedimento in esame.

La lettera a), numero 6, dispone la riduzione, in misura pari a 44,7 milioni di euro per il 2024, 58 milioni di euro per il 2025 e 41,3 milioni di euro per il 2026, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2-ter, lettera c), del decreto-legge n. 59 del 2021, che ha destinato parte delle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 2, lettera c), numero 2, del medesimo decreto-legge per l’intervento del Piano nazionale complementare denominato “Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi” al finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale necessari alla decarbonizzazione dei trasporti e in particolare nel settore marittimo, nonché di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacità di stoccaggio, e per l'acquisto delle unità navali necessarie a sostenere le attività di bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali.

Le predette risorse risultano iscritte sul capitolo 7603 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ammontano, per le annualità oggetto della riduzione dell’autorizzazione di spesa, a 64,4 milioni di euro per il 2024, 58 milioni di euro per il 2025 e 41,3 milioni di euro per il 2026[10].

La lettera a), numero 7, dispone la riduzione, in misura pari a 250 milioni di euro per l’anno 2024 e 160 milioni di euro per l’anno 2025, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), numero 3, del decreto-legge n. 59 del 2021, che ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dell’intervento del Piano nazionale complementare intitolato “Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali”[11].

Al riguardo, preso atto della congruità degli stanziamenti previsti dall’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione, appare in ogni caso opportuno acquisire l’indicazione, da parte del Governo, del capitolo o dei capitoli le cui risorse sono destinate al finanziamento dell’intervento in oggetto. Si segnala, peraltro, che la medesima autorizzazione di spesa è rifinanziata per gli anni 2027 e 2028 in misura pari all’importo ridotto (250 milioni di euro per l’anno 2027 e 160 milioni di euro per l’anno 2028), ai sensi del comma 6, lettera c), numero 1), dell’articolo in esame.

La lettera a), numero 8, dispone la riduzione, in misura pari a 55 milioni di euro per l’anno 2024 e 15 milioni di euro per l’anno 2025, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), numero 4, del decreto-legge n. 59 del 2021, che ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dell’intervento del Piano nazionale complementare intitolato “Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci”.

Le predette risorse risultano iscritte sui capitoli 7307 e 7506 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le cui risorse sono destinate, rispettivamente, al rinnovo dei mezzi per il trasporto intermodale, nel primo caso, e al rinnovo delle locomotive e dei carri obsoleti e al loro ammodernamento, nel secondo. Le risorse di cui ai predetti capitoli ammontano, per le annualità oggetto della riduzione dell’autorizzazione di spesa, a 10 milioni di euro per il 2024 e a 5 milioni di euro per il 2025 con riferimento al capitolo 7307, e a 55 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per il 2025 con riguardo al capitolo 7506[12].

La lettera a), numero 9, dispone la riduzione, in misura pari a 220 milioni di euro per il 2024 e 120 milioni di euro per il 2025, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), numero 5, del decreto-legge n. 59 del 2021, che ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dell’intervento del Piano nazionale complementare intitolato “Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)”[13]. Al riguardo, preso atto della congruità degli stanziamenti previsti dall’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione, appare in ogni caso opportuno acquisire l’indicazione, da parte del Governo, del capitolo o dei capitoli le cui risorse sono destinate al finanziamento dell’intervento in oggetto. Si segnala, peraltro, che la medesima autorizzazione di spesa è rifinanziata per gli anni 2027 e 2028 in misura pari all’importo ridotto (220 milioni di euro per l’anno 2027 e 120 milioni di euro per l’anno 2028), ai sensi del comma 6, lettera c), numero 2), dell’articolo in esame.

La lettera a), numero 10, dispone la riduzione, in misura pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), numero 6, del decreto-legge n. 59 del 2021, che ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dell’intervento del Piano nazionale complementare intitolato “Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale”.

Le predette risorse risultano iscritte sul capitolo 7405 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ammontano, per le annualità oggetto della riduzione dell’autorizzazione di spesa, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025[14]. Si segnala, peraltro, che la medesima autorizzazione di spesa è rifinanziata per gli anni 2027 e 2028 in misura pari all’importo ridotto (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028), ai sensi del comma 6, lettera c), numero 3), dell’articolo in esame.

La lettera a), numero 11, dispone la riduzione, in misura pari a 120 milioni di euro per il 2024 e 80 milioni di euro per il 2025, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), numero 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, che ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dell’intervento del Piano nazionale complementare intitolato “Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici”[15]. Al riguardo, preso atto della congruità degli stanziamenti previsti dall’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione, appare in ogni caso opportuno acquisire l’indicazione, da parte del Governo, del capitolo o dei capitoli le cui risorse sono destinate al finanziamento dell’intervento in oggetto. Si segnala, peraltro, che la medesima autorizzazione di spesa è rifinanziata in misura pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, di 210 milioni di euro per l’anno 2027 e di 170 milioni di euro per l’anno 2028, ai sensi del comma 6, lettera c), numero 4), dell’articolo in esame. Si potrebbe, quindi, valutare l’opportunità di un coordinamento tra le due disposizioni con riferimento agli esercizi 2024 e 2025.

La lettera a), numero 12, dispone la riduzione, in misura pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), numero 9, del decreto-legge n. 59 del 2021, che ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dell’intervento del Piano nazionale complementare intitolato “Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale”[16].

Al riguardo, preso atto della congruità degli stanziamenti previsti dall’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione, appare in ogni caso opportuno acquisire l’indicazione, da parte del Governo, del capitolo o dei capitoli le cui risorse sono destinate al finanziamento dell’intervento in oggetto. Si segnala, peraltro, che la medesima autorizzazione di spesa è rifinanziata per gli anni 2027 e 2028 in misura pari all’importo ridotto (5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028), ai sensi del comma 6, lettera c), numero 5), dell’articolo in esame.

La lettera a), numero 13, dispone la riduzione, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 202, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), numero 10, del decreto-legge n. 59 del 2021, che ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dell’intervento del Piano nazionale complementare intitolato “Efficientamento energetico”[17].

Al riguardo, preso atto della congruità degli stanziamenti previsti dall’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione, appare in ogni caso opportuno acquisire l’indicazione, da parte del Governo, del capitolo o dei capitoli le cui risorse sono destinate al finanziamento dell’intervento in oggetto.

La lettera a), numero 14, dispone la riduzione, in misura pari a 90 milioni di euro per il 2024 e 80 milioni di euro per il 2025, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), numero 11, del decreto-legge n. 59 del 2021, che ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dell’intervento del Piano nazionale complementare intitolato “Elettrificazione delle banchine (Cold ironing), attraverso un sistema alimentato, ove l'energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale”[18].

Al riguardo, preso atto della congruità degli stanziamenti previsti dall’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione, appare in ogni caso opportuno acquisire l’indicazione, da parte del Governo, del capitolo o dei capitoli le cui risorse sono destinate al finanziamento dell’intervento in oggetto. Si segnala, peraltro, che la medesima autorizzazione di spesa è rifinanziata per gli anni 2027 e 2028 in misura pari all’importo ridotto (90 milioni di euro per l’anno 2027 e 80 milioni di euro per l’anno 2028), ai sensi del comma 6, lettera c), numero 6), dell’articolo in esame.

La lettera a), numero 15, dispone la riduzione, in misura pari a 135 milioni di euro per il 2024 e 180 milioni di euro per il 2025, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), numero 1, del decreto-legge n. 59 del 2021, che ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dell’intervento del Piano nazionale complementare intitolato “Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali”. Le predette risorse risultano iscritte sul capitolo 8130 dello stato di previsione del Ministero della cultura e ammontano, per le annualità oggetto della riduzione dell’autorizzazione di spesa, a 267.341.767 euro per il 2024 e 310 milioni di euro per il 2025[19]. Si segnala, peraltro, che la medesima autorizzazione di spesa è rifinanziata per gli anni 2027 e 2028 in misura pari all’importo ridotto (135 milioni di euro per l’anno 2027 e 180 milioni di euro per l’anno 2028), ai sensi del comma 6, lettera d), dell’articolo in esame.

La lettera a), numero 16, dispone la riduzione, in misura pari a 34,7 milioni di euro per l’anno 2024, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1, del decreto-legge n. 59 del 2021, che ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dell’intervento del Piano nazionale complementare intitolato “Salute, ambiente, biodiversità e clima”. Le predette risorse risultano iscritte sul capitolo 7122 dello stato di previsione del Ministero della salute e ammontano, per l’annualità oggetto della riduzione dell’autorizzazione di spesa, a 120,56 milioni di euro per il 2024[20].

La lettera a), numero 17, dispone la riduzione, in misura pari a 250 milioni di euro per l’anno 2024, a 140 milioni di euro per l’anno 2025 e a 120 milioni per l’anno 2026, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge n. 59 del 2021, che ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dell’intervento del Piano nazionale complementare intitolato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”. Le predette risorse risultano iscritte sul capitolo 7213 dello stato di previsione del Ministero della salute e ammontano, per le annualità oggetto della riduzione dell’autorizzazione di spesa, a 250 milioni per il 2024, 140 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026[21]. La riduzione disposta dal provvedimento in esame determina quindi l’integrale definanziamento della misura per ciascuna delle annualità dal 2024 al 2026.

La lettera a), numero 18, dispone la riduzione, in misura pari a 55 milioni di euro per l'anno 2024, 58,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,28 milioni di euro per l'anno 2026, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 3, del decreto-legge n. 59 del 2021, che ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dell’intervento del Piano nazionale complementare intitolato “Ecosistema innovativo della salute”. Le predette risorse risultano iscritte sul capitolo 7213 dello stato di previsione del Ministero della salute e ammontano, per le annualità oggetto della riduzione dell’autorizzazione di spesa, a 84,28 milioni di euro per il 2024, 68,28 milioni di euro per il 2025 e 54,28 milioni di euro per il 2026[22].

La lettera a), numero 19, dispone la riduzione, in misura pari a 70 milioni di euro per il 2025, essa dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), numero 3, del decreto-legge n. 59 del 2021, che ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dell’intervento del Piano nazionale complementare intitolato “Accordi per l'Innovazione”[23].

Al riguardo, preso atto della congruità degli stanziamenti previsti dall’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione, appare in ogni caso opportuno acquisire l’indicazione, da parte del Governo, del capitolo o dei capitoli le cui risorse sono destinate al finanziamento dell’intervento in oggetto. Si segnala, peraltro, che la medesima autorizzazione di spesa è rifinanziata per l’anno 2026 in misura pari all’importo ridotto, ai sensi del comma 6, lettera e), dell’articolo in esame.

La lettera a), numero 20, dispone la riduzione, in misura pari a 20 milioni di euro per l’anno 2024 e a 10 milioni di euro per l’anno 2025, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), numero 1, del decreto-legge n. 59 del 2021, che ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dell’intervento del Piano nazionale complementare intitolato “Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori”. Le predette risorse risultano iscritte nell’ambito di alcuni piani gestionali dei seguenti due capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia, di cui si riportano, nella tabella che segue, gli stanziamenti per le annualità oggetto della riduzione dell’autorizzazione di spesa[24].

 

Capitolo e denominazione

Stanziamento anno 2024 (euro)

Stanziamento anno 2025 (euro)

7300: Spese per l’acquisto, l’installazione, l’ampliamento di immobili, strutture ed impianti per l’amministrazione penitenziaria

136.638.208

117.953.367

di cui

P.G. 18: Fondo progetti: costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti – Interventi complementari al PNRR nell’ambito degli investimenti

1.287.309

0

P.G. 19: Fondo opere: costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per i minori – Interventi complementari al PNRR nell’ambito degli investimenti

26.230.000

36.030.000

7400: Spese per l’acquisto, l’installazione, l’ampliamento, la ristrutturazione, il restauro di immobili, attrezzature e impianti per la giustizia minorile e di comunità

23.327.004

32.228.637

di cui

P.G. 5: Fondo progetti: costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per minori – Interventi complementari al PNRR nell’ambito degli investimenti

239.464

0

P.G. 6: Fondo opere: costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per minori – Interventi complementari al PNRR nell’ambito degli investimenti

15.270.000

20.970.000

 

Si segnala, peraltro, che la medesima autorizzazione di spesa è rifinanziata per gli anni 2027 e 2028 in misura pari all’importo ridotto (20 milioni di euro per l’anno 2027 e 10 milioni di euro per l’anno 2028), ai sensi del comma 6, lettera f), dell’articolo in esame.

La lettera a), numero 21, dispone la riduzione, in misura pari a 200 milioni di euro per l’anno 2024 e di 100 milioni per l’anno 2025, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h), numero 1, del decreto-legge n. 59 del 2021, che ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dell’intervento del Piano nazionale complementare intitolato “Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo”. Le predette risorse risultano iscritte sul capitolo 7373 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e ammontano, per le annualità oggetto della riduzione dell’autorizzazione di spesa, a 258,81 milioni di euro per il 2024 e a 222,5 milioni di euro per il 2025[25]. Si segnala, peraltro, che la medesima autorizzazione di spesa è rifinanziata per gli anni 2027 e 2028 in misura pari all’importo ridotto (200 milioni di euro per l’anno 2027 e 100 milioni di euro per l’anno 2028), ai sensi del comma 6, lettera g), dell’articolo in esame.

La lettera a), numero 22, dispone la riduzione, in misura pari a 30 milioni di euro per l’anno 2024, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera i), numero 1, del decreto-legge n. 59 del 2021, che ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dell’intervento del Piano nazionale complementare intitolato “Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale”. Le predette risorse risultano iscritte sul capitolo 7450 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca e ammontano, per l’annualità oggetto della riduzione dell’autorizzazione di spesa, a 100 milioni di euro per l’anno 2024[26]. Si segnala, peraltro, che la medesima autorizzazione di spesa è rifinanziata per l’anno 2027 in misura pari all’importo ridotto, ai sensi del comma 6, lettera h), dell’articolo in esame.

La lettera a), numero 23, dispone la riduzione, in misura pari a 70 milioni di euro per l’anno 2026, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), numero 3, del decreto-legge n. 59 del 2021, che ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dell’intervento del Piano nazionale complementare intitolato “Tecnologie satellitari ed economia spaziale”. Le predette risorse risultano iscritte sul capitolo 7486 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e sono trasferite successivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per l’annualità oggetto della riduzione dell’autorizzazione di spesa, il capitolo reca risorse di ammontare pari a 177,31 milioni di euro[27].

 

La lettera b) del comma in esame prevede la riduzione, in misura pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

Al riguardo, si rappresenta che il Fondo per l’avvio di opere indifferibili[28] presenta, per le annualità interessate, una dotazione pari rispettivamente a circa 2,84 miliardi di euro per l’anno 2025 e a circa 3,86 miliardi di euro per l’anno 2026. Al riguardo, nel prendere atto della congruità dei citati stanziamenti rispetto agli oneri oggetto di copertura, andrebbe tuttavia acquisita una conferma da parte del Governo, da un lato, sulla effettiva disponibilità delle risorse e, dall’altro, sul fatto che la riduzione del Fondo ivi prevista non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

 

La lettera c) del comma 8 dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 690 milioni di euro per l'anno 2024 delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero della salute, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

Al riguardo, si rappresenta che dette somme sono iscritte sul capitolo 7132 dello stato di previsione del Ministero della salute, denominato “Fondo complementare Ospedale sicuro e sostenibile”, e che - come emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul predetto capitolo di bilancio risultano accertati residui per un ammontare di 900.455.064,87 euro, dei quali, in coincidenza con la data di pubblicazione del presente decreto-legge, è stato “accantonato” l’importo di 690 milioni di euro previsto a copertura dalla disposizione in commento.

In proposito, andrebbe nondimeno acquisito una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che ai residui dei quali si prevede l’utilizzo non corrispondano impegni di spesa già assunti. 

 

La lettera d) dispone la riduzione, in misura pari a 699,5 milioni di euro per l'anno 2026, e a 35 milioni di euro per l'anno 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

In proposito, si ricorda che l’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dei comuni per interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Le predette risorse sono iscritte sul capitolo 7235 dello stato di previsione del Ministero dell’interno ed ammontano, per le annualità interessate dalla disposizione in esame[29], a 700 milioni di euro per l’anno 2026 e a 750 milioni di euro per l’anno 2027.

Al riguardo, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l’effettiva disponibilità delle suddette risorse, anche in considerazione del fatto che lo stanziamento previsto per l’anno 2026 verrebbe quasi integralmente utilizzato per effetto della norma in commento.

 

La lettera e) dispone la riduzione, in misura pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Al riguardo, si rammenta che l’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione ha istituito un Fondo per investimenti in favore dei comuni, finalizzati in particolare ad interventi nei settori dell’edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. La dotazione del Fondo è pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 e le relative risorse sono iscritte sul capitolo 7272 dello stato di previsione del Ministero dell’interno[30].

In tale quadro, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l’effettiva disponibilità delle suddette risorse, anche in considerazione del fatto che lo stanziamento previsto per gli anni 2027 e 2028 verrebbe integralmente utilizzato per effetto della disposizione in esame.

 

La lettera f) dispone la riduzione, in misura pari a 306.519.550 euro per l'anno 2026, a 656.649.550 euro per l'anno 2027 e a 397.921.550 euro per l'anno 2028, delle somme indicate nella tabella di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate nell'ambito di ogni stato di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nel rilevare che un quadro descrittivo, sia pure sintetico, circa l’oggetto delle singole autorizzazioni di spesa elencate nell’allegato 1 al presente decreto, è contenuto nella Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente, che costituisce l’allegato I alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023[31], si ravvisa nondimeno l’esigenza di acquisire indicazioni dal Governo circa l’effettiva disponibilità delle somme già attribuite alle diverse amministrazioni interessate per la realizzazione di investimenti in una pluralità di settori, di cui si prevede la riduzione nei termini riportati nell’allegato 1 al presente decreto, nonché maggiori delucidazioni in merito alla possibilità di procedere al definanziamento previsto dal provvedimento in esame senza pregiudicare la realizzazione di programmi di spesa già avviati a valere sulle medesime risorse.

Per quanto attiene, inoltre, alla possibilità di rimodulare, entro il 31 dicembre 2024, le previste riduzioni di spesa nell’ambito di ogni stato di previsione della spesa, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato su proposta dei Ministri competenti, si segnala l’opportunità di prevedere un’adeguata informazione del Parlamento. A tale riguardo, si ricorda che con riferimento alle analoghe disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 523, della legge di bilancio per il 2024, la medesima legge prevede[32] che i relativi decreti ministeriali siano comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

 

 La lettera g) dispone la riduzione, quanto a 50.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

????1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15.558.091 euro per l'anno 2024 e 13.212.680 euro per l'anno 2025;

????2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 2.941.643 euro per l'anno 2025;

????3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1.818.190 euro per l'anno 2024 e 2.036.526 euro per l'anno 2025;

????4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.983.807 euro per l'anno 2024, 1.469.669 euro per l'anno 2025 e 13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

????5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.025.287 euro per l'anno 2024 e 1.961.864 euro per l'anno 2025;

????6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 1.845.886 euro per l'anno 2024, 2.896.321 euro per l'anno 2025 e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

????7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 1.469.669 euro per l'anno 2025;

????8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.375.305 euro per l'anno 2024, 3.924.497 euro per l'anno 2025 e 17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

????9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3.210.778 euro per l'anno 2024 e 2.407.100 euro per l'anno 2025;

????10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.714.560 euro per l'anno 2024, 3.629.333 euro per l'anno 2025 e 23.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

????11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2.338.373 euro per l'anno 2024 e 2.453.291 euro per l'anno 2025;

????12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1.792.118 euro per l'anno 2024 e 3.140.212 euro per l'anno 2025;

????13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.009.485 euro per l'anno 2024, 3.111.328 euro per l'anno 2025 e 25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

????14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 2.885.467 euro per l'anno 2024 e 2.943.180 euro per l'anno 2025;

????15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 2.739.547 euro per l'anno 2024 e 2.402.688 euro per l'anno 2025;

 

Al riguardo, non si formulano osservazioni in considerazione del fatto che ciascuno dei menzionati accantonamenti, assumendo una proiezione pluriennale degli stanziamenti in conto capitale, presenta le occorrenti disponibilità e che la somma degli importi ad ognuno di essi imputati corrisponde all’onere complessivo indicato all’alinea della medesima lettera g)[33].

 

La lettera h) prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un importo pari a 725 milioni di euro per l'anno 2024, a 2.667 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.401 milioni di euro per l'anno 2026 e a 115 milioni di euro per l'anno 2027, delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

La successiva lettera i)  prevede, invece, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un importo pari a 36,65 milioni di euro per l'anno 2024, a 73,35 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

Al riguardo, si rappresenta che - sulla base di un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - i residui accertati del Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritto sul capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, riferiti al periodo di programmazione 2021-2027[34] e al periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti[35], ammontano - rispettivamente - a circa 8,82 miliardi di euro e a circa 39,52 miliardi di euro[36]. Si osserva, altresì, che le predette somme consistono in residui cosiddetti di stanziamento, ossia corrispondenti a spese in conto capitale non ancora impegnate.

In tale quadro, appare comunque utile un chiarimento del Governo circa la previsione del versamento all’entrata del bilancio dello Stato di somme iscritte in conto residui anche in anni successivi a quello in corso, e più precisamente fino al 2027, anche in considerazione della non trascurabile entità dei relativi importi[37].

 

La lettera l) del comma 8 prevede la riduzione, in misura pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Al riguardo, si rileva che l’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione ha previsto lo stanziamento di 190 milioni di euro per l’anno 2024, di 310 milioni di euro per l’anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale, disciplinati ai sensi dell’articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Nel premettere che tali risorse sono confluite nel capitolo 7343 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l’effettiva disponibilità delle risorse di cui si prevede l’utilizzo, senza che da ciò possa derivare pregiudizio rispetto alla realizzazione di impegni eventualmente già assunti a valere sulle risorse medesime.

 

La lettera m) prevede l’utilizzo, in misura pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, delle risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione 29 «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma 5 «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte», unità di voto 1.4.

Al riguardo, rilevato preliminarmente che l’utilizzo di disponibilità di bilancio non costituisce una delle modalità di copertura finanziaria indicate dalla normativa in materia di contabilità e finanza pubblica[38], si segnala che le risorse iscritte nel programma di spesa “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte”, ricompreso nella missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ammontano - nel vigente bilancio triennale dello Stato - a circa 100,2 miliardi di euro per l’anno 2024, a circa 92 miliardi di euro per l’anno 2025 e a circa 89,8 miliardi di euro per l’anno 2026, in larghissima misura costituiti dai cosiddetti oneri inderogabili.

In proposito, considerato l’orizzonte temporale di impiego delle risorse previste a copertura dalla disposizione in esame, che si colloca oltre il triennio del vigente bilancio dello Stato, nonché della citata componente rappresentata da spese di carattere obbligatorio, andrebbero forniti dal Governo elementi di informazione in ordine alle poste di bilancio - da reperire nell’ambito delle risorse disponibili allocate nel predetto programma di spesa - di cui si prefigura l’utilizzo negli anni 2027 e 2028 per le finalità di cui alla disposizione in commento.

 

La lettera n) prevede la riduzione, in misura pari a 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, in termini di sola cassa, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Al riguardo, tenuto conto dell’incidenza della disposizione sulle annualità 2027 e 2028 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, appare necessario che il Governo fornisca rassicurazioni in ordine all’effettiva disponibilità delle risorse stanziate in termini di cassa nel Fondo medesimo per le predette annualità e al fatto che sia possibile utilizzarle senza recare pregiudizio all’effettiva realizzazione dei programmi di spesa ai quali le predette risorse sono preordinati.

 

La lettera o) del comma 8 dispone la riduzione, in misura pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, del fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

Al riguardo, si osserva che il Fondo oggetto di riduzione, iscritto sul capitolo 7258 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, reca - per il triennio in corso - uno stanziamento di 716.885.968 euro per l’anno 2024, di 528.026.253 euro per l’anno 2025 e di 226.566.555 euro per l’anno 2026. Ciò premesso, considerata l’incidenza della disposizione in esame sulle annualità 2027 e 2028 del predetto Fondo, appare necessario che il Governo fornisca rassicurazioni in ordine all’effettiva disponibilità delle risorse di cui si prevede l’utilizzo per le richiamate annualità, senza che dal loro impiego derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

 

La lettera p) dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in misura pari a 39 milioni di euro per l'anno 2024, delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Al riguardo, si segnala che le somme da erogare alle regioni per la realizzazione di interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica, ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 67 del 1988, sono iscritte sul capitolo 7464 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e che - come emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – in relazione al medesimo capitolo risultano accertati residui per un importo pari a circa 3,23 miliardi di euro per l’anno 2024. In tale quadro, pur prendendo atto della congruità delle risorse rispetto agli oneri oggetto di copertura, appare comunque necessario che il confermi l’effettiva disponibilità di tali risorse senza pregiudicare impegni già assunti o programmati a valere sulle medesime risorse.

 

La lettera q) prevede la riduzione, in misura pari a euro 86.222.000 per l'anno 2027 e a euro 23.489.000 per l'anno 2028, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

In proposito, si rammenta che la disposizione da ultimo richiamata ha disposto che il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per la manutenzione straordinaria, avvenga, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Si rappresenta che la citata autorizzazione di spesa, oggetto di successivi rifinanziamenti[39], è iscritta sul capitolo 7122 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, che reca - per il vigente bilancio triennale - uno stanziamento complessivo di circa 4,43 miliardi di euro per l’anno 2024, di circa 5,43 miliardi di euro per l’anno 2025 e di circa 2,66 miliardi di euro per l’anno 2026.

Al riguardo, tenuto conto dell’incidenza della disposizione in esame sulle annualità 2027 e 2028, appare necessario che il Governo fornisca rassicurazioni in ordine all’effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Si segnala, peraltro, che il comma 7 dell’articolo in esame prevede un rifinanziamento della medesima autorizzazione di spesa in misura pari a 19.221.000 euro per l’anno 2026 e a 33.539.000 euro per l’anno 2028. Si potrebbe, quindi, valutare l’opportunità di un coordinamento tra le due disposizioni con riferimento all’esercizio 2028.

 

La lettera r) dispone la riduzione, in misura pari a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, del Fondo di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con riferimento alla quota di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

In proposito, si rammenta che oggetto di riduzione è il Fondo unico per l’edilizia scolastica, nel quale confluiscono, ai sensi della norma istitutiva, tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. Si rileva che tale Fondo, iscritto nel capitolo 8105 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, reca una dotazione, per il triennio in corso, pari a circa 1,044 miliardi di euro per l’anno 2024, a 840,2 milioni di euro per l’anno 2025 e a 964,3 milioni di euro per l’anno 2026.

Al riguardo, tenuto conto dell’incidenza della disposizione in esame anche su annualità successive al triennio in corso, appare necessario che il Governo fornisca rassicurazioni in ordine all’effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, senza che da ciò derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Appare, inoltre, utile acquisire elementi che consentano di individuare puntualmente le risorse imputate alla quota di cui all’articolo 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003, cui la norma in commento fa espresso riferimento. Al riguardo, sembrerebbe potersi fare riferimento alle risorse di cui all’articolo 2, comma 276, della legge n. 244 del 2007, che ha destinato al  Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 32-bis  20 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità. Sul punto, appare tuttavia opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

 

La lettera s) prevede la riduzione, in misura pari a euro 30.373.000 per l'anno 2026 e ad euro 30.000.000 per l'anno 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121.

Al riguardo, si fa presente che l’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione ha istituito un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 destinato al finanziamento dei costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli, iscritto sul capitolo 7142 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il predetto Fondo, per effetto della riprogrammazione disposta dalla seconda sezione dalla legge di bilancio n. 213 del 2023, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23, comma 3, lettera b), della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, è stato rifinanziato di 60 milioni di euro anche per l’anno 2027. Tanto premesso, appare necessario che il Governo confermi l’effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e la possibilità di utilizzarle senza recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.  

 

La lettera t) prevede la riduzione, in misura pari a 20.000.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In proposito, si osserva che l’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione ha istituito il Fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare», iscritto sul capitolo 7447 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione pari - per quel che concerne le annualità interessate dalla disposizione in esame - a 47,15 milioni di euro per l'anno 2027 e a 48,36 milioni di euro per l'anno 2028[40]. Tanto premesso, appare necessario che il Governo confermi l’effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e la possibilità di utilizzarle senza recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.  

 

La lettera u) dispone la riduzione, in misura pari a euro 21.000.000 per l'anno 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Al riguardo, si osserva che l’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione, ha istituito il Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, iscritto sul capitolo 7311 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che reca per l’annualità ivi interessata uno stanziamento di 31 milioni di euro[41], per effetto del decremento disposto - rispetto alla dotazione iniziale di 50 milioni di euro - dall’articolo 1, comma 286, della legge n. 213 del 2023. Tanto premesso, appare necessario che il Governo confermi l’effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e la possibilità di utilizzarle senza recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.  

 

Articolo 2
(Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

Le norme prevedono l’obbligo per i soggetti attuatori delle misure previste dal PNRR di aggiornare sulla banca dati ReGiS, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento alla data del 31 dicembre 2023. Entro i successivi trenta giorni l’unità di missione responsabile delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo della relativa misura deve attestare sul sistema informatico ReGiS che il cronoprogramma relativo al singolo intervento assicura il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR (comma 1).

Si ricorda che il sistema informatico ReGiS, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, costituisce la piattaforma unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, gli enti locali ed i soggetti attuatori, adempiono agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR.

La verifica dell’adempimento del suddetto obbligo è assegnata alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato generale per il PNRR). In caso di disallineamenti o incoerenze, la struttura di missione PNRR richiede i necessari chiarimenti assegnando un termine non superiore a 15 giorni. Decorso inutilmente il termine possono essere esercitati i poteri sostitutivi disciplinati dall’articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 (comma 2).

Si ricorda che l’articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 prevede, in caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, o i commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, oppure di provvedere all'esecuzione ai progetti (decreto-legge n. 77 del 2021, art. 12). Si rammenta che all’articolo 12 non sono stati ascritti effetti sui saldi.

Nel caso di mancato raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi finali (target) degli interventi del PNRR, accertato dalla Commissione europea, l’amministrazione centrale titolare dell’intervento deve restituire gli importi percepiti in precedenza, attivando azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori. Qualora la riduzione disposta dalla Commissione sia superiore agli importi percepiti, il Ministero dell’economia e delle finanze può recuperare le somme non riconosciute mediante riduzione delle risorse statali assegnate all’amministrazione centrale titolare dell’intervento o al soggetto attuatore. I soggetti attuatori, beneficiari di canoni, contributi o di tariffe a carico dell’utenza non possono trasferire sulla stessa gli oneri derivanti dal recupero effettuato dal MEF ai sensi del comma in esame (comma 3).

La Struttura di missione PNRR pubblica sul proprio sito i cronoprogrammi trasmessi ai sensi del comma 1, con l’indicazione di quelli per i quali è stato richiesto l’esercizio dei poteri sostitutivi (comma 4)

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni introdotte dal presente articolo hanno natura meramente ordinamentale e, conseguentemente, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In ogni caso le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l’utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le norme in esame recano disposizioni in materia di governance del PNRR (quali ad esempio aggiornamento della banca dati REGIS, monitoraggio, recupero delle somme indebitamente percepite, esercizio dei poteri sostitutivi, ecc.), di eventuale recupero degli importi percepiti da amministrazioni inadempienti e di eventuale esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti interessati.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e che pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alle attività disciplinate dalle norme in esame non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che, come affermato dalla relazione tecnica, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l’utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Anche con riguardo alla disciplina del recupero delle somme già percepite da parte di amministrazioni che risultino inadempienti come soggetti attuatori, non si formulano osservazioni tenuto conto che la norma ribadisce e specifica quanto già previsto a legislazione previgente e che, comunque, in ogni caso si tratta di effetti di carattere eventuale.

Quanto, infine, all’eventuale esercizio di poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti inadempienti ugualmente non si formulano osservazioni considerato che la norma ora introdotta estende l’applicazione di un’altra disposizione (l’articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021) alla quale non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 3
(Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione)

Normativa vigente. L'articolo 3, comma 1, del DPR n. 91 del 2007 prevede che il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie ha funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e delle irregolarità attinenti in particolare al settore fiscale e a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali. Il Comitato tratta, altresì, le questioni connesse al flusso delle comunicazioni in materia di indebite percezioni di finanziamenti unionali ed ai recuperi degli importi indebitamente pagati, nonché quelle relative all'elaborazione dei questionari inerenti alle relazioni annuali, da trasmettere alla Commissione europea (comma 1). Il Comitato è presieduto dal Ministro dell’agricoltura o da un suo delegato ed è composto: dal Capo del Dipartimento per le politiche europee; dal Comandante del Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie; dai dirigenti generali degli uffici del Dipartimento per le politiche europee; dai dirigenti generali designati dalle amministrazioni interessate al contrasto delle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi comunitari, che sono nominati dal Ministro per le politiche europee; dai componenti designati dalla Conferenza unificata (comma 2). Alle riunioni del Comitato è consentita, a seconda degli argomenti all'ordine del giorno, la partecipazione dei membri designati dalle amministrazioni interessate e dalla Conferenza unificata (comma 3). Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica composta da personale del Dipartimento e del Nucleo della Guardia di finanza (comma 4). La partecipazione al Comitato non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento dello stesso Comitato (comma 5).

La norma, al fine di prevenire e contrastare le frodi nell’utilizzo delle risorse PNRR e alle politiche di coesione, estende al PNRR le funzioni previste dall'articolo 3, comma 1, del DPR n. 91 del 2007 in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione Europea (COLAF), già operante presso il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1). A tale fine vengono definiti ulteriori compiti e funzioni del suddetto Comitato (comma 2) disponendo, altresì, l’integrazione della sua composizione (comma 3). La disciplina relativa all’organizzazione e al funzionamento del Comitato è demandata all’adozione di un decreto ministeriale (comma 6).

In particolare tra i compiti indicati dal comma 2 figurano: richiedere informazioni circa le iniziative adottate da istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare frodi e altri illeciti; promuovere la stipulazione e monitorare l’attuazione di protocolli d’intesa[42]; valutare l’opportunità di elaborare eventuali proposte, anche normative, da sottoporre alle amministrazioni competenti ovvero alla Cabina di regia[43] per il PNRR; sviluppare attività di analisi anche con riguardo all’andamento dei risultati dell’azione di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti. In base al comma 3 il Comitato è integrato dai seguenti componenti: il coordinatore della Struttura di missione PNRR[44]; il capo del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri; il coordinatore della Struttura di missione ZES[45]; il presidente della Rete dei referenti antifrode del PNRR istituita presso la Ragioneria generale dello Stato; il presidente del Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell’interno[46]; un rappresentante del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri; un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza; un rappresentante del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza; un rappresentante della Corte dei conti; un rappresentante dell’Autorità nazionale anticorruzione; un rappresentante dell’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia; un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; un rappresentante del Ministero dell’interno – Direzione Centrale della Polizia Criminale; un rappresentante del Ministero dell’interno – Direzione Investigativa Antimafia.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti di altre amministrazioni, istituzioni, enti o organi nazionali ed europei, nonché i soggetti incaricati dell’attuazione di progetti o di investimenti, finanziati con le risorse PNRR o riferite alle politiche di coesione (comma 4). La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni di provenienza. Il Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell’Unione europea svolge le funzioni di segreteria tecnica del Comitato (comma 5). Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle suddette disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 7).

Viene, inoltre, prevista la novella:

-      dell’articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021 al fine di disporre che, nell’ambito dei protocolli d’intesa stipulati con la Guardia di finanza ai sensi della medesima norma per finalità di rafforzamento delle attività di controllo, siano anche definite le modalità con cui il predetto Corpo possa condividere dati, informazioni e documentazione acquisiti nell’ambito delle relative attività istituzionali e ritenuti rilevanti per le attività di competenza della Ragioneria generale dello Stato e delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR (comma 8);

-      dell’articolo 512-bis del Codice penale, che disciplina il reato di trasferimento fraudolento di valori, disponendo l’applicazione della medesima pena detentiva attualmente prevista dalla norma (reclusione da 2 a 6 anni), anche per le condotte dirette ad attribuire a terzi, in via meramente fittizia, la titolarità di imprese, di quote societarie, azioni ovvero cariche sociali, nell’ipotesi in cui l’imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni (comma 9);

-      dell'articolo 84, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice Antimafia) nel quale vengono inseriti, fra i c.d. “reati spia” della sussistenza di infiltrazioni criminose nell’attività di impresa, anche i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8, del decreto legislativo n. 74 del 2000, (rispettivamente dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) (comma 10).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa quanto segue.

Sotto il profilo finanziario, il comma l presenta carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I commi da 2 a 4, atteso quanto indicato al comma 5 risultano privi di impatti finanziari a carico della finanza pubblica, tenuto conto, da un lato, che la partecipazione ai lavori del Comitato dei diversi rappresentanti nominati dalle Amministrazioni che lo compongono viene effettuata a titolo gratuito e, dall’altro lato, che i rimborsi di spese, eventualmente spettanti, previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione vengono corrisposti, da parte delle singole Amministrazioni rappresentate, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giusta la clausola di neutralità finanziaria fissata dal comma 7. Di carattere ordinamentale, infine, sono anche le disposizioni contenute nei commi successivi (6, 8, 9 e 10, oltre al comma 7 che, come detto, reca la clausola di neutralità finanziaria relativa all'estensione delle competenze del COLAF), dall’attuazione delle quali, pertanto, non conseguono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame estende le attribuzioni del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione Europea (COLAF) del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri al contrasto alle frodi e agli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR e alle politiche di coesione (comma 1). A tale fine vengono individuati ulteriori compiti e funzioni del suddetto Comitato (comma 2), disponendo, altresì, l’integrazione della sua composizione (comma 3) e demandando la definizione della sua organizzazione e funzionamento all’adozione di un decreto ministeriale (comma 6). La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e ai partecipanti alle riunioni spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni di provenienza (comma 5). Le medesime amministrazioni provvedono all’attuazione delle suddette disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 7). Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce della conferma resa dalla relazione tecnica della neutralità finanziaria delle suddette disposizioni nei termini formulati dai commi 5 e 7.

Con riguardo ai commi da 8 a 10 che rispettivamente prevedono un’integrazione della disciplina vigente in materia di condivisione di dati, informazioni e documentazione acquisti dalla Guardia di finanza, in materia di sanzioni penali in caso di trasferimento fraudolento di valori e di c.d. “reati spia” della sussistenza di infiltrazioni criminose nell'attività di impresa, non si formulano osservazioni concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle relative disposizioni confermate anche dalla relazione tecnica.

 

Articolo 4
(Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

La norma reca disposizioni relative alla Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio modificando e integrando l’articolo 2 del decreto legge n. 13 del 2023. In particolare viene elevato da 4 a 5 il numero delle direzioni generali in cui si articola la Struttura[47] (comma 1, lett. a)), attribuendo alla stessa, con l’introduzione del nuovo comma 2-bis, i compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti all’Unità di missione di livello dirigenziale generale[48] operante presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio e preposta al coordinamento, monitoraggio, controllo degli interventi previsti nel PNRR; Unità che viene contestualmente soppressa (comma 1, lett. b)). Viene, altresì, previsto[49] che, ai fini della verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura di missione PNRR possa procedere all’effettuazione di ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti attuatori (comma 1, lett. c)). È incrementata, altresì, la dotazione di personale della Struttura prevedendo[50], in particolare, l’aumento del numero delle unità di personale dirigenziale non generale [sono elevate da 9 a 12 unità (+3)] e di quelle di personale non dirigenziale [sono elevate da 50 a 65 (+15)], con correlato incremento del relativo stanziamento previsto dal previgente assetto, che passa da euro 6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ad euro 7.620.756 per il 2024 (+1.559.466 euro) e di euro 7.932.649 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (+1.871.359 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026) [comma 1, lett. d), n. 1]. Per le spese di funzionamento della Struttura – nonché per le spese di missione del personale della stessa, per effetto della disposta novella - la relativa autorizzazione di spesa viene incrementata, passando da euro 832.655 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, previsti nell’assetto previgente, ad euro 1.890.602 per il 2024 (+1.057.947 euro) e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (+1.269.536 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026) [comma 1, lett. d), n. 2].

Gli oneri derivanti dal comma 1, sono indicati pari a euro 2.878.289 per il 2024 ed a euro 3.453.947 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e agli stessi si provvede:

·        quanto ad euro 2.130.894 per il 2024 ed euro 2.557.073 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante utilizzo delle risorse assegnate all’Unità di missione di livello dirigenziale generale, di cui viene disposta la soppressione (Cfr. supra) a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legge n. 80 del 2021 (euro 35.198.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026) (comma 2, lett. a));

·        quanto ad euro 747.396 per il 2024 e ad euro 896.875, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili[51] (comma 2, lett. b)).

Viene, infine, attribuita alla Struttura la funzione di cui all’articolo 12, comma 5, del decreto legge n. 77 del 2021, spettante nell’assetto previgente all’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione (struttura di missione della Presidenza del Consiglio, istituita dall’articolo 5 del decreto legge n. 77 del 2021) (comma 3)

La funzione trasferita afferisce l’essere destinatari della comunicazione degli atti assunti con ordinanza motivata dall’amministrazione, ente, organo, ufficio o commissario ad acta nominati per l’esercizio di poteri sostitutivi rispetto agli enti territoriali inadempienti agli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR assunti in qualità di soggetti attuatori.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Riorganizzazione ella Struttura di missione per il PNRR - spese personale

(comma 1)

1,8

2,2

2,2

1,8

2,2

2,2

1,8

2,2

2,2

Riorganizzazione ella Struttura di missione per il PNRR - spese funzionamento

(comma 2)

1,1

1,3

1,3

1,1

1,3

1,3

1,1

1,3

1,3

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Riorganizzazione ella Struttura di missione per il PNRR - spese personale – effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

0,9

1,1

1,1

0,9

1,1

1,1

Minori spese correnti

 

Soppressione dell'Unità di missione PNRR – spese personale

(comma 2, lett. a))

2,1

2,6

2,6

2,1

2,6

2,6

2,1

2,6

2,6

Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili

(comma 2, lett. b))

0,7

0,9

0,9

0,7

0,9

0,9

0,7

0,9

0,9

Minori entrate fiscali e contributive

 

Soppressione dell'Unità di missione PNRR – spese personale - effetti riflessi

(comma 2, lett. a))

 

 

 

0,8

0,9

0,9

0,8

0,9

0,9

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa quanto segue.

In termini finanziari, le previsioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 hanno natura meramente ordinamentale e, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con particolare riguardo ai costi delle ispezioni e dei controlli a campione (comma 1, lett. c)) viene precisato che i controlli effettuati nell’ambito del Comune di Roma - sede della Struttura non implicano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto detti controlli verranno svolti dal personale interessato in permesso di servizio e, quindi, nell’ambito dell’attività istituzionale già remunerata a legislazione vigente con la retribuzione stipendiale del dipendente. Viceversa, eventuali controlli a campione svolti al di fuori del Comune di Roma saranno oggetto di specifica programmazione che terrà conto anche della disponibilità finanziaria annuale e troveranno copertura nelle spese di missione quantificate nella Tabella 3.

Le previsioni contenute nelle lettere a) e d) del comma 1, determinando l'istituzione di una nuova direzione generale all'interno della Struttura di missione PNRR, l'incremento dell'organico della predetta Struttura e delle spese di funzionamento e di missione, comportano un incremento di costi, complessivamente quantificati in:

·        euro 2.878.289, per il 2024;

·        euro 3.453.947, per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

I costi complessivi, sopra riportati, sono stati determinati applicando i valori riportati nelle Tabelle seguenti e:

·         considerando le risorse stanziate a legislazione vigente per la costituzione e il funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 2 del decreto - legge n. 13 del 2023;

·         considerando le risorse stanziate a legislazione vigente per la costituzione e il funzionamento dell'Unità di missione PNRR istituita presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese le risorse relative al contingente di esperti ad essa assegnata;

·         incrementando dal 10% al 20% l'entità delle risorse forfettariamente determinate e destinate alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 2 del decreto - legge n. 13 del 2023, anche al fine di consentire l'espletamento dei controlli e delle ispezioni previsti dalla lettera c) del comma 1;

·         considerando i costi di missione. Nel caso di specie, il calcolo è stato effettuato ipotizzando un numero massimo di 3 missioni al mese per 30 unità di personale, per un totale annuo di circa 900 missioni. Ai fini del calcolo della spesa derivante da ciascuna missione, è stata presa come riferimento la circolare del 19 dicembre 2019 della Presidenza del consiglio dei ministri. In particolare, si è considerato per ciascuna missione una spesa, in media, pari a circa 400 euro - parametrata su due giorni di trasferta - per un ammontare complessivo annuo pari a euro 360.000. Si precisa che tale importo è stato calcolato considerando prudenzialmente le seguenti voci: vitto giornaliero (comprensivo di 4 pasti, al costo medio complessivo di 121,10 euro, tenendo conto che per ogni pasto vengono riconosciuti 30,55 euro); pernottamento di una notte (al costo medio di 100 euro); spese di trasporto (in media 180 euro, considerando il costo per l’utilizzo di mezzi su rotaie, aerei e per il rimborso delle spese del taxi).

 

(euro)

Tabella l- Costo struttura di missione PNRR (articolo 2 decreto-legge n. 13 del 2023)

 

Costo unitario

Costo totale annuo a dal 2025 al 2026

Rateo 2024 (10/12)

5 dirigenti I Fascia

313.051

1.565.256

1.304.380

9 Dirigenti di II Fascia

176.576

1.589.185

1.324.321

50 Funzionari categoria A (costo medio)

89.442

4.472.105

3.726.754

Esperti

50.000

700.000

583.333

Spese di funzionamento (10 % oneri di personale)

 

832.655

693.879

Totale

 

9.159.200

7.632.667

 

(euro)

Tabella 2- Costo dell'Unità di missione PNRR istituita presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri

 

Costo totale annuo a dal 2025 al 2026

Rateo 2024 (10/12)

1 dirigenti I Fascia

313.051

260.876

3 Dirigenti di II Fascia

529.728

441.440

15 Funzionari categoria A (costo medio)

1.341.632

1.118.026

Esperti

300.000

250.000

Spese di funzionamento 

372.662

310.551

Totale

2.557.073

2.130.894

 

(euro)

Tabella 3- Costo nuova struttura di missione PNRR

 

Costo unitario

Costo totale annuo a dal 2025 al 2026

Rateo 2024 (10/12)

6 dirigenti I Fascia (+1)

313.051

1.878.307

1.565.256

12 Dirigenti di II Fascia (+3)

176.576

2.118.913

1.765.761

65 Funzionari categoria A (costo medio) (+15)

89.442

5.813.737

4.844.780

Esperti

50.000

700.000

583.333

Spese di funzionamento (20 % oneri di personale)

 

2.102.191

1.751.826

Totale

 

12.613.148

10.510.957

 

(euro)

Tabella 4- Fabbisogno finanziario aggiuntivo

 

Costo totale annuo a dal 2025 al 2026

Rateo 2024 (10/12)

Costo nuova struttura di missione PNRR

12.613.148

10.510.957

Costo struttura di missione PNRR art. 2 decreto legge 13 del 2023

9.159.200

7.632.667

Costo dell'Unità di missione PNRR istituita presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri

2.557.073

2.130.894

Differenza costo

896.875

747.396

 

Le differenze di costo sono tutte riconducibili al nuovo computo delle spese di funzionamento.

La relazione tecnica precisa che l'importo di 1.890.602 relativo al 2024 riportato al comma l, lettera d) n. 2) relativo alle spese di funzionamento e di missione, è dato dalla somma di 2 dodicesimi dell'onere previsto dalla disposizione vigente (832.655 x 2/12 = 138.776) e del rateo per il 2024, pari a 10 dodicesimi, riportato nella tabella 3, parti a 1.751.826.

 

Il comma 3 nel modificare l’articolo 12, comma 5, del decreto legge n. 77 del /2021 reca disposizioni di coordinamento, conseguenti agli interventi di cui ai commi 1 e 2, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame trasferisce alla Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio risorse e personale dell’Unità di missione del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, preposta al coordinamento, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel PNRR, la quale viene contestualmente soppressa [comma 1, lett. b)]. La disposizione specifica che tra le funzioni attribuite alla medesima Struttura di missione rientra l’effettuazione di ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure di attuazione del PNRR sia presso i soggetti attuatori [comma 1, lett. c)]. In ragione della disposta soppressione della suddetta Unità di missione (che come evidenziato dalla relazione tecnica si articola in una direzione generale ed è dotata di 3 dirigenti non generali e di 15 unità non dirigenziali) si provvede al corrispondente adeguamento organico e funzionale della Struttura di missione con l’istituzione di una direzione generale aggiuntiva (comma 1, lett. a)) e l’incremento di 3 unità il personale dirigenziale non generale e di 15 unità il personale non dirigenziale; provvedendo, altresì, a modificare in modo corrispondente il relativo stanziamento previsto dal previgente assetto [comma 1, lett. d), n. 1]. In merito alle spese di funzionamento della Struttura – nonché per le spese di missione del personale della stessa, previste dalla disposta novella - la relativa autorizzazione di spesa disposta nel previgente assetto viene adeguata [comma 1, lett. d), n. 2], nei termini indicati dalla relazione tecnica; ovvero ipotizzando un incremento del 10 per cento delle risorse forfettariamente calcolate sulle spese di personale al fine di consentire, nell’ambito delle suddette missioni (con specifico riferimento a quelle effettuate fuori dal Comune di Roma) l'espletamento dei controlli e delle ispezioni previsti dalla lettera c) del comma 1.

Gli oneri derivanti dalla disposizione, al netto di quelli che trovano copertura a valere sull’utilizzo delle risorse già assegnate nel previgente assetto all’unità di missione di livello dirigenziale generale, di cui viene disposta la soppressione (comma 2, lett. a)), sono pari ad euro 747.396 per il 2024 e ad euro 896.875 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e si riferiscono al fabbisogno finanziario aggiuntivo come quantificato dalla relazione tecnica (Cfr. Tabella 4 della relazione tecnica) - corrispondente all’incremento delle spese di funzionamento della Struttura di missione - e trovano copertura nella corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili [comma 2, lett. b)].

Al riguardo non si formulano osservazioni considerati i dati e i parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare i suddetti importi.

Nulla da osservare, altresì, in merito al comma 3 che reca disposizioni di coordinamento, conseguenti agli interventi di cui ai commi 1 e 2 e che, come confermato anche dalla relazione tecnica, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 4 fa fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma 1, pari a 2.878.289 euro per l’anno 2024 e a 3.453.947 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante le seguenti modalità:

- quanto a 2.130.894 euro per l’anno 2024 e a 2.557.073 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante utilizzo delle risorse assegnate all’unità di missione PNRR, istituita presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e soppressa dal comma 1, lettera b), capoverso 2-bis dell’articolo in esame, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021;

- quanto a 747.396 euro per l’anno 2024 e a 896.875 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, si rappresenta che l’autorizzazione di spesa ivi richiamata ha stanziato la somma di euro 12.600.000 per l'anno 2021 e di euro 35.198.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, destinandola, in particolare, al reclutamento di personale nelle amministrazioni titolari di progetti del PNRR. In proposito, si prende atto che gli importi indicati dalla disposizione in esame corrispondono ai costi indicati dalla relazione tecnica con riferimento all’unità di missione PNRR costituita presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui si prevede la soppressione.

Con riguardo, invece, alla seconda modalità di copertura finanziaria, si fa presente che il Fondo per le esigenze indifferibili[52] reca uno stanziamento iniziale di bilancio per il triennio considerato pari ad euro 88.659.781 per l’anno 2024, ad euro 106.371.658 per l’anno 2025 e ad euro 268.515.522 per l’anno 2026. In proposito, non si formulano osservazioni con riferimento all’utilizzo del Fondo per l’anno in corso, posto che da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in coincidenza con la data di pubblicazione del decreto-legge in esame, risulta accantonato sul citato capitolo l’importo oggetto di copertura[53]. Tanto premesso, appare tuttavia necessario che il Governo confermi la disponibilità delle risorse anche per le annualità successive al 2024, fornendo altresì rassicurazioni in ordine al fatto che detta riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Si segnala, infine, che per ciascuno degli anni considerati la somma degli importi di cui lettere a) e b) del comma 2 dianzi esaminate risulta superiore di 1 euro rispetto agli oneri indicati all’alinea dello stesso comma 2.

 

Articolo 5
(Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari)

Le norme sono dichiaratamente finalizzate ad assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente l, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. A tal fine si prevede che con DPCM sia nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma l, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77: tale norma attribuisce al Commissario il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società partecipate o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti. Il Commissario straordinario opera presso il Ministero dell'università e della ricerca e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni anche in deroga a gran parte delle norme vigenti[54], in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR[55] (comma 1).

Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale in questione è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell'università e della ricerca e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti. Al personale dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella attribuita ai dirigenti di livello non generale del Ministero dell'università e della ricerca. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, a ciascuno dei quali compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il DPCM previsto dalle norme in esame in misura non superiore a quella prevista dalle norme vigenti[56] con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo (comma 2).

Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 665.347 per l'anno 2024 e in euro 798.416 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                              

                                                                                                                                                       (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Struttura di supporto del Commissario - personale

(comma 2)

0,4

0,5

0,5

0,4

0,5

0,5

0,4

0,5

0,5

Struttura di supporto del Commissario - esperti

(comma 2)

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

Struttura di supporto del Commissario – spese funzionamento

(comma 2)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Struttura di supporto del Commissario – personale - effetti riflessi

(comma 2)

 

 

 

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Minori spese correnti

 

Tab. A – Min. università e ricerca

(comma 3)

0,7

0,8

0,8

0,7

0,8

0,8

0,7

0,8

0,8

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e quantifica l’onere da esse recato valutando le voci di spesa indicate nella tabella che segue.

 

Voce di spesa

Onere annuo

Commissario straordinario

132.700,00

Dirigente non generale

152.363,93

4 funzionari

188.535,52

Lavoro straordinario

35.582,00

3 esperti

150.000,00

Spese di funzionamento

139.234,00

Totale annuo arrotondato (onere 2025 e 2026)

798.416,00

Totale annuo arrotondato 2024 (10/12 di anno)

665.347,00

 

La relazione tecnica esplicita che le retribuzioni indicate fanno riferimento alla vigente contrattazione collettiva nazionale del comparto applicabile al Ministero dell'università e della ricerca e che la spesa per ciascuna ora di straordinario è stata valutata pari a 24,70 euro.

La relazione tecnica specifica che le spese di funzionamento sono state quantificate tenendo conto del fabbisogno indotto dall'avvalimento del personale in esame sulla base del dato storico.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, per assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi del PNRR relativi alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, prevedono che con DPCM sia nominato un Commissario straordinario che opera avvalendosi di una struttura di supporto. L’onere per garantire il funzionamento della struttura e per il compenso del Commissario è pari a euro 665.347 per l'anno 2024 e a euro 798.416 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

La relazione tecnica fornisce i dati e gli elementi sulla cui base l’onere risulta verificabile. Ciò premesso, si osserva altresì che detta quantificazione appare sovrastimata dal momento che dall’analisi delle tabelle fornite dalla RT, essa sembra ricomprendere, sia per quanto riguarda i dirigenti che per quanto riguarda i funzionari, le voci relative alle componenti stipendiali, comunque dovute a legislazione vigente dalle amministrazioni di provenienza. Su tale aspetto appare pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 5 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma 2, pari a 665.347 per l’anno 2024 e a 798.416 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell’università e della ricerca. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

 

Articolo 6
(Recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

La norma prevede che con DPCM sia nominato un Commissario straordinario dotato di poteri di particolare ampiezza[57] al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata (comma 1). 

Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2029 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il menzionato DPCM, e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali[58].

Il personale di cui sopra è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell'interno e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero dell'interno. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il menzionato DPCM in misura non superiore a quella prevista dalle norme vigenti[59] con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo (comma 2).

Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 1.374.298 per l'armo 2024 e a euro 1.649.158 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede, quanto ad euro 1.374.298, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico della giustizia riassegnate al Ministero dell’interno, quanto a euro 1.649.158, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero dell'interno (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Struttura di supporto del Commissario - personale

(comma 2)

1,0

1,2

1,2

1,0

1,2

1,2

1,0

1,2

1,2

Struttura di supporto del Commissario - esperti

(comma 2)

0,2

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

Struttura di supporto del Commissario – spese funzionamento

(comma 2)

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Struttura di supporto del Commissario – personale - effetti riflessi

(comma 2)

 

 

 

0,5

0,6

0,6

0,5

0,6

0,6

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo unico della giustizia (quota Min. interno)

(comma 3)

1,4

 

 

1,4

 

 

1,4

 

 

Tab. A – Min. interno

(comma 3)

 

1,6

1,6

 

1,6

1,6

 

1,6

1,6

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e quantifica l’onere da esse recato valutando le voci di spesa indicate nella tabella che segue.

 

Voce di spesa

Onere annuo

Commissario straordinario

132.700,00

Dirigente generale

331.539,57

2 Dirigenti non generali

284.305,10

6 funzionari

273.264,12

3 Assistenti

111.900,27

Lavoro straordinario

80.060,00

3 esperti

250.000,00

Spese di funzionamento

185.388,00

Totale annuo arrotondato (onere dal 2025 al 2029)

1.649.157,06

Totale annuo arrotondato 2024 (10/12 di anno)

1.374.297,55

 

La relazione tecnica esplicita che le retribuzioni indicate fanno riferimento alla vigente contrattazione collettiva nazionale del comparto applicabile al Ministero dell'università e della ricerca e che la spesa per ciascuna ora di straordinario è stata valutata pari a 24,70 euro.

La relazione tecnica specifica che le spese di funzionamento sono state quantificate tenendo conto del fabbisogno indotto dall'avvalimento del personale in esame sulla base del dato storico.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, per assicurare il recupero, la rifunzionalizzazione e la valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, prevedono la nomina di un Commissario straordinario.

Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2029 e si avvale di una struttura di supporto cui è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità (di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale). Il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché di un numero massimo di cinque esperti. La norma disciplina i relativi compensi e prevede, in particolare, che all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

La norma disciplina i relativi compensi.

Gli oneri sono pari a euro 1.374.298 per l'anno 2024 e a euro 1.649.158 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

Al riguardo, si osserva che la RT fornisce nel dettaglio i dati e i parametri utilizzati ai fini della quantificazione, che risultano verificabili per la determinazione dell’onere. Ciò premesso, si osserva altresì che detta quantificazione appare sovrastimata dal momento che dall’analisi delle tabelle fornite dalla RT, essa sembra ricomprendere, sia per quanto riguarda i dirigenti che per quanto riguarda i funzionari, le voci relative alle componenti stipendiali, comunque dovute a legislazione vigente dalle amministrazioni di provenienza. Su tale aspetto appare pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma 2, pari a 1.374.298 euro per l’anno 2024 e a 1.649.158 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, tramite le seguenti modalità:

- quanto ad euro 1.374.298 euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 143 del 2008, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno;

- quanto a 1.649.158 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero dell’interno.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, si rileva che le risorse di cui si prevede la riduzione sono quelle affluite al Fondo unico giustizia[60] in conseguenza di provvedimenti di sequestro penale o amministrativo, presenti su conti correnti o depositi a risparmio, che costituiscono le cosiddette risorse “liquide” del Fondo stesso[61].

Secondo quanto previsto dal citato articolo 2, comma 7, lettere da a) a c), del decreto-legge n. 143 del 2008, e dalla relativa disciplina attuativa[62], una parte delle predette risorse[63] è riassegnata, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato e nel rispetto delle quote annualmente stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei termini seguenti:

- in misura non inferiore a un terzo ciascuno, al Ministero dell’interno, per lo svolgimento delle attività relative alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, e al Ministero della giustizia, per il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

- per la parte restante, all’entrata del bilancio dello Stato, cui restano conseguentemente acquisite.

Come emerge dai dati riportati nel sito internet del Fondo unico giustizia, al 30 settembre 2023 le risorse “liquide” in esso allocate ammontano a circa 2,72 miliardi di euro.

In tale quadro, si osserva preliminarmente che le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di cui si prevede la riduzione per l’anno 2024, non rientrano nella procedura di “stabilizzazione” prevista dall’articolo 23, comma 1-bis, della legge n. 196 del 2009, che consente di iscrivere negli stati di previsione della spesa - e, corrispondentemente, in quello dell’entrata - gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività, in ragione della dinamica stabile assunta nel corso del tempo dalle predette entrate, tale da consentire la programmazione della spesa ad esse correlata.

In considerazione di ciò, e tenuto conto dei tempi occorrenti per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle determinazione delle risorse spettanti ai Ministeri dell’interno e della giustizia per l’anno 2024 e del conseguente decreto recante le variazioni di bilancio necessarie ai fini della concreta riassegnazione delle risorse stesse, appare utile acquisire dal Governo maggiori delucidazioni in ordine alle modalità di iscrizione delle risorse utilizzate nello stato di previsione del Ministero dell’interno e al loro esatto ammontare per l’anno in corso. In proposito, si segnala che nel bilancio triennale 2024-2026 il capitolo di entrata relativo alle somme del Fondo unico giustizia da destinare al Ministero dell’interno, al Ministero della giustizia e all’entrata del bilancio dello Stato[64] reca una previsione di 8,018 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio di previsione.

Si rammenta, in proposito, che nella seduta del 20 luglio 2023, in occasione dell’esame presso la Commissione Bilancio della Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 61 del 2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (C. 1194-A), il Governo ebbe modo di chiarire, in riferimento ad analoga disposizione, che le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno ed utilizzate con finalità di copertura erano state anticipate al medesimo Dicastero in relazione alle somme intestate al Fondo unico giustizia che sarebbero state quindi riassegnate agli stati di previsione dei Ministeri dell’interno e della giustizia nel corso del medesimo esercizio finanziario 2023 ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 143 del 2008.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni dal momento che l’accantonamento del fondo speciale oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità.

 

Articolo 7
(Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

Le norme prevedono la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di un commissario straordinario, che opera presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR relativamente al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura (comma 1).

Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal successivo comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali. Il commissario straordinario può altresì avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del commissario straordinario è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, con oneri a carico delle risorse di cui al successivo comma 3 (comma 2).

Si rammenta che ai sensi del predetto comma 3 il compenso dei commissari o sub commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 1.372.637 per l'anno 2024 e a euro 1.647.164 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Struttura di supporto al Commissario straordinario – personale (comma 2)

1,0

1,2

1,2

1,0

1,2

1,2

1,0

1,2

1,2

Struttura di supporto al Commissario straordinario – esperti (comma 2)

0,2

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

Struttura di supporto al Commissario straordinario – spese di funzionamento (comma 2)

0,2

0,2

0,2

0.2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Struttura di supporto al Commissario straordinario – personale effetti riflessi (comma 2)

 

 

 

0,5

0,6

0,6

0,5

0,6

0,6

Minori spese correnti

 

Riduzione Tabella A – MLPS (comma 3)

1,4

1,6

1,6

1,4

1,6

1,6

1,4

1,6

1,6

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, ricorda che il compenso del commissario straordinario è determinato con il decreto di nomina del Presidente del consiglio dei ministri ed è ripartito - secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 - in una parte fissa, non superiore a 50 mila euro annui, ed in una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale e, comunque, non superiore a 50 mila euro annui, per un totale di euro 132.700 annui, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione.

Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dalla nomina del Commissario straordinario, nonché dall'istituzione e dal funzionamento della Struttura commissariale, determinati in complessivi euro 1.372.637 per l'anno 2024 ed in euro 1.647.164 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, come da seguente prospetto:

 

(euro)

 

Costo unitario

Costo totale annuo dal 2025 al 2026

Rateo 2024

Commissario

132.700,00

132.700,00

110.583,33

1 dirigente I fascia

281.551,37

281.551,37

234.626,14

2 dirigenti II fascia

153.781,75

307.563,51

256.302,92

9 funzionari

45.544,49

409.900,41

341.583,68

Onere straordinario

 

80.060,00

66.717,00

Esperti

50.000,00

250.000,00

208.333,00

Spese di funzionamento

 

185.388,00

154.490,00

Totale

 

1.647.163,29

1.372.636,07

 

Nello specifico:

a)      per il calcolo del costo annuo del dirigente di livello generale si è tenuto conto dei compensi riconosciuti al personale dirigenziale di livello generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, determinato sulla base dei valori riportati nella seguente Tabella:

 

 

b)     per il calcolo del costo annuo del dirigente di livello non generale si è tenuto conto dei compensi riconosciuti al personale dirigenziale di livello non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, determinato sulla base dei valori riportati nella seguente Tabella:

 

 

c)      per il calcolo del costo annuo del personale non dirigenziale, si è considerato il compenso medio riconosciuto ai funzionari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, determinato sulla base dei valori riportati nella seguente Tabella:

 

 

d)     in relazione alla corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente, oltre quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, è stato considerato un importo di euro 24,70 per ciascuna ora di straordinario. Di seguito, sono riportati gli oneri complessivi relativi alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario:

 

(euro)

Onere straordinario (30 ore mensili)

Rateo 2024 (10/12)

Onere anni 25-26

9 funzionari

66.717

80.060

 

Alla copertura degli oneri come sopra determinati, pari a complessivi euro 1.372.637 per l'anno 2024 e ad euro 1.647.164 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che presenta le disponibilità necessarie.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono la nomina di un commissario straordinario, che opera presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR relativi al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto cui è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità (una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali). Il commissario straordinario può avvalersi altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché di un numero massimo di cinque esperti. La norma disciplina i relativi compensi e prevede, in particolare, che all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Gli oneri sono pari ad euro 1.372.637 per l'anno 2024 ed a euro 1.647.164 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Al riguardo, si osserva che la RT fornisce nel dettaglio i dati e i parametri utilizzati ai fini della quantificazione, che risultano verificabili per la determinazione dell’onere. Ciò premesso, si osserva altresì che detta quantificazione appare sovrastimata dal momento che dall’analisi delle tabelle fornite dalla RT, essa sembra ricomprendere, sia per quanto riguarda i dirigenti che per quanto riguarda i funzionari, le voci relative alle componenti stipendiali, comunque dovute a legislazione vigente dalle amministrazioni di provenienza. Su tale aspetto appare pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma 2, pari a 1.372.637 euro per l’anno 2024 e a 1.647.164 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 30, comma 16, e 31, commi 4, lettera c), 8 e 9. 

 

Articolo 8, comma 1
(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

La norma, modificando, il comma 5 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 13 del 2023, stabilisce che anche le Regioni devono prevedere nei propri regolamenti la possibilità, già riconosciuta agli enti locali e agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, di erogare, per gli anni dal 2023 al 2026, anche al personale dirigenziale coinvolto nei progetti del PNRR l’incentivo per funzioni tecniche previsto dal Codice per gli appalti pubblici e in deroga ai limiti di importo previsti dalla normativa vigente.

Dal punto di vista del coordinamento normativo, si evidenzia che la norma ora introdotta, novella una disposizione che fa rinvio alla previgente versione del codice degli appalti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), poi superata dalla nuova versione (decreto legislativo n. 50 del 2023): tuttavia, ciò non assume rilievo ai fini dell’analisi della norma in esame in quanto, ai sensi della disciplina transitoria del nuovo codice dei contratti pubblici, “ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, [ossia la previgente versione] o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del [nuovo] codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.” (articolo 226, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2023, nuovo codice degli appalti pubblici.

Si rammenta che gli incentivi per le funzioni tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti (articolo 45 del nuovo codice dei contratti pubblici). Alla norma, (assistita da una generale clausola di invarianza sia nel previgente codice sia in quello vigente), non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Inoltre, la relazione tecnica riferita al nuovo codice degli appalti pubblici (AG 19 della XIX legislatura), afferma che la norma ha la finalità di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni (comunque non scontato nei tendenziali).

In tema di prassi applicativa, si evidenzia infine che con il Parere 54/2023, l’ANAC ha fatto presente che le amministrazioni “danno attuazione agli obiettivi della legislazione, provvedendo con le risorse ordinarie di cui possono disporre”. Questo, però, all’interno del vincolo di invarianza della spesa. L’Autorità ha pertanto sottolineato che gli oneri derivanti da incentivi al personale per funzioni tecniche, come stabilito dal Codice dei contratti pubblici, non devono avere alcun impatto sugli equilibri di bilancio.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito si evidenzia che la relazione tecnica riferita al comma 5 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 13 del 2023, affermava che la possibilità di erogare compensi aggiuntivi al personale opera per gli enti in possesso di determinati requisiti tra i quali figura anche l’equilibrio di bilancio.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame stabilisce che anche le Regioni devono prevedere nei propri regolamenti la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare dal momento che:

- la norma si limita ad attribuire facoltà alle regioni titolari delle misure PNRR che potranno essere esercitate solo nel rispetto dei vigenti vincoli di bilancio e garantendo l’equilibrio dello stesso;

- la norma istitutiva degli incentivi per funzioni tecniche è assistita da una generale clausola di invarianza ed è priva di effetti sui saldi di finanza pubblica, posto che gli oneri per gli incentivi – ove riconosciuti – rientrano nel quadro economico degli appalti;

- la relazione tecnica riferita alla vigente versione del codice degli appalti afferma che dal riconoscimento degli incentivi possano derivare, per le amministrazioni appaltanti, risparmi per il minor ricorso a professionisti esterni.

 

Articolo 8, comma 2
(Contratti di lavoro a termine in alcune pubbliche amministrazioni)

La norma reca specifiche modifiche al decreto legge n. 80 del 2021 al fine di precisare che taluni contratti e procedure disciplinati dallo stesso sono realizzati in deroga all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata di contratti a termine nelle pubbliche amministrazioni (comma 2).

In particolare tali modifiche concernono: il reclutamento a termine di personale da assegnare alle amministrazioni centrali per lo svolgimento di progetti e attività inerenti al PNRR, di cui all’articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 80 del 2021; il reclutamento a termine di addetti all’Ufficio per il processo di cui all’articolo 11, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legge; il reclutamento a termine di personale tecnico per la piena operatività dell’Ufficio per il processo e per il supporto delle linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge in riferimento. Le modifiche apportate prevedono la possibilità di durata superiore a trentasei mesi dei contratti in espressa deroga a quanto previsto in materia di durata di contratti a tempo nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa presenta carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame reca specifiche modifiche al decreto-legge n. 80 del 2021 al fine di precisare che taluni contratti e procedure disciplinati dallo stesso con riguardo all’attuazione del PNRR, sono realizzati in deroga all’articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 che reca la disciplina della durata dei contratti a termine nelle pubbliche amministrazioni (comma 2). Al riguardo, pur considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma, si rileva l’opportunità di acquisire una valutazione circa la compatibilità della stessa con la disciplina europea in materia di durata massima di contratti a termine nelle pubbliche amministrazioni; ciò al fine di escludere nuovi o maggiori oneri legati all’eventuale stabilizzazione del personale interessato.

 

Articolo 8, comma 3
(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)

La norma modifica in più punti l’articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021 in materia di avvalimento, da parte degli enti territoriali, del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.

In proposito si ricorda che il citato articolo 10 prevede, in particolare, che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possano avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società in house per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali (comma 4). Il MEF definisce, per le società in house statali, i contenuti minimi delle convenzioni per l'attuazione di quanto previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le Amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono essere posti a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi PNRR, ovvero delle risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti (comma 5). Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze - di persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato (comma 6). Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle predette società, non si applicano i limiti relativi alla durata massima, alle proroghe, ai rinnovi, nonché al numero complessivo di contratti a tempo determinato, previsti dagli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015. È altresì stabilito che i contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026 e che i medesimi contratti debbano indicare a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa (comma 6-ter).

In particolare:

-         viene modificato il comma 4, al fine di prevedere che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possano avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house anche (anziché esclusivamente, come previsto a legislazione previgente) per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato;

-         viene modificato il comma 6, al fine di specificare che, nell’ambito delle risorse interne attraverso le quali le società interessate possono provvedere alle attività di supporto tecnico-operativo agli enti territoriali per la realizzazione degli investimenti pubblici, va ricompreso anche il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo 10;

-         viene modificato il comma 6-ter, specificando che l’obbligo per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società in house per lo svolgimento delle menzionate attività di supporto tecnico-operativo agli enti territoriali, di non eccedere comunque la data del 30 giugno 2026, si riferisce a quei contratti che abbiano ad oggetto la realizzazione di progetti del PNRR. Si specifica altresì che il progetto al quale è riferita la prestazione lavorativa, che deve essere indicato nei suddetti contratti di lavoro a tempo determinato a pena di nullità, non è solo il progetto del PNRR, ma anche l’eventuale progetto finanziato con altri fondi europei e nazionali, anche diversi da quelli legati all’attuazione del PNRR.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame modifica in più punti l’articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021 in materia di avvalimento, da parte degli enti territoriali, del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali. In proposito non si hanno osservazioni da formulare dato il carattere ordinamentale delle disposizioni.

 

Articolo 8, comma 4
(Supporto tecnico dei Commissari straordinari per il collegamento intermodale Roma – Latina e per l’acquedotto del Peschiera)

La norma inserisce i commi 290-bis e 290-ter nell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023. Le disposizioni introdotte, rispettivamente, prevedono che:

·        i Commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290 della medesima legge (Commissari straordinari per il collegamento intermodale Roma – Latina e per l’acquedotto del Peschiera) possono avvalersi di un numero massimo di 7 esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nel limite della quota percentuale di cui ai commi 289 e 290 (0,7 percento). I relativi compensi sono definiti con provvedimento dei Commissari straordinari nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019 (comma 4, cpv. 290-bis).

L’articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 prevede che le amministrazioni pubbliche non possano erogare in favore di soggetti già titolari di pensioni pubbliche, trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 (euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente). A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Il richiamo agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019 specifica la tipologia del trattamento pensionistico, se liquidato in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103;

·        l’erogazione dei fondi stanziati dall’articolo 1, comma 519, della legge n. 197 del 2022, è regolata dalle procedure richiamate dall’articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge n. 39 del 2023. Il Commissario è tenuto all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (comma 4, cpv. 290-ter).

Il comma 519 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 ha autorizzato la spesa di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, da destinare alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera. Il comma 7-bis dell’articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2023 dispone che il Commissario straordinario nominato con DPCM 16 aprile 2021 per l’intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 32 del 2019 (disciplina delle contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari) e che l'eventuale raccordo con l'ACEA ATO2 Spa è disciplinato da convenzione, senza oneri per il Commissario.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame reca disposizioni in materia di supporto tecnico ai Commissari straordinari per il collegamento intermodale Roma – Latina e per l’acquedotto del Peschiera, consentendo ai medesimi Commissari di avvalersi di un numero massimo di 7 esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, i cui compensi sono determinati nell’importo massimo pro-capite annuo di euro 70.000, prevedendo che i relativi oneri siano posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nel limite della quota percentuale prevista a normativa vigente (0,7 percento). Viene, altresì, richiamata a riguardo l’applicazione delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con trattamenti pensionistici liquidato in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103 (comma 4, cpv. 290-bis). Vengono altresì dettate disposizioni di carattere procedurale per l’erogazione di fondi già destinati a normativa vigente alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (comma 4, cpv. 290-ter).

Al riguardo, non si formulano osservazioni posto che, come espressamente previsto dal nuovo comma 290-bis, gli oneri relativi ai compensi da attribuire agli esperti o consulenti sono posti a carico della Gestione commissariale. Nulla da osservare, altresì, in merito al nuovo comma 290-ter stante il suo carattere procedurale.

 

Articolo 8, comma 5
(Abrogazione procedure per l’individuazione degli interventi da finanziare per messa in sicurezza e ammodernamento del sistema acquedottistico del Peschiera)

La norma dispone l’abrogazione del comma 520 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 202 che demanda ad un decreto interministeriale[65] l’individuazione degli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 519 (euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ed euro 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, da destinare alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera), delle modalità di erogazione e dei casi di revoca delle stesse, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture[66] di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. La norma abrogata prevede, altresì, che l'erogazione delle risorse è subordinata all’aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei medesimi dati da parte del Ministero delle infrastrutture (comma 5).

Alla disposizione abrogata non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che questa, laddove sopprime il comma 520 della legge n. 197 del 2022, è finalizzata a prevedere che agli adempimenti per il trasferimento delle risorse destinate al progetto di cui trattasi (messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera) si provvede secondo le modalità previste in generale per i Commissari speciali dotati di contabilità speciale. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che, a legislazione vigente, gli oneri e le spese relative alla struttura di supporto tecnico, ivi inclusi eventuali incarichi di esperti e consulenti, sono posti a carico del quadro economico dell'opera, come evidenziato con riguardo al comma 4 dell’articolo in esame (cfr. supra).

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame dispone l’abrogazione del comma 520 della legge n. 197 del 2022 che disciplina gli adempimenti, da definire mediante decreto interministeriale, concernenti l’erogazione e la gestione delle risorse destinate al progetto di messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera. Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione. La relazione tecnica, in particolare, evidenzia che la disposta abrogazione è finalizzata a consentire che i suddetti adempimenti siano disposti secondo le modalità previste in generale per i Commissari speciali dotati di contabilità speciale. Si rileva per altro che alla norma oggetto di abrogazione non erano stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 8, comma 6
(Divieto di assunzioni per gli enti locali che non trasmettono documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche)

La norma modifica il comma 1-quinquies dell’articolo 9 del decreto-legge n. 113 del 2016.

La disposizione modificata prevede una disciplina sanzionatoria a carico degli enti territoriali che non rispettano i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e di altri adempimenti contabili. La sanzione consiste nel divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo con esclusione delle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia. Alla disposizione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Al vincolo previsto dalla disposizione sono già state introdotte talune deroghe ed eccezioni: l’articolo 3-ter del decreto-legge n. 80 del 2021, che ha consentito le assunzioni a tempo determinato necessarie per il PNRR e per lo svolgimento di altre funzioni. Anche al predetto articolo 3-ter non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La modifica ora introdotta prevede che il divieto di assunzione di personale da parte delle amministrazioni degli enti territoriali ivi previsto, in caso di mancata trasmissione dei documenti contabili, non si applichi alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, finalizzato a promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione riveste carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame modifica il comma 1-quinquies dell’articolo 9 del decreto-legge n. 113 del 2016 al fine di escludere l’applicabilità del divieto di assunzione di personale da parte delle amministrazioni degli enti territoriali ivi previsto, in caso di mancata trasmissione dei documenti contabili, alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, finalizzato a promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In proposito non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la disapplicazione della sanzione del divieto di effettuare assunzioni deve avvenire, per espressa disposizione della norma novellata, nel rispetto dei limiti di spesa che gravano sugli enti destinatari della norma e considerato che sia alla norma derogata sia a una precedente attenuazione del vincolo (articolo 3-ter del decreto-legge n. 80 del 2021) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 8, comma 7
(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

La norma inserisce il comma 2-bis all’articolo 26, comma l, del decreto-legge n. 36 del 2022 con il quale si prevede l’integrazione del Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'Ambiente (MASE) di euro 1.500.000 per il 2024. Ai relativi oneri si provvede:

·        quanto a euro 1.270.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 (risorse per il reclutamento di esperti per il Ministero dell’ambiente per l’attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR).

In particolare l’articolo 34, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 ha disposto l’assegnazione al Ministero dell’ambiente, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025, un contingente massimo di 152 unità, nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed energetica;

·        quanto a euro 230.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 34, comma 3, del decreto-legge n. 152 del 2021 (risorse per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di cui al comma 1 del medesimo articolo 34 del decreto-legge n. 152 del 2021 (comma 7).

L’articolo 34, comma 3, del decreto-legge n. 152 del 2021, per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di esperti di cui sopra, ha autorizzato la spesa complessiva massima di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Incremento del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell’ambiente (comma 7)

1,5

 

 

1,5

 

 

1,5

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione risorse per il reclutamento di personale per il Ministero dell’ambiente – spese personale

(comma 7)

1,3

 

 

1,3

 

 

1,3

 

 

Riduzione Fondo per il reclutamento di personale per il Ministero dell’ambiente– spese di funzionamento

(comma 7)

0,2

 

 

0,2

 

 

0,2

 

 

Minori entrate fiscali e contributive

 

Riduzione Fondo per il reclutamento di personale per il Ministero dell’ambiente - effetti riflessi

(comma 7)

 

 

 

0,6

 

 

0,6

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che questa non determina quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare la relazione tecnica precisa che a seguito della riprogrammazione PNRR approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 sono emerse ulteriori e specifiche esigenze di supporto in particolare per i nuovi investimenti REPowerEU di competenza del MASE. Sono entrate inoltre in fase attuativa tutti gli interventi del Piano ed attualmente il numero di beneficiari ammonta a circa 1.500 e sussiste una specifica esigenza di integrazione del supporto tecnico operativo in favore dei Soggetti Attuatori e Soggetti Attuatori delegati in particolare sulle tematiche connesse all'implementazione del sistema di monitoraggio ReGiS ed alle attività di rendicontazione e controllo. Sono inoltre in fase di attivazione le misure di Comunità energetiche e Sviluppo agro voltaico con un numero di beneficiari che si prevede particolarmente elevato ed aggiuntivi rispetto a quelli finora già attivati sul Piano. Queste misure sebbene siano affidate alla gestione del GSE comportano una specifica attività di supporto al coordinamento dei progetti, di controllo, rendicontazione e gestione finanziaria che resta in capo all'Unità di missione del MASE, attività particolarmente significativa anche in considerazione del fatto che è connessa e spesso prodromica ai processi di trasferimento delle risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti PNRR che hanno tempistiche di completamento in particolare per l'annualità 2025 e primo semestre 2026 ma il centro dell'attuazione nel 2024.

La relazione tecnica con riguardo ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che la norma mira a riqualificare le risorse finanziare destinate al primo bimestre del 2024 per il contingente esperti per l’attuazione degli interventi di transizione ecologica del PNRR previsto dell’articolo 34 del decreto-legge n. 152 del 2021 che non potranno costituire spesa in considerazione dei tempi di finalizzazione della procedura in atto. Sul punto, viene chiarito che la procedura prevista per il reclutamento del contingente di esperti è in fase di piena attuazione secondo le modalità da ultime aggiornate e si prevede che i primi esperti potranno entrare in servizio, ad esito del processo di selezione in atto e dopo la registrazione dei rispettivi atti contrattuali per il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, non prima del mese di marzo 2024. L’ammontare delle risorse finanziarie destinate alla selezione degli esperti per ogni annualità fino al 2025 è pari a complessivi 9 milioni di euro così ripartiti: per 7,6 milioni di euro per le spese di cui al comma l del citato articolo 34 per i compensi degli esperti e per 1,4 milioni di euro di cui al comma 3 per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di personale di cui al comma l (spese per il fitto locali, gli interventi di sanificazione, la cancelleria, l’acquisto e la manutenzione di attrezzature informatiche, il potenziamento della rete informatica).

Il primo bimestre del 2024 corrisponderebbe ad un valore complessivo pari a 1,5 milioni di euro in dettaglio come da tabella che segue

 

(euro)

 

2024

Primo bimestre 2024

(totale anno 2024/6)

Comma 1, articolo 34 DL n. 152/2021

7.600.000

1.270.000

Comma 3, articolo 34 DL n. 152/2021

1.400.000

230.000

Totale

9.000.000

1.500.000

 

La modifica normativa consente, quindi, di mantenere interamente valida la necessità di garantire il supporto del predetto contingente di esperti per le annualità previste dal decreto-legge richiamato tenuto conto delle varie scadenze (differenziate a seconda delle riforme e degli investimenti previsti nelle diverse Componenti) fissate per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti nello stesso Piano ed allo stesso tempo riqualificare le risorse finanziarie che non potranno essere impegnate per il primo bimestre 2024 destinandole funzionalmente alle finalità di assistenza tecnica e supporto operativo nelle specifiche attività di supporto al coordinamento dei progetti, monitoraggio, rendicontazione, controllo e gestione finanziaria di competenza dell'Unità di missione del MASE per il fondo di cui all'articolo 26, comma l, del decreto-legge n. 36 del 2022, per le annualità 2014-2025

Lo stanziamento di cui all’articolo 34 del decreto-legge n. 152, per effetto della norma in esame viene rideterminato nei termini indicati a seguire.

 

(euro)

 

2024

2025

Riduzione anno 2024

Comma 1, articolo 34 DL n. 152/2021

6.330.000

7.600.000

-1.270.000

Comma 3, articolo 34 DL n. 152/2021

1.170.000

1.400.000

-230.000

Totale

7.500.000

9.000.000

-1.500.000

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame integra le dotazioni del Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'Ambiente, di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 36 del 2022, di euro 1.500.000 per il 2024, riducendo per il medesimo anno, per la copertura del relativo onere, rispettivamente di euro 1.270.000, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 destinata al reclutamento di esperti presso il Ministero dell’ambiente per l’attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR e di euro 230.000, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del medesimo articolo 34, comma 3, recante le risorse per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del suddetto contingente.

Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la compatibilità finanziaria della norma con il cronoprogramma assunzionale dei suddetti esperti, che verranno reclutati a partire da marzo del corrente anno; ciò, in particolare, consente di utilizzare parte delle risorse già destinate al reclutamento dei suddetti esperti per le finalità di copertura della disposta integrazione del Fondo PNRR di pertinenza del Ministero dell’ambiente.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il capoverso 2-bis del comma 7 dell’articolo 8 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del capoverso medesimo, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2024, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 1,27 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021;

- quanto a 230.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 34, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021.

In proposito, si rammenta che il citato articolo 34 ha previsto, al comma 1, lo stanziamento di 7,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 destinati all’assegnazione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di un apposito contingente massimo di 152 unità, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare. Il successivo comma 3 dello stesso articolo 34 ha inoltre autorizzato la spesa di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 per le esigenze di funzionamento connesse al predetto contingente di personale.

Al riguardo, nel rilevare che le risorse di cui alle predette autorizzazioni di spesa risultano iscritte sul capitolo 1055 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che per l’anno in corso reca le occorrenti disponibilità, non si formulano osservazioni, tenuto conto degli elementi di informazione riportati nella relazione tecnica, alla luce dei quali viene chiarito che, stante la tempistica occorrente per il perfezionamento della procedura di selezione dei suddetti esperti, tuttora in corso, le prime assegnazioni di personale non potranno avere luogo prima del 1° marzo 2024.

 

Articolo 8, commi da 8 a 10
(Istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’agricoltura)

La norma istituisce, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’agricoltura, in aggiunta all’attuale dotazione organica, un posto di funzione dirigenziale di livello generale anche in deroga alle percentuali di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa (comma 8).

Si rammenta che l’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a tempo determinato da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

Per lo svolgimento dei compiti, il direttore generale si avvale di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione. A tal fine le risorse utilizzabili sono quelle di cui all’articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero dell’agricoltura (comma 9).

Il comma 891 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 ha disposto l’istituzione di un fondo da ripartire tra le amministrazioni centrali dello Stato con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2023, di 25 milioni di euro per il 2024 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, destinato: a) a partire dal 2024, almeno per l'80 per cento, al finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari; b) per l'eventuale restante quota, al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione.

Per le finalità del comma 8, è autorizzata la spesa di euro 141.233 per il 2024 e di euro 282.466 annui a decorrere dal 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte corrente riferito al Ministero dell’agricoltura relativo al bilancio triennale 2024-2026, (comma 10).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Istituzione, nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’agricoltura di un posto di funzione dirigenziale di livello generale – spese personale

(comma 8)

0,1

0,3

0,3

0,1

0,3

0,3

0,1

0,3

0,3

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituzione, nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’agricoltura di un posto di funzione dirigenziale di livello generale – spese personale - effetti riflessi

(comma 8)

 

 

 

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Minori spese correnti

 

Riduzione Tabella A – MASAF

(comma 10)

0,1

0,3

0,3

0,1

0,3

0,3

0,1

0,3

0,3

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, precisa con riguardo al comma 9 che la relativa disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fornisce in una tabella, per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica l’illustrazione nel dettaglio gli oneri derivanti dall'istituzione della posizione dirigenziale di livello generale, quantificati sulla base della retribuzione annua pro capite stabilita dal vigente CCNL per un dirigente di prima fascia.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame istituisce, a decorrere dal 1° luglio 2024, un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’agricoltura, in aggiunta all’attuale dotazione organica, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa (comma 8). Il direttore generale, per lo svolgimento dei suddetti compiti, si avvale, tra l’altro, di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione; potendo ricorrere a tale fine alle pertinenti risorse già stanziate a normativa vigente ai sensi dell’articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, tra l’altro per la stipula da parte delle amministrazioni centrali dello Stato delle suddette convenzioni (comma 9). Per le finalità del comma 8 è autorizzata la spesa di euro 141.233 per il 2024 e di euro 282.466 annui a decorrere dal 2025 (comma 10). Al riguardo non si formulano osservazioni considerati i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare l’importo degli oneri assunzionali recati dalla norma.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 10 dell’articolo 8 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma 8, pari a 141.233 euro per l’anno 2024 e a 282.466 euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell’ulteriore riduzione disposta dal successivo comma 11 del medesimo articolo 8.

 

Articolo 8, comma 11
(Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell’agricoltura)

La norma incrementa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 le risorse del Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR, di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 152 del 2021, di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), al fine di consentire l’attuazione, nei tempi stabiliti, degli interventi in programma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 11).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Incremento del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, di cui all’art. 10 del D.L. 152/2021

(comma 11)

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Minori spese correnti

 

Riduzione Tabella A – MASAF

(comma 11)

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame incrementa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 la dotazione del Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell’agricoltura cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte corrente riferito al medesimo Ministero relativo al bilancio triennale 2024-2026, (comma 11). Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla adisposizione appare limitato all’entità della disposta integrazione del suddetto Fondo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 11 dell’articolo 8 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell’ulteriore riduzione disposta dal precedente comma 10 del medesimo articolo 8.

 

Articolo 8, commi 12 e 13
(Stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

La norma autorizza l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale a procedere all’indizione, nel 2024 e nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, di procedure selettive finalizzate alla stabilizzazione nei propri ruoli del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato presso la medesima Agenzia, in possesso di specifici requisiti indicati dalla norma. All’esito delle suddette procedure, l’Agenzia procede agli inquadramenti in ruolo del personale che abbia superato le prove selettive. Tale inquadramento costituisce nuovo titolo di assunzione, con conseguente determinazione del segmento professionale e del livello economico secondo quanto indicato nell’avviso delle procedure selettive. Le assunzioni di personale sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponibili a legislazione vigente (comma 12). Viene, altresì, portato da due a un anno il periodo di servizio continuativo presso l’Agenzia valutato[67] quale requisito utile per la riserva di una quota fino al cinquanta per cento dei posti nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali (comma 13).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed evidenzia che, le assunzioni di personale di cui al comma 12 sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponibili a legislazione vigente. La proposta normativa ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma incide, infatti, sui criteri di selezione e di inquadramento di personale senza incrementare il numero delle unità di personale previste nella dotazione organica attuale (300 unità), di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legge n. 82 del 2021, nei limiti della quale tali inquadramenti avvengono. Ai relativi oneri - già sostenuti dall'Amministrazione, essendo le selezioni destinate a personale già in servizio presso l'Agenzia con contratto a tempo determinato, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 18, comma l, del DL n. 82 del 2021. Su tali risorse gravano anche le spese di funzionamento per le relative procedure selettive. Con riguardo al comma 13, viene evidenziato che la relativa norma possiede carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame autorizza l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ad indire nel 2024 procedure selettive volte a stabilizzare, nei limiti dei posti disponibili nella vigente dotazione organica e a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, il personale di livello non dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (comma 12). Viene, inoltre ridotto da due anni ad un anno il periodo di servizio continuativo quale requisito utile ai fini della riserva di una quota di posti – in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato – nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali presso la medesima Agenzia (comma 13). Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che, come espressamente previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, le suddette stabilizzazioni sono disposte a valere sulle facoltà assunzionali dell'Agenzia disponibili a legislazione vigente. Quanto alle spese per le procedure selettive, si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la sostenibilità delle stesse da parte dell’Agenzia nell’ambito delle proprie risorse disponibili a normativa vigente. Nulla da osservare in merito al comma 13 stante il suo carattere ordinamentale confermato anche dalla relazione tecnica.

 

Articolo 8, comma 14
(Incremento risorse per la remunerazione del trattamento accessorio dell’Avvocatura dello Stato)

La norma incrementa di euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2024 la consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 dell’Avvocatura dello Stato. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili[68] (comma 14).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo risorse decentrate - spese personale

(comma 14)

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Incremento Fondo risorse decentrate - spese personale – effetti riflessi

(comma 14)

 

 

 

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione del Fondo esigenze indifferibili

(comma 14)

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame incrementa di euro 1.500.000 a decorrere dal 2024 le risorse del Fondo risorse decentrate destinate alla remunerazione del trattamento accessorio del personale dell’Avvocatura dello Stato. Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla disposizione appare limitato all’entità del disposto incremento del suddetto Fondo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 14 dell’articolo 8 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo comma, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. In proposito, con riferimento all’annualità in corso non si formulano osservazioni, posto che - come emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul relativo capitolo di bilancio[69] è stato accantonato, in coincidenza con la data di pubblicazione del presente decreto, un importo equivalente a quello oggetto di copertura[70]. Ciò premesso, appare tuttavia necessario che il Governo confermi la disponibilità delle risorse anche per le annualità successive al 2024, fornendo altresì rassicurazioni in ordine al fatto che detta riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

 

Articolo 8, commi 15 e 16
(Istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute)

La norma incrementa, a decorrere dal 1° giugno 2024, la dotazione organica del Ministero della Salute di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro con compiti di consulenza e ricerca nell’ambito di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa in materia sanitaria, nonché per coadiuvare e supportare l’organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. Per lo svolgimento dei propri compiti, il dirigente generale può avvalersi del personale del Ministero della salute competente in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa in materia sanitaria (comma 15). Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a euro 178.596 per il 2024 e a euro 306.164 annui a decorrere dal 2025, si provvede, quanto al 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge n. 196 del 2009[71] iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero della salute (comma 16).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Incremento di un'unità dirigenziale di livello generale della dotazione organica del Ministero della salute – spese personale

(comma 15)

0,2

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Incremento di un'unità dirigenziale di livello generale della dotazione organica del Ministero della salute - effetti riflessi

(comma 15)

 

 

 

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Minori spese correnti

 

Riduzione del fondo di parte corrente di cui all'art. 34-ter, c. 5, della L. 196/2009, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024 – 2026

(comma 16)

0,2

 

 

0,2

 

 

0,2

 

 

Riduzione Tabella A – SALUTE

(comma 16)

 

0,3

0,3

 

0,3

0,3

 

0,3

0,3

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e con riguardo al comma 16 fornisce in una tabella, per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica, l’illustrazione nel dettaglio degli oneri derivanti dall’istituzione della posizione dirigenziale di livello generale, quantificati sulla base del trattamento economico fisso e variabile spettante al Direttore generale del Ministero della salute aggiornato al CCNL 16 novembre 2023.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame incrementa, a decorrere dal 1° giugno 2024, la dotazione organica del Ministero della Salute, di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro, allo scopo di potenziarne le competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche in coerenza con gli specifici obiettivi del PNRR. Al dirigente generale vengono attribuiti compiti di consulenza e ricerca nell’ambito di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa in materia sanitaria, nonché per coadiuvare e supportare l’organo politico nelle funzioni. I relativi oneri assunzionali sono pari a 178.596 euro per il 2024 e a 306.164 euro a decorrere dal 2025. Al riguardo non si formulano osservazioni considerati i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare l’importo degli oneri assunzionali recati dalle disposizioni.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 16 dell’articolo 8 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma 15, pari a 178.596 euro per l’anno 2024 e a 306.164 euro annui a decorrere dal 2025, tramite le seguenti modalità:

- per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto sul capitolo 1084 dello stato di previsione del Ministero della salute[72];

- a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2024-2026, di competenza del medesimo Ministero.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni giacché, come risulta da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, dalla dotazione iniziale del Fondo stesso, pari a 16.847.284 euro per l’anno in corso, è stato accantonato, in coincidenza con la data di pubblicazione del presente decreto, un importo corrispondente all’onere oggetto di copertura.

Parimenti, non si formulano osservazioni in merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, dal momento che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione presenta le necessarie disponibilità.

 

Articolo 8, comma 17
(Sistemi informatici del Ministero del turismo)

La norma attribuisce la facoltà al Ministero del turismo di ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, operanti nel settore dei servizi informatici al fine di completare e accelerare alcuni investimenti e riforme del PNRR nonché di garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico e di assicurare l’interoperabilità e il consolidamento delle infrastrutture.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.  

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il Ministero provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso l’utilizzo delle risorse disponibili nel capitolo di spesa di parte corrente 6020 (spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero del turismo nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema) e nel capitolo di spesa in conto capitale 8700 (spese per l’informatica), iscritti nell’ambito del nuovo CDR 8 – Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica. Nel dettaglio, con riferimento al capitolo 8700, la disponibilità del pg1 (hardware e software di base) è pari a 632.236 euro a decorrere dall’anno 2024, mentre la disponibilità del pg2 (software applicativi) è pari a 61.920 euro per l’anno 2024 e 109.500 euro a decorrere dal 2025. Con riferimento al capitolo 6020, la disponibilità del capitolo pg1 (hardware e software di base) è pari a 18.056,71 euro per l’anno 2024, a 682.575,74 euro per l’anno 2025 e a 757.150 euro a decorrere dal 2026; la disponibilità del pg2 (software applicativi) è pari a 65.904,95 euro per l’anno 2024, a 116.857 euro per l’anno 2025 e a 292.600 euro a decorrere dal 2026.

 

La relazione illustrativa non aggiunge ulteriori informazioni rispetto al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame attribuisce la facoltà al Ministero del turismo di ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, operanti nel settore dei servizi informatici al fine di completare e accelerare alcuni investimenti e riforme del PNRR su cui ha competenze amministrative nonché di garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico e di assicurare l’interoperabilità e il consolidamento delle infrastrutture. La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il Ministero provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente, e dà conto dei capitoli su cui le risorse finanziarie sono allocate e delle loro disponibilità.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare atteso che, oltre a quanto riferito dalla relazione tecnica, la norma comunque, nella sua formulazione, ha l’effetto di ribadire che al Ministero è consentito il ricorso a risorse esterne, con ciò specificando quanto già previsto a legislazione vigente, o di incidere sulle modalità di selezione del contraente. La disposizione non appare pertanto suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica, posto che norme di analogo contenuto sono sempre state considerate meramente procedurali. Per altro la disposizione, prevedendo l’affidamento diretto a società in house, non appare neppure presentare profili di incompatibilità con la disciplina unionale degli appalti. Riguardo a tali aspetti appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

 

Articolo 8, comma 18
(Disposizioni in materia di carriera prefettizia)

Normativa previgente. L’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo n. 139 del 2000 dispone che il passaggio alla qualifica di viceprefetto avviene, con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno 9 anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera.

La norma modifica il comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 139 del 2000 al fine di ridurre di un anno (da 9 anni e sei mesi a 8 anni e sei mesi) la durata dell’effettivo servizio dall’ingresso in carriera, richiesto per la progressione in carriera, nel passaggio dalla qualifica di viceprefetto aggiunto a quella di viceprefetto. Viene, altresì, previsto che il personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno, Area e Comparto Funzioni centrali, non possa essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni sino al 31 dicembre 2025. Il predetto divieto non si applica ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni in corso, nonché a quelli presso gli organi costituzionali (comma 18).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.  

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che questa possiede carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica evidenzia, altresì, che in attuazione di una recente modifica introdotta dalla legge n. 213, del 2023 la dotazione organica del personale della carriera prefettizia subirà una rimodulazione, e verrà ripartita in tre fasi, all'esito delle quali la consistenza di quella relativa alla qualifica di viceprefetto risulterà ridotta di 100 posti e quella della qualifica di viceprefetto aggiunto sarà incrementata di 144 posti. Con la previgente dotazione organica, sì è prodotto:

a) un vuoto in organico nella qualifica di viceprefetto, non colmabile fino a quando il personale con qualifica da viceprefetto aggiunto non abbia maturato i requisiti previsti dall'attuale normativa; b) la tendenziale saturazione dei posti in organico previsti per la qualifica di viceprefetto aggiunto.

Con la modifica sopra menzionata si è posto rimedio alla criticità sub b). Permane, tuttavia, la grave problematica indicata sub a), alla soluzione della quale è preordinata la presente disposizione che riduce di un anno - da nove anni e sei mesi a otto anni e sei mesi- il termine minimo di permanenza nella qualifica di viceprefetto aggiunto per accedere allo scrutino per il conseguimento della qualifica di viceprefetto. Infatti, già a partire dal 1° gennaio 2024, in relazione alla prima fase della predetta rimodulazione e al numero di unità di personale in servizio, sì registra una vacanza nella qualifica di viceprefetto pari a 124 unità. A seguito della completa attuazione della disposizione in materia di rimodulazione, e quindi con l'applicazione del complessivo taglio di 100 unità nella qualifica di viceprefetto (1° dicembre 2025), la vacanza di personale nella predetta qualifica al l° gennaio 2026 - tenuto conto del personale nel frattempo cessato e quello in servizio - registrerà comunque una cospicua carenza pari a 89 unità. Con il vigente requisito di nove anni e sei mesi di permanenza nella qualifica di viceprefetto aggiunto, nel triennio 2024/2026 non sarà possibile avviare alcuna procedura di scrutinio comparativo per l'accesso alla qualifica di viceprefetto, atteso che il personale in servizio non ha, e non avrà, ancora maturato detto requisito. Nella situazione così delineata, peraltro, molte articolazioni dell'Amministrazione dell'interno, comprese numerose Prefetture-UTG, già da tempo, lamentano una forte carenza di organico nella qualifica di viceprefetto, con evidenti ricadute sull' ottimale svolgimento delle funzioni demandate alle stesse. Al fine di intervenire sulle menzionate criticità, la disposizione in commento si limita a ridurre di un anno il periodo di cui al citato requisito di scrutinabilità, senza incidere né sul numero dei posti in dotazione organica, largamente scoperti, né su quello degli eventuali promossi. Ne risulta conseguentemente ampliata esclusivamente la platea dei concorrenti ai posti disponibili come previsti dalla dotazione organica i quali posti, per ciò stesso, sono già provvisti di idonea copertura finanziaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame riduce di un anno la durata dell’effettivo servizio richiesto per il passaggio alla qualifica di viceprefetto. Viene, inoltre introdotto – per tutto il 2025 – un divieto di comando, distacco o assegnazione presso altre pubbliche amministrazioni (esclusi gli organi costituzionali) del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno. Al riguardo, pur prendendosi atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, che riferisce la neutralità finanziaria della disposizione e pur considerato che in base all’assetto ancora vigente il passaggio di qualifica continua ad essere disposto con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante valutazione comparativa, appare comunque necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione volti ad escludere eventuali effetti onerosi derivanti dalla possibile accelerazione delle dinamiche retributive del personale della carriera prefettizia per effetto dell’anticipato passaggio di qualifica.

Nulla da osservare, altresì, in merito all’introduzione del citato temporaneo divieto di mobilità presso altre amministrazioni pubbliche concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione risultante dalla relazione tecnica.

 

Articolo 8, comma 19
(Incremento dell’indennità di amministrazione per talune categorie di personale del Ministero dell’economia)

La norma modifica il secondo periodo del comma 685 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 al fine di incrementare di euro 400.000 a decorrere dal 2024 il limite di spesa (ivi indicato[73]) applicabile alle risorse destinate alla maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento prevista, in favore del personale che presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia - incluso quello con qualifica dirigenziale non generale – per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all’attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità a orari disagevoli. Ai relativi oneri, pari a 400.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica[74] (FISPE) (comma 19).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Incremento degli stanziamenti a copertura dell’indennità di cui all'articolo 1, comma 685, della legge n. 205/2017, per l'esercizio delle funzioni istituzionali – personale

(comma 19)

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Incremento degli stanziamenti a copertura dell’indennità di cui all'articolo 1, comma 685, della legge n. 205/2017, per l'esercizio delle funzioni istituzionali - effetti riflessi

(comma 19)

 

 

 

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Minori spese correnti

 

Riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE)

(comma 19)

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che in base all’attuale criterio di riparto l’indennità lorda media è pari a circa euro 8.000 per unità, l’incremento, pari a 400 mila euro annui, consente di destinare la stessa ad ulteriori 50 unità.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame dispone un incremento – pari a 400.000 euro a decorrere dal 2024 - del limite di spesa per la corresponsione dell’indennità di amministrazione in favore del personale, incluso quello dirigenziale non generale, che svolga determinate funzioni di supporto all'attività parlamentare e governativa, presso gli uffici centrali del Ministero dell’economia. Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che gli oneri derivanti dalla norma appaiono configurati come limiti massimi di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 19 dell’articolo 8 provvede agli oneri derivanti dalla novella recata al primo periodo del medesimo comma, pari a 400.000 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Al riguardo, si evidenzia che il citato Fondo[75] reca, in base al vigente bilancio triennale dello Stato, uno stanziamento iniziale pari ad euro 226.852.684 per l’anno 2024, ad euro 301.396.557 per l’anno 2025 e ad euro 331.212.455 per l’anno 2026. In proposito, non si formulano osservazioni con riferimento all’utilizzo del Fondo per l’anno in corso, posto che da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in coincidenza con la data di pubblicazione del decreto-legge in esame, sul citato capitolo risulta accantonato l’importo oggetto di copertura[76]. Ciò premesso, pur considerando la relativa esiguità dell’onere oggetto di copertura, appare nondimeno necessario che il Governo confermi la disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura anche per le annualità successive al 2024, fornendo altresì rassicurazioni in ordine al fatto che detta riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

 

Articolo 8, comma 20
(Interventi di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze previsti dalla delibera CIPESS in materia di “Programmazione della politica di coesione 2021-2027”)

La norma stabilisce che, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono individuati e disciplinati, nelle modalità di attuazione, gli interventi di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previsti dalla delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78[77], finalizzati all’attivazione di adeguati sistemi di controllo dei programmi della politica di coesione 2021-2027. I predetti interventi possono riguardare azioni rivolte ad assicurare continuità alle attività di supporto alle autorità di audit dei programmi cofinanziati dai fondi europei della politica di coesione per la programmazione 2021-2027 e di altri strumenti adottati dall’Unione europea per i quali occorre garantire una funzione di audit indipendente, nonché misure di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per le attività di monitoraggio e di controllo della spesa degli interventi finanziati con risorse europee, ivi compreso il connesso adeguamento degli strumenti informatici e la messa in opera di interventi specifici di assistenza tecnica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.  

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse consentiranno di definire in dettaglio le iniziative di supporto e rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche delle strutture interne e delle altre Amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nei processi di controllo e monitoraggio della spesa degli interventi finanziati con risorse europee.

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto sarà attuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, già assegnate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dalla tabella 2 della delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n.78.

 

La relazione illustrativa aggiunge ulteriori elementi informativi circa la disposizione. La citata relazione infatti precisa, tra l’altro, che con la disposizione viene disposto che gli interventi di controllo di competenza del Ministero dell’economia, Dipartimento RGS,  siano previsti e disciplinati con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato, che potrà definire in dettaglio le iniziative di supporto e rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche delle strutture interne e delle altre amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nei processi di controllo e monitoraggio della spesa degli interventi finanziati con risorse europee. Si tratta di iniziative di supporto specialistico finalizzate a rafforzare le attività operative delle amministrazioni responsabili nelle funzioni di monitoraggio e controllo necessarie per l’efficace realizzazione degli interventi finanziati dall’Unione europea. Inoltre, la relazione illustrativa fa presente che “è di fondamentale importanza che le autorità di audit dispongano di risorse adeguate, messe a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato in qualità di autorità di coordinamento delle autorità di audit e non dalle autorità di gestione, per poter svolgere le funzioni con obiettività e trasparenza e assolvere al compito di garantire la regolarità dell’intero sistema di gestione e controllo.”

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame prevede che, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreti del Ragioniere generale dello Stato sono individuati e disciplinati gli interventi di competenza della Ragioneria generale dello Stato[78], finalizzati all’attivazione di adeguati sistemi di controllo dei programmi della politica di coesione 2021-2027.

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto sarà attuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. La relazione illustrativa fa presente che “è di fondamentale importanza che le autorità di audit della politica di coesione dispongano di risorse adeguate messe a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato in qualità di autorità di coordinamento delle autorità di audit e non dalle autorità di gestione, per poter svolgere le funzioni con obiettività e trasparenza e assolvere al compito di garantire la regolarità dell’intero sistema di gestione e controllo”.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale della disposizione.

 

Articolo 8, commi 21 e 22
(Risorse per la stabilizzazione di personale ai fini della ricostruzione nei crateri sismici)

La norma incrementa di euro 2.500.000 annui a decorrere dal 2024 le dotazioni del Fondo istituito dall’articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020, finalizzato, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, a supportare gli oneri derivanti dai percorsi di stabilizzazione del personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato in regioni, enti locali, unioni dei comuni ed Enti Parco nazionali ricompresi nei crateri dei sismi 2002, 2009, 2012 e 2016 (comma 21). Al relativo onere pari a euro 2.500.000 annui a decorrere dal 2024 si provvede:

·        quanto a euro 1.200.000 mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (comma 22, lett. a));

·        quanto a euro 1.300.000 mediante utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dall’abrogazione dell’articolo 13 -ter, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 disposta dall’articolo 45, comma 1, del decreto in esame (cfr. infra) comma 22, lett. b));

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento del fondo che concorre agli oneri per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso gli enti delle aree interessate dai sismi del 2009, 2012 e 2016 – personale

(comma 21)

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Incremento del fondo che concorre agli oneri per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso gli enti delle aree interessate dai sismi del 2009, 2012 e 2016 - effetti riflessi

(comma 21)

 

 

 

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Minori spese correnti

 

Riduzione del Fondo esigenze indifferibili

(comma 22, lettera a))

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dall’abrogazione dell’articolo 13-ter, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019 (Fondo Controesodo)

(comma 22, lettera b))

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

,3

-1,3

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme. 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame incrementa di euro 2.500.000 annui a decorrere dal 2024 le risorse destinate alla stabilizzazione del personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato in regioni, enti locali, unioni dei comuni ed Enti Parco nazionali ricompresi nei crateri dei sismi 2002, 2009, 2012 e 2016 (comma 21). Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati alla norma appaiono configurati come limiti massimi di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 22 dell’articolo 8 provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 21, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 1,2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

- quanto a 1,3 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dall’abrogazione dell’articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, nel ricordare che il Fondo per le esigenze indifferibili reca uno stanziamento iniziale di bilancio per il triennio considerato pari ad euro 88.659.781 per l’anno 2024, ad euro 106.371.658 per l’anno 2025 e ad euro 268.515.522 per l’anno 2026, non si formulano osservazioni con riferimento all’utilizzo del Fondo per l’anno in corso, posto che da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in coincidenza con la data di pubblicazione del decreto-legge in esame, risulta accantonato sul citato capitolo l’importo oggetto di copertura[79]. Tanto premesso, appare tuttavia necessario che il Governo confermi la disponibilità delle risorse anche per le annualità successive al 2024, fornendo altresì rassicurazioni in ordine al fatto che detta riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. 

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, si rammenta che la disposizione oggetto di abrogazione ha previsto l’istituzione di un fondo, denominato “Fondo Controesodo”, destinato alle agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori impatriati. Tale Fondo, iscritto sul capitolo 3835 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, presenta una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Al riguardo, si evidenzia che - come risulta anche dalle ultime leggi di approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato - sin dalla sua istituzione le risorse del Fondo in esame non sono mai state impegnate e sono pertanto sempre andate in economia alla conclusione di ciascun esercizio finanziario. Analoga considerazione vale per l’anno 2024, dal momento che - come emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - la dotazione di 3 milioni di euro risulta allo stato integralmente disponibile.     

 

Articolo 8, comma 23
(Società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche) articolo 11 della legge n. 99 del 2022

 

La norma introduce una deroga al divieto di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società, previsto dall'articolo 3, comma 19, della legge n. 350 del 2003, per gli interventi a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (di cui all'articolo 6 della legge regionale della Lombardia n. 2/2023) qualora, al momento dell'adozione da parte della Giunta regionale dell'atto di cui al comma 4 del medesimo articolo 6, la società partecipata abbia perdite, anche ultrannuali, assorbite in un piano economico finanziario approvato dall’Autorità competente e l'apporto di capitale del socio pubblico sia effettuato per importi superiori alle perdite cumulate e preveda una redditività adeguata superiore a quella dei Titoli di Stato nazionali a lungo termine.

In proposito si ricorda che l’articolo 3 della legge n. 350 del 2003, comma 19, dispone che, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali nonché altri enti ed organismi, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, non possano ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica posto che la società è inclusa nel settore delle Amministrazioni Pubbliche: pertanto il conferimento di capitale è una operazione interna al settore e non incide sui saldi di finanza pubblica, ai fini dei quali ha effetti la realizzazione dell'investimento da parte della società sul quale la disposizione non interviene. In ogni caso, la condizione per la deroga alla legge n. 350 del 2003 è che il conferimento sia effettuato per un importo superiore alle perdite cumulate e preveda una redditività superiore rispetto ad un investimento alternativo, ugualmente a lungo termine, ossia in titoli di Stato nazionali.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame esclude dall’ambito di applicazione del divieto di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società, la Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a. In proposito, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali effetti sul fabbisogno che potrebbero derivare dal maggior ricorso all’indebitamento per effetto dell’applicazione della deroga prevista dalla disposizione in esame.

 

Articolo 9, commi da 1 a 4
(
Rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali)

Le norme istituiscono, presso ciascuna prefettura – ufficio territoriale di Governo, una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale.

Alla cabina di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana o loro delegati, un rappresentante della regione o della provincia autonoma, un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati.

La cabina di coordinamento esercita, altresì, i compiti di monitoraggio attribuiti al prefetto per l’attuazione dei progetti del PNRR in materia di istruzione[80] e, in tal caso, la partecipazione del rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito alla medesima cabina è prevista solo in caso di criticità rilevate nell’ambito del citato monitoraggio.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione PNRR[81] emana apposite linee guida per la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento (comma 1).

Le norme sono dichiaratamente finalizzate a rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonché migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori prassi.

Il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono comunicati dal prefetto alla Struttura di missione PNRR[82] e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, anche ai fini dell'assunzione delle iniziative volte all’esercizio di poteri sostitutivi o al superamento del dissenso espresso da amministrazione coinvolte nella realizzazione di interventi del PNNR[83]. Ove ritenuto strettamente indispensabile per la risoluzione di specifiche criticità attuative la Struttura di missione PNRR, d'intesa con l’Ispettorato generale per il PNRR, può proporre alla Cabina di regia PNRR la costituzione di specifici nuclei, composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni nonché dal personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all'attuazione dei progetti PNRR (comma 2).

Il comma 3 fa salve, nel nuovo quadro, le attività di collaborazione e supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR già previste dall’articolo 12, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 16 giugno 2022,

n. 68[84].

La partecipazione alle riunioni della cabina di coordinamento non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle norme in esame nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ad aggiunge, relativamente al comma 2 (che prevede la possibilità di inserire all’interno degli eventuali nuclei per la risoluzione delle criticità il personale già impiegato presso le pubbliche amministrazioni e operante sul territorio, al fine di consentire una gestione più efficace delle problematiche insorte) che tale disposizione è da considerarsi neutra dal punto di vista finanziario, considerato che si tratta di personale già impiegato nella P.A. e già retribuito a legislazione vigente, come peraltro espressamente chiarito al successivo comma 4, laddove si prevede che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Più in generale, la RT afferma che le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, come espressamente stabilito al comma 4, la partecipazione alle riunioni della cabina di coordinamento di cui al comma 1 non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi o spese o altri emolumenti comunque denominati, e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame istituiscono, in ciascuna provincia, una cabina di coordinamento incaricata della definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR nel proprio ambito territoriale nonché dei compiti di monitoraggio dell’attuazione del piano. Alla cabina partecipano rappresentanti delle amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti locali. Le norme prevedono, altresì, che il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono comunicati dal prefetto alla Struttura di missione PNRR che, ove ritenuto strettamente indispensabile per la risoluzione di specifiche criticità attuative, può proporre alla Cabina di regia PNRR la costituzione di specifici nuclei, composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni nonché dal personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all'attuazione dei progetti PNRR. Le norme ora descritte sono assistite dalla consueta clausola di esclusione degli emolumenti comunque denominati e da una clausola di neutralità finanziaria.

Pur prendendo atto della presenza di una clausola di neutralità e dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica circa i compensi si osserva che l’istituzione delle cabine di coordinamento provinciale può essere disposta al sussistere di specifiche criticità nell’attuazione del PNRR. In mancanza di chiarimenti più puntuali da parte della relazione tecnica, dunque, considerato che le cabine saranno istituite proprio laddove sussistano specifiche necessità di intervento non differibili, andrebbero forniti ulteriori elementi idonei a dimostrare che le cabine possano effettivamente funzionare con le sole risorse disponibili a legislazione vigente, fermi restando i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria riferita alle retribuzioni del personale pubblico e alla esclusione di emolumenti comunque denominati per i membri delle cabine.

 

Articolo 9, comma 5
(
Sostegno ai profughi dell’Ucraina)

Le norme recano misure per far fronte alle perduranti esigenze connesse alla proroga dello stato di emergenza disposta dall'articolo l, comma 390, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina. A tal fine si autorizza fino al 31 dicembre 2024 la prosecuzione dei progetti di accoglienza prioritariamente dedicati ai profughi provenienti dall'Ucraina nel Sistema di accoglienza e integrazione[85]. A fronte di tale previsione il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo[86] è incrementato, per l'anno 2024, di euro 26.200.000 disponendo, a compensazione, la corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali[87].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

                                                                                                                                                 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (comma 5)

26,2

 

 

26,2

 

 

26,2

 

 

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione del Fondo per le emergenze nazionali (comma 5)

26,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione del Fondo per le emergenze nazionali (comma 5)

 

 

 

26,2

 

 

26,2

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce che la norma autorizza la prosecuzione dei progetti destinati prioritariamente all'accoglienza delle persone provenienti dall'Ucraina, già inserite nella rete del SAI[88], mediante la possibilità di proseguimento, fino al 31 dicembre 2024, data di scadenza dello stato di emergenza, dei relativi progetti.

Nessun ulteriore posto nel SAI viene attivato, rispetto a quanto previsto dall’articolo 44, lettera c-bis), del decreto-legge n. 50 del 2022.

Al fine di consentire la continuità dell'accoglienza dei posti attivati alla data odierna e fino al 31 dicembre 2024, è stato quantificato un fabbisogno di 26.180.903,68 euro, come segue:

·        per 1.916 posti SAI finanziati fino al 31 marzo 2024, si moltiplica per ciascun progetto il costo pro die pro capite in vigore, pari a 40,74 euro, per il numero di posti, per i 274 giorni rimanenti tra il 31 marzo e il 31 dicembre 2024. La spesa è pari a: costo pro die pro capite pari a 40,74 euro x 1916 posti x 274 giorni: 21.388.867,54 euro[89];

·        per i 354 posti, afferenti a progetti SAI ordinari già prorogati con D.M. 55428 del 18 dicembre 2023 fino al termine del 29 febbraio 2024, si moltiplica per ciascun progetto il costo pro die pro capite assegnato a partire, pari a 44,38 euro, per i giorni che vanno dal 1° marzo 2024 al 31 dicembre, per il numero di posti. La spesa è pari a: costo pro die pro capite pari a 44,38 euro x 354 posti x 305 giorni: € 4.792.036,14[90].

L’onere complessivo è, conseguentemente, determinato in 26.180.903,68 euro.

La relazione tecnica evidenzia che i costi medi pro capite pro die sono stati ricostruiti sulla base delle medie rispettivamente riscontrate nel territorio nazionale secondo le diverse categorie di progetti interessate.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame in esame autorizzano la prosecuzione fino al 31 dicembre 2024 dei progetti di accoglienza prioritariamente dedicati ai profughi provenienti dall'Ucraina nel Sistema di accoglienza e integrazione[91]. A fronte di tale previsione si dispone che il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo[92] sia incrementato, per l'anno 2024, di euro 26.200.000.

La relazione tecnica fornisce i dati sulla cui base l’onere per la prosecuzione dei progetti in essere è stato stimato in 26.180.903,68 euro, prudenzialmente arrotondato dalla norma a 26,2 milioni di euro.

Si rileva, tuttavia, che la quantificazione proposta risulta coerente con le ipotesi ed i dati di spesa forniti dalla relazione tecnica salvo che per il numero di giorni, che, per entrambe le categorie di persone accolte, parrebbe inferiore di uno rispetto a quelli di calendario.

La relazione tecnica infatti calcola: a) per i posti finanziati fino al 31 marzo 2024 una proroga di 274 giorni, invece di 275; b) per i posti prorogati fino al 29 febbraio 2024 una proroga di 305 giorni, invece di 306.[93]

Applicando un ulteriore giorno, ed utilizzando i medesimi dati forniti dalla relazione tecnica, l’onere risulterebbe pari a 26.273.325,12 euro per l’anno 2024[94].

In proposito risulta necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell’articolo 9 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo comma, pari a 26,2 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018. Al riguardo, si ricorda che tale Fondo, iscritto sul capitolo 7441 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, reca per l’anno interessato una dotazione iniziale di bilancio di 770 milioni di euro e che le relative risorse sono trasferite, ai fini della gestione, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ed ivi allocate sul capitolo di spesa 979.

In tale quadro, nel rilevare che gli stanziamenti del Fondo per l’anno 2024 risultano già trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, appare necessario che il Governo confermi l’effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e fornisca assicurazioni in ordine al fatto che la riduzione prevista non sia suscettibile di pregiudicare le finalità alle quali le predette risorse sono destinate. Inoltre, dovrebbe essere chiarito se la copertura disposta a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali possa comportare una dequalificazione della spesa, come sembra dedursi dal prospetto riepilogativo degli oneri, da cui risulta che, a fronte di maggiori spese di parte corrente, vengono ridotte spese di conto capitale.

 

Articolo 10
(Contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro all’attuazione del PNRR)

La norma modifica il comma 3-bis dell’articolo 2 del decreto legge n. 77 del 2021 prevedendo la partecipazione del Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) alla Cabina di regia per il PNRR, istituita dalla medesima disposizione (comma 1). Vengono, altresì, modificati:

·        l’articolo 8-bis della legge n. 936 del 1986, al fine di espungere la disciplina relativa alle indennità spettanti agli esperti del CNEL tra gli ambiti di competenza del regolamento dell’ente (comma 2, lettera a));

·        il comma 3 dell’articolo 19 della medesima legge ampliando la categoria di soggetti con cui il CNEL può stipulare convenzioni per il compimento di indagini finalizzate alla documentazione dei problemi sottoposti al suo esame, prevedendo tale possibilità, oltre che per le amministrazioni statali e gli enti pubblici, anche per enti del terzo settore (ETS), istituti, fondazioni e società di ricerche, nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici [comma 2, lettera b)].

Al fine di concorrere al potenziamento dell’archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro[95] la dotazione organica del CNEL è incrementata di una 1 unità dirigenziale di livello generale e di 1 unità dirigenziale di livello non generale. In sede di prima applicazione è consentito il conferimento di tali incarichi dirigenziali (a tempo determinato a soggetti esterni alla PA) in deroga alle percentuali di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (10 per cento per la prima fascia e 8 per cento per la seconda fascia) e, comunque, nel limite massimo di 1 unità [comma 3, lettera a)]. Per le medesime finalità, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga alle procedure di reclutamento di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il CNEL è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato nel triennio 2024-2026, previo svolgimento di procedure concorsuali o attivazione di procedure di mobilità volontaria[96], nei limiti della dotazione organica vigente, 1 unità dirigenziale di livello non generale, 8 unità da inquadrare nel livello iniziale dell’area dei funzionari e 7 unità da inquadrare nel livello iniziale dell’area degli assistenti (comma 3, lettera  b)). Il CNEL viene, inoltre, inserito nell’elenco dei soggetti - di cui all’articolo 51, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019, che possono avvalersi di Sogei S.p.A. [(comma 3, lettera c)].

Si rammenta che Sogei S.p.A. (Società Generale d’Informatica S.p.A.) è ricompresa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e di finanza pubblica).

Ai fini della nomina del Presidente e dei componenti del CNEL[97], viene, inoltre, disposto che non trovino applicazione le limitazioni previste dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, che non consente, tra l’altro, il conferimento a titolo oneroso nelle pubbliche amministrazioni di incarichi di studio, consulenza, dirigenziali direttivi e di governo di enti a soggetti già lavoratori collocati in quiescenza. Viene, altresì, disposto che resta ferma l’applicazione delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 e agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019 (comma 4).

L’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, esclude, con riguardo alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché a quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, e alle autorità amministrative indipendenti il conferimento di incarichi (di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali e di governo di enti) a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Il suddetto divieto non concerne eventuali rimborsi spese, a condizione che questi siano corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. La norma ammette il conferimento di incarichi a titolo gratuito e, con riferimento a quelli dirigenziali e direttivi, la loro durata non può essere superiore a un anno (non prorogabile né rinnovabile) presso ciascuna amministrazione. Alla norma in riferimento e alle successive modificazioni della stessa (in primis l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014) non sono stati ascritti effetti finanziari scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

L’articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 prevede che le amministrazioni pubbliche non possano erogare in favore di soggetti già titolari di pensioni pubbliche, trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 (euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente). A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Il richiamo agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019 specifica la tipologia del trattamento pensionistico, se liquidato in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103.

Gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo in esame sono indicati pari ad euro 338.691 per il 2024 e ad euro 1.176.053 annui a decorrere dal 2025 e agli stessi si provvede nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al CNEL e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia[98]. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 201.101 per il 2024 e euro 617.792 annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali[99] (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Incremento della dotazione organica CNEL - personale

(comma 3)

 

 

 

0,3

1,2

1,2

0,3

1,2

1,2

Incremento della dotazione organica CNEL – spese concorsuali

(comma 3)

 

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

Incremento della dotazione organica CNEL – spese funzionamento

(comma 3)

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Incremento della dotazione organica CNEL–personale - effetti riflessi

(comma 3)

 

 

 

0,1

0,6

0,6

0,1

0,6

0,6

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione Fondo attualizzazione contributi pluriennali

(comma 5)

 

 

 

0,2

0,6

0,6

0,2

0,6

0,6

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa quanto segue.

Con riguardo all’incremento di 1 unità dirigenziale di livello generale, e di 1 unità di livello non dirigenziale [comma 3, lettera a)] queste comportano una spesa complessiva annua indicata rispettivamente in euro 250.677 e in euro 156.495 a decorrere dal 2025 quantificata nei termini riportate in due tabelle (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica), nelle quali sono indicati i singoli elementi retributivi di dettaglio relativi all'unità di personale interessate (trattamento economico fondamentale e accessorio, con separata evidenziazione degli oneri riflessi).

 

In merito alla lettera b) del comma 3 (autorizzazione in favore del CNEL, nel triennio 2024-2026, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della dotazione organica vigente, ad assumere a tempo indeterminato l dirigente di seconda fascia, 8 unità da inquadrare nell'Area dei Funzionari e 7 unità da inquadrare nell'Area degli Assistenti.) è prevista, a decorrere dal 2025, una spesa annua di euro 409.124 per il Funzionari e di euro 294.456 per gli Assistenti quantificata nei termini riportata in una tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica), nella quale sono indicati i singoli elementi retributivi di dettaglio relativi al contingente indicato per le aree (trattamento economico fondamentale e accessorio, con separata evidenziazione degli oneri riflessi) comprensivi anche dell'incremento contrattuale del 5,78 per cento relativo alla tornata contrattuale 2022-2024 (che assorbe l'IVC 2022-2024). Con riferimento al 2024, è prevista l’immissione in servizio, a decorrere dal l° luglio 2024, di complessive 4 unità nell'Area dei Funzionari e di 3 unità nell'Area degli Assistenti, nonché del Dirigente di seconda fascia. Gli oneri riportati nella summenzionata tabella indica con riguardo all’immissione in servizio dei 4 Funzionari un onere di euro 102.281 e con riferimento all’immissione in servizio dei 3 Assistenti un onere di euro 63.162.

 

Agli oneri assunzionali sopra illustrati vanno aggiunti quelli relativi all'espletamento dei concorsi pubblici (euro 30.000), alle maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale in questione (euro 25.000), nonché quelli connessi alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario (euro 40.000) che sarà effettuato dal personale non dirigenziale.

 

Nel prospetto seguente è riportato l’onere complessivo derivante dall’attuazione delle disposizioni in esame:

 

(euro)

 

2024 (sei mesi)

2025

Onri assunzionali

243.690,58

(1 Dir. non gen.,

4 Funz. e 3 Ass.)

1.111.052,55

(1 Dir. gen. 1 Dir. non gen.,

8 Funz. e 7 Ass.)

Spese concorsuali

30.000

 

Spese funzionamento

25.000

25.000

Lavoro straordinario

40.000

40.000

Totale

338.690,58

1.176.052,55

 

Dai dati riportati nella tabella si deduce che il Dirigente generale entrerà in servizio nel 2025.

 

Con riguardo al comma 4 viene riferito che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame è volta a rafforzare il ruolo e la presenza del CNEL nelle attività di monitoraggio e attuazione del PNRR, prevedendo la partecipazione del suo Presidente ai lavori della Cabina di regia per il PNRR (comma 1). Viene, altresì, prevista la soppressione della disciplina concernente le indennità spettanti agli esperti del CNEL tra gli ambiti di competenza del regolamento dell'ente e viene esteso agli enti del terzo settore, istituti, fondazioni e società di ricerche, la possibilità di stipulare con il CNEL convenzioni per il compimento di indagini concernenti tematiche di competenza dell'ente (comma 2). La dotazione organica dell’ente è quindi incrementata di una 1 unità dirigenziale di livello generale e di 1 unità dirigenziale di livello non generale [comma 3, lett. a)], autorizzando l’ente, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali ad assumere a tempo indeterminato nel triennio 2024-2026, previo svolgimento di procedure concorsuali o attivazione di procedure di mobilità volontaria, nei limiti della dotazione organica vigente, 1 unità dirigenziale di livello non generale, 8 unità da inquadrare nel livello iniziale dell’area dei funzionari e 7 unità da inquadrare nel livello iniziale dell’area degli assistenti (comma 3, lett. b)).

In base a quanto previsto dalla lettera b) del comma 3 le nuove posizioni dirigenziali generali e non aggiunte in dotazione organica potranno essere conferite (presumibilmente a tempo determinato a soggetti esterni alla PA) in deroga alle percentuali di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (10 per cento per la prima fascia e 8 per cento per la seconda fascia) e, comunque, nel limite massimo di 1 unità.

Si dispone, inoltre, che, ai fini della nomina del Presidente e dei componenti del CNEL, non trovi applicazione l’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 che non consente l’attribuzione (a titolo oneroso) nelle pubbliche amministrazioni di incarichi di studio, consulenza, dirigenziali e direttivi e di governo di enti a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (comma 4).

Si rammenta che la richiamata disposizione, in particolare, vieta nelle pubbliche amministrazioni il conferimento di incarichi (di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali e di governo di enti) a titolo oneroso a soggetti già lavoratori collocati in quiescenza, nonché il conferimento ai medesimi soggetti di incarichi dirigenziali o direttivi a titolo gratuito aventi durata superiore a un anno.

Gli oneri derivanti dalle disposizioni sono indicati pari ad euro 338.691 per il 2024 e ad euro 1.176.053 annui a decorrere dal 2025 e sono riferiti, come precisato dalla relazione tecnica, alle assunzioni di personale, alle spese concorsuali, alle spese di funzionamento correlate alle assunzioni e alle spese per lavoro straordinario. A tali oneri si provvede nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al CNEL. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 201.101 per il 2024 e euro 617.792 annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l’attualizzazione di contributi pluriennali (comma 5).

Al riguardo, pur tenuto conto dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare gli importi dei suddetti oneri, si rileva l’opportunità di acquisire un’integrazione dei medesimi al fine di evidenziare le componenti sottostanti la determinazione delle spese per procedure concorsuali (euro 30.000 per il 2024). Andrebbe peraltro precisato che l’assunzione/conferimento dell’incarico dirigenziale generale verrà disposto a partire dal 2025, posto che in base ai medesimi dati e parametri non risulta che l’entrata in servizio del citato dirigente abbia luogo nel corso del 2024.

In merito al comma 4, premesso che all’articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012 (norma derogata con riguardo al Presidente e ai component CNEL) non sono stati a suo tempo ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non si formulano osservazioni, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che il conferimento di tali incarichi, nei termini ora consentiti dalla disposizione, possa essere disposto solo nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a legislazione vigente all’ente in riferimento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell’articolo 10 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo articolo, pari a 338.691 euro per l’anno 2024 e a 1.176.053 euro annui a decorrere dall’anno 2025, nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, iscritti, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge n. 936 del 1986, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Al riguardo, si rileva che il capitolo richiamato dalla disposizione[100], nell’ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, reca uno stanziamento pari a 7.116.803 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

In proposito, si segnala che la disposizione in commento provvede alla compensazione degli effetti finanziari derivanti da tale utilizzo, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 201.101 euro per l’anno 2024 e a 617.792 euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Tale Fondo[101], nell’ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, presenta una dotazione in termini di sola cassa pari a 206.601.989 euro per l’anno 2024, a 267.994.460 euro per l’anno 2025 e a 342.240.668 per l’anno 2026.

Al riguardo, non si formulano osservazioni con riferimento all’utilizzo del Fondo per l’anno in corso, posto che da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che, in coincidenza con la data di pubblicazione del decreto-legge in esame, sul citato capitolo è stato accantonato un importo equivalente a quello oggetto di copertura[102]. Tanto premesso, appare tuttavia necessario che il Governo confermi la disponibilità delle risorse utilizzate anche per le annualità successive al 2024, fornendo altresì rassicurazioni in ordine al fatto che la riduzione prevista dalla disposizione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le medesime risorse sono preordinate ai sensi della legislazione vigente, considerando anche gli altri utilizzi previsti dal provvedimento in esame.

 

Articolo 11
(Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR)

La norma prevede che, al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisone del Consiglio ECOFIN del1'8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori sia di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. La Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR provvede a rendere disponibile, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo l, comma 1037, della legge n. 178 del 2020 in favore delle amministrazioni centrali un'anticipazione pari di norma al 30 per cento dell'importo assegnato all'intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa esistente. Resta fermo l'obbligo per l'amministrazione centrale di attestare, ai fini del riconoscimento dell'anticipazione di cui al primo periodo, l'avvio dell'operatività dell'intervento ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020, ha istituito, nello stato di previsione del MEF (cap. 8003), un “Fondo di rotazione per l’attuazione del Programma Next Generation EU”, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione Europea. La dotazione iniziale del Fondo, pari a 32.766,6 milioni di euro per il 2021, a 40.307,4 milioni per il 2022 e a 44.573 milioni per il 2023, per un totale di 117,65 miliardi nel triennio, è stata poi incrementata di 10 miliardi di euro per l’anno 2022 e di 9,05 miliardi di euro per l’anno 2023 dal comma 628 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021[103].

Le risorse stanziate nel Fondo di rotazione sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi (25091 e 25092) aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato: nel primo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto; sul secondo conto corrente, sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. Tali conti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio.

Le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 provvedono al recupero delle somme eventualmente già erogate a favore dei medesimi interventi e a versarle, tempestivamente, negli appositi conti di tesoreria di cui all’articolo l, comma 1038, della legge n. 178 del 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può autorizzare le operazioni di cui al primo periodo anche mediante compensazioni finanziarie con le corrispondenti risorse nazionali individuate a copertura degli interventi medesimi al fine di assicurarne la realizzazione. Per le misure di cui all'articolo l, comma 5, del provvedimento in esame, il versamento ai suddetti conti di tesoreria è effettuato dalle amministrazioni titolari a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo l, comma 5.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame intervengono sulla procedura di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, prevedendo, in particolare, che, al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori sia di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato. In proposito rilevato che le disposizioni in esame appaiono volte ad accelerare e a semplificare l’erogazione delle risorse da versare a titolo di anticipazione ai soggetti attuatori degli interventi PNRR, dovrebbe essere chiarito dal Governo se tali accelerazioni e semplificazioni possano determinare un’anticipazione della spesa con riflessi finanziari sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati nei tendenziali a legislazione vigente, in particolare in termini di fabbisogno di cassa.

 

Articolo 12
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi)

Le norme, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, prevedono che alle relative procedure di affidamento e ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati, nonché alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, continuino ad applicarsi le disposizioni di accelerazione e semplificazione di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, al decreto-legge n. 13 del 2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali disposizioni si applicano anche in relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al decreto-legge n. 77 del 2021, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR (commi 1 e 2).

Il predetto Allegato IV elenca i seguenti interventi: 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina; 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona - Brennero (opere di adduzione); 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria; 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto; 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara; 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara; 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania); 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio); 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway); 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.

Nel limite delle risorse stanziate a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili[104], e le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR (comma 3).

Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo dei suddetti interventi, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020. Per gli interventi interamente definanziati dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando l'utilizzo del predetto sistema informatico (comma 4).

Per gli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, restano confermate le assegnazioni per l'incremento prezzi dei materiali a valere sul «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», purché integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni pubbliche, sulla base delle indicazioni fornite da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi, e purché siano aggiornati i cronoprogrammi prevedendo l'ultimazione dell’intervento in coerenza con l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio (comma 5).

Viene modificato l'articolo 13, comma l, del decreto-legge n. 76 del 2020, in materia di superamento del dissenso, modificando i termini relativi all’indizione della conferenza semplificata. Le disposizioni del suddetto articolo 13 si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie (commi 6 e 7).

Si prevede inoltre che, limitatamente agli investimenti e agli interventi avviati a partire dal l° febbraio 2020 e ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui all'articolo 47 e all'articolo 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 - che riguardano i requisiti premiali nell'ambito dei bandi di gara per promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, e di donne - si applichino, relativamente alle procedure di gara rientranti nei settori speciali, soltanto a quelle avviate dai soggetti attuatori successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento. Qualora tali investimenti o interventi abbiano già beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR, le disposizioni anzidette trovano applicazione soltanto per le procedure di gara avviate dai soggetti attuatori successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR (comma 8).

Al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui all'articolo l, comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 77 del 2021 (ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR), adottano i provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. (comma 9).

Viene inoltre modificato l’articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, prevedendo che la società SACE S.p.A., possa ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio nonché avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato anche con riferimento alle garanzie su cauzioni, rilasciate, entro il 31 dicembre 2024 (anziché entro il 31 dicembre 2023 come previsto a legislazione vigente), fermi restando i limiti massimi di impegno assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento[105] (comma 10).

Viene altresì modificato l'articolo l, comma 65, della legge n. 205 del 2017, relativamente all’applicazione di misure di semplificazione nell’ambito delle Zone logistiche semplificate (comma 11).

Viene inserito l’articolo 4-bis al decreto legislativo n. 222 del 2016, che introduce semplificazioni ai regimi amministrativi in materia di impresa artigiana. In particolare, si dispone che l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana (di cui alle tabelle B.I e B.II allegate al citato decreto legislativo), non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle predette tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale (commi 12 e 13).

Viene novellato l'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, disciplinando nel dettaglio il procedimento di concessione della proroga dei provvedimenti di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) (comma 14).

Qualora sia strettamente necessario al fine di assicurare il rispetto da parte delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere attributi ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani i poteri dei commissari straordinari previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020 (comma 15).

Al fine di assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura di missione ZES delle funzioni di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017, nonché per consentire la verifica da parte della Struttura di missione dei procedimenti amministrativi, instaurati e non definiti dai citati Commissari, i termini di conclusione dei predetti procedimenti amministrativi sono sospesi fino al 31 marzo 2024 (comma 16).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma preliminarmente che le disposizioni in esame recano misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi.

La RT ricorda altresì che, con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, si è concluso l’iter di approvazione della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, già valutata positivamente dalla Commissione europea in data 24 novembre 2023. Per effetto di tale modifica, taluni interventi e misure non sono più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, con conseguente disapplicazione, in relazione agli stessi, della disciplina acceleratoria di cui al decreto–legge n. 77 del 2021, al decreto–legge n. 13 del 2023, nonché delle ulteriori disposizioni legislative introdotte allo specifico fine di semplificare le procedure di aggiudicazione e la conseguente fase esecutiva degli interventi compresi nel PNRR.

Nel dettaglio, la RT, oltre a descrivere le norme afferma quanto segue:

·        in relazione ai commi 1 e 2, che confermano l’applicazione delle misure delle disposizioni di accelerazione e semplificazione anche agli interventi non più finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, le norme hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali;

·        per quanto riguarda il comma 3, che conferma, nel limite delle risorse stanziate a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, l’applicazione delle disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili, le disposizioni si configurano, dal punto di vista finanziario, come neutrali, atteso che la stessa precisa che le amministrazioni agiscono sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

·        riguardo al comma 10, che proroga per la SACE la possibilità di ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio nonché di avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, con riferimento all’attuazione della disposizione vigente, il Gestore SACE ha comunicato che rispetto al portafoglio di garanzie su cauzioni perfezionate al 31 dicembre 2023 a valere su entrambe le misure, per le finalità di supporto agli investimenti pubblici ricompresi nel PNRR o PNC, e pari a 1,3 miliardi di euro, le esposizioni cedute ammontano a circa 400 milioni di euro. Per quanto riguarda invece le previsioni per l’anno 2024, con riferimento alle garanzie Green da rilasciare ai sensi dell’articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, l’articolo 1, comma 269, della legge di bilancio per l’anno 2024 (legge n. 213 del 2023), ha fissato un impegno massimo assumibile, nell’anno, pari a 3 miliardi di euro per l’intera operatività e stabilito una percentuale massima del 50 per cento per le garanzie da rilasciare in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l’erogazione di anticipi contrattuali. Con riferimento invece alle garanzie da rilasciare in regime di Co-assicurazione, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 269 del 2003, è stato stimato, nell’ambito dei documenti programmatici (Piano di Attività e RAF per l’anno 2024) approvati dal CIPESS, in data 30 novembre 2023, un potenziale pari a 2 miliardi di euro, quale esposizione potenziale di garanzie su cauzioni, inclusiva anche del portafoglio di garanzie Green. Alla luce di quanto premesso, la proposta non importa nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che circoscrive al portafoglio di garanzie su cauzioni rilasciate al 31 dicembre 2024, la possibilità di ricorrere ai predetti strumenti e tecniche di riassicurazione/controgaranzia, ma sempre entro il limite massimo di impegni autorizzati annualmente dalla legge di bilancio, per entrambi gli schemi, rispettivamente ai sensi dell’articolo 1, comma 269, e articolo 3, comma 5, della legge n. 213 del 2023.

Con riferimento ai commi da 4 a 9 e da 11 a 16, la RT afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi.

In particolare, i commi 1 e 2 confermano l’applicazione delle misure delle disposizioni di accelerazione e semplificazione anche agli interventi non più finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR. Al riguardo, non si formulano osservazioni atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni la cui applicazione resta confermata.

Con riferimento al comma 3, che riafferma, nel limite delle risorse stanziate a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, l’applicazione delle disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili, si prende atto che la conferma delle disposizioni avviene nel limite delle risorse stanziate a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non si formulano osservazioni.

Per quanto attiene al comma 4, riguardante l’utilizzo da parte delle amministrazioni titolari e dei soggetti attuatori dell’apposito sistema informatico per il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo degli interventi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, non si formulano osservazioni giacché le disposizioni hanno l’effetto di ribadire un utilizzo del suddetto sistema già previsto a legislazione vigente.

Riguardo al comma 5, che conferma il contributo del Fondo per l’avvio di opere indifferibili in favore degli interventi definanziati dal PNRR e dal PNC già beneficiari di risorse del predetto Fondo, al fine di non compromettere la realizzazione di tali interventi, non si formulano osservazioni in quanto anche in tal caso la norma ribadisce una destinazione di spesa già prevista a legislazione vigente e comunque operante nel limite delle disponibilità.

Con riferimento al comma 10, relativo alla possibilità per la SACE di ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio nonché di avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato anche con riferimento alle garanzie su cauzioni rilasciate entro il 31 dicembre 2024, si prede atto di quanto affermato dalla RT secondo cui il ricorso a tali strumenti avviene comunque entro il limite massimo di impegni autorizzati annualmente dalla legge di bilancio.

L’articolo 1, comma 269, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) prevede che per l'anno 2024 le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, siano destinate alla copertura delle garanzie, nel limite di impegno assumibile dalla SACE S.p.A., pari a 3.000 milioni di euro.

Relativamente ai commi da 6 a 9 e da 11 a 16, infine, non si formulano osservazioni atteso il carattere ordinamentale delle relative disposizioni.

 

 

Articolo 13
(Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente l del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria- ITS)

 

Le norme modificano alcune disposizioni della legge istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (Istituti tecnici superiori-ITS di cui alla legge n. 99 del 2022) per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR.

In particolare, le modifiche introducono, tra l’altro, le seguenti novità:

-         si estendono le finalità dei finanziamenti prioritari del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore. Si elimina il vincolo secondo il quale il Fondo finanzia solo gli interventi per dotare gli ITS di nuove sedi, prevedendo che possa finanziare, più in generale, interventi sulle sedi [lettera b)];

-         si prevede che il cofinanziamento regionale dei piani triennali di attività degli ITS Academy non ha carattere obbligatorio esclusivamente fino al 2025;

-         si stabilisce che le risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore possono essere utilizzate, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni ITS Academy [lettera c)].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica con riferimento alla lettera c) chiarisce che il carattere non obbligatorio, esclusivamente fino all’anno 2025, dei cofinanziamenti regionali previsto all’articolo 11, comma 8, della legge 99 del 2022, non incide in alcun modo sul raggiungimento degli obiettivi del PNRR, in virtù della contemporanea assegnazione dei finanziamenti di cui alla misura 1.5 della Missione 4-C1 del PNRR “sviluppo e riforma degli ITS” che prevede un investimento complessivo di 1,5 miliardi di euro per gli ITS Academy.

In merito alle risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, si prevede che le stesse possano finanziare anche le spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni, che non possono essere poste a carico del PNRR. La disposizione non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché il Fondo per l’istruzione tecnologica superiore finanzia prioritariamente:

a) la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy;

b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie;

c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione;

d) le borse di studio;

e) le misure adottate sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b), della legge n. 99 del 2022.

La RT precisa che la destinazione prevista dall’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge n. 99 del 2022 si pone in linea con l’obiettivo dell’investimento 1.5 M4C1 del PNRR, vale a dire “consentire al sistema degli ITS, con la legge di riforma, di poter raddoppiare il numero delle professionalità formate, potenziando le infrastrutture laboratoriali con il loro adeguamento ai nuovi fabbisogni formativi richiesti dalla transizione verde (Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e dalla transizione digitale (Impresa 4.0), incrementando l’offerta formativa e i percorsi professionalizzanti, creando una piattaforma nazionale di tutti gli Istituti e i corsi attivi, che permetta agli studenti di conoscere le offerte di lavoro per coloro che ottengono una qualifica professionale.”. La norma in esame inserisce solo una ulteriore possibile finalità per utilizzare le risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore poiché si limita a chiarire che le risorse, una volta ripartite, possono essere utilizzate anche per eventuali spese di gestione. Il riparto delle risorse del Fondo costituisce comunque un limite di spesa e, pertanto, non si determina un incremento del livello di spesa e gli ITS potranno definire, in base alle loro esigenze, a quale delle finalità previste dare priorità di copertura

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le norme in esame modificano alcune disposizioni della legge istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (Istituti tecnici superiori-ITS di cui alla legge n. 99 del 2022) per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR. In particolare, si estendono le finalità dei finanziamenti prioritari del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore [comma 1, lettera b)]; si prevede che il cofinanziamento regionale dei piani triennali di attività degli ITS Academy non ha carattere obbligatorio esclusivamente fino al 2025 e si dispone che le risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore possono essere utilizzate, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, anche per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni ITS Academy [comma 1, lettera c)].

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, in considerazione del fatto che le norme in esame ampliano le possibili finalità di utilizzo delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, che opera nel limite delle disponibilità, lasciandone invariata la dotazione e del fatto che esse rendono facoltativo anziché obbligatorio il cofinanziamento regionale dei piani triennali di attività degli ITS Academy, senza incidere in alcun modo sul raggiungimento degli obiettivi del PNRR in virtù, come risulta dalla relazione tecnica, della contemporanea assegnazione dei finanziamenti di cui alla misura 1.5 della Missione 4-C1 del PNRR “sviluppo e riforma degli ITS” che prevede un investimento complessivo di 1,5 miliardi di euro per gli ITS Academy.

 

Articolo 14
(Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4-Componente «istruzione e Ricerca del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi)

Le norme introducono misure per l’attuazione delle riforme di cui alla Missione 4 “Istruzione e ricerca” - Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, concernenti:

-  la riorganizzazione del sistema scolastico;

-  il sistema di orientamento;

- il sistema di reclutamento dei docenti;

- gli investimenti “Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico” e “Nuove competenze e nuovi linguaggi”.

In particolare, si dispone quanto segue.

-       le norme novellano alcune disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017 (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione), prevedendo tra l’altro:

-         la modifica dei requisiti per la partecipazione al concorso della scuola secondaria per i posti di insegnante tecnico-pratico relativamente a partire dai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024, introducendo il possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate (in luogo del possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, come previsto dalla normativa vigente);

-         la frequenza durante il periodo annuale di prova di uno o più moduli formativi erogati nell’ambito delle linee di investimento 2.1 (Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico) e 3.1 (Nuove competenze e nuovi linguaggi) della Missione 4, Componente 1, del PNRR (comma 1);

-       l’abrogazione del comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019, che prevedeva la partecipazione di determinati soggetti alla procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzata all'immissione in ruolo nonché all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria (comma 2);

-       vengono introdotti nuovi requisiti per l’accesso alla formazione iniziale del personale docente (comma 3);

-       si prevede che l’accesso ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo e del personale docente degli istituti per non vedenti e sordomuti sia consentito a coloro che siano in possesso del titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso annuale, e non più biennale (come stabilito dalla normativa previgente), teorico-pratico presso l’istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione, presso l'istituto professionale di Stato per sordomuti "A. Magarotto", nonché presso altri istituti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito (comma 4);

-       al fine di dare piena attuazione alla riforma del sistema di orientamento – R 1.4 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR – e valorizzare il consiglio di orientamento rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado a supporto della scelta del percorso di istruzione e formazione al termine del primo ciclo di istruzione, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito è adottato il modello nazionale di consiglio di orientamento. Inoltre si prevede che nella redazione di un documento da allegare al diploma, al termine del primo ciclo di istruzione, sia contenuta l’indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale e delle rispettive competenze (commi 5 e 6);

-       si prevede la possibilità di anticipare facoltà assunzionali dei docenti anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente, di cui al decreto previsto dall’articolo 1, comma 335, della legge n. 234 del 2021 (comma 7);

Si ricorda che il citato comma 335 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) prevede che, con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all’anno scolastico di riferimento è rilevato il contingente di personale in servizio e quello cessato ed è rimodulato il fabbisogno di personale.

-       si inserisce il comma 1-bis all’articolo 47 del decreto-legge n. 36 del 2022, che prevede che il Ministero dell’istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR individui, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell’anno scolastico 2025/2026, un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l’amministrazione centrale, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al PNRR relativi alla digitalizzazione delle scuole. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa finalizzata all’innovazione digitale e alla didattica laboratoriale, di cui all’articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015, per euro 110.622 per l’anno 2024, euro 158.031 per l’anno 2025 ed euro 94.819 per l’anno 2026 (comma 8);

-       viene integrato l’articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, stabilendo che le risorse destinate da tale disposizione al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione delle scuole innovative sono altresì utilizzabili, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del PNRR (comma 9);

Si ricorda che il citato comma 158 ha previsto, nel testo previgente, che per la realizzazione delle scuole sarebbe stata utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, pari a complessivi euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.

-       viene novellato l’articolo 1, comma 558, terzo periodo, della legge n. 197 del 2022, introducendo all’interno del procedimento di adozione del decreto di riparto annuale delle risorse dell’apposito fondo nel quale confluiscono i risparmi conseguiti mediante l'applicazione del nuovo sistema di definizione dei contingenti organici, la previsione relativa al previo parere della Conferenza unificata, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico (comma 10);

-       viene modificato l’articolo 20-bis del decreto-legge n. 145 del 2023, prevedendo che in caso di rinuncia all’incarico (si tratta degli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR), le istituzioni scolastiche possono attingere alle graduatorie di istituto. Inoltre, i contratti per l’anno scolastico 2023/2024 relativi agli incarichi in parola possono essere stipulati dalle istituzioni scolastiche entro il termine ultimo del 31 marzo 2024 [comma 11, lettera a)];

-       sono introdotti i commi da 1-bis a 1-quater al citato articolo 20-bis del decreto-legge n. 145 del 2023, prevedendo il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nel limite massimo di 40 milioni di euro, delle risorse relative alla Missione n. 4, Componente n. 1 del PNRR (concernente “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”). Tali risorse sono volte ad incrementare (anche mediante riassegnazioni di spesa) gli stanziamenti allocati sui capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche. A tal fine si tiene conto, specifica la norma in esame, dei dati contrattuali inseriti nel sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito da parte delle istituzioni scolastiche (comma 11, lettera b), capoverso 1-bis);

-       viene demandato al Ministero dell’istruzione e del merito il monitoraggio, da effettuare entro il 1° aprile 2024, dei contratti a tempo determinato in parola stipulati nell’esercizio 2024. Il medesimo Ministero comunica le risultanze del predetto monitoraggio al Ministero dell’economia e delle finanze entro il 15 aprile 2024 al fine del versamento delle risorse all’entrata del bilancio degli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per i contratti suddetti (comma 11, lettera b), capoverso 1-ter);

-       si prevede inoltre che siano accantonate e rese indisponibili, per l’anno 2025, una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) pari alle somme versate all’entrata del bilancio ai sensi del comma 1-bis (nel limite massimo di 40 milioni di euro)[106]. Tale accantonamento è previsto nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento del PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico (comma 11, lettera b), capoverso 1-quater);

-       in esito a tale rendicontazione, il Ministero dell’istruzione e del merito richiede il disaccantonamento entro il 30 novembre 2025 per la quota corrispondente alle effettive risultanze della medesima rendicontazione (comma 11, lettera b), capoverso 1-quinquies);

-       viene modificato il comma 4-bis.2 del decreto-legge n. 75 del 2023, disponendo che, in caso di rinuncia all’incarico (trattasi degli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell’ambito degli organici PNRR e Agenda Sud), le istituzioni scolastiche possono attingere alle graduatorie di istituto (comma 12).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

5 unità di personale (docenti e ass. amm.vi) da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale. Supplenze (comma 8)

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

5 unità di personale (docenti e ass. amm.vi) da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale. Supplenze – effetti riflessi (comma 8)

 

 

 

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

Minori spese correnti

 

Riduzione autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 62 legge n. 107/2015  (comma 8)

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

 

La relazione tecnica afferma con riferimento ai commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 che le disposizioni hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con specifico riferimento al comma 7 la RT precisa che la norma autorizzata l’anticipazione delle facoltà assunzionali anche relative alle annualità successive, ai soli fini di poter bandire i concorsi PNRR per assicurare il target finale del PNRR di assunzione di 70.000 docenti, fermo restando che le assunzioni potranno avvenire nell’annualità di competenza. Infatti, vista l’impossibilità di determinare a priori la copertura di tutti i posti messi a bando, si rende necessario prevedere un meccanismo flessibile che possa consentire di anticipare le facoltà assunzionali delle annualità successive. Resta fermo che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente anche negli anni successivi.

Con riferimento al raggiungimento del target PNRR si specifica che la rimodulazione del PNRR, approvata l’8 dicembre 2023, ha determinato anche una modifica nel target della Riforma del reclutamento dei docenti (M4C1R2.1). In particolare, il target complessivo finale è rimasto invariato (70.000 assunzioni) ma lo stesso è stato suddiviso in 3 diversi obiettivi temporali:

-          entro 31 dicembre 2024: 20.000 nuove assunzioni;

-          entro il 30 settembre 2025: 20.000 nuove assunzioni;

-          entro il 30 giugno 2026: 30.000 nuove assunzioni con accesso al concorso con 60 CFU.

Con riferimento ai concorsi, la RT riporta la relativa tempistica:

-        dicembre 2023: indizione concorsi per scuola infanzia e primaria e secondaria di primo e secondo grado per circa 44.000 posti (Bando di concorso – DDG 6.12.2023, n. 2576) – con immissione in ruolo a settembre 2024;

-        settembre/ottobre 2024: eventuale secondo concorso in base alle facoltà assunzionali disponibili;

-        luglio/agosto 2025: concorso con approvazione e pubblicazione delle graduatorie dei vincitori del concorso entro giugno 2026, anche anticipando a favore del MIM le facoltà assunzionali del 2026 sul concorso del 2025, per garantire il raggiungimento del target finale PNRR.

Per quanto attiene ai requisiti di accesso ai concorsi, per i primi 2 concorsi, banditi entro dicembre 2024, la RT chiarisce che possono partecipare anche i candidati con 24 CFU e 3 anni di servizio. Per l’ultimo concorso è necessario garantire l’accesso a coloro che abbiano maturato i 60 CFU. La RT specifica, inoltre, che il decreto di individuazione del fabbisogno per l’anno accademico 2024/2025, necessario per l’avvio dei percorsi abilitanti è in via di adozione. Nel dettaglio, si prevede che l’offerta formativa per detto anno accademico sia pari a oltre 47.000 posti. Ne discende che, vista la probabile indizione del concorso a settembre/ottobre 2024, i percorsi termineranno in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura concorsuale. Con specifico riguardo al target dei 30.000 docenti reclutati, si precisa che al concorso non solo potranno partecipare i docenti che avranno, nel frattempo, conseguito l’abilitazione, ma anche i partecipanti ai percorsi abilitanti previsti nell’anno accademico 2025/2026. Nelle interlocuzioni con la Commissione europea è stato chiarito, infatti, che saranno ricompresi nel target dei 70.000 docenti reclutati con il nuovo sistema tutti i candidati inseriti nella graduatoria concorsuale acquisita entro il termine previsto dal PNRR, vale a dire 30 giugno 2026.

 

La RT con riferimento alle modalità di calcolo delle facoltà assunzionali riporta il seguente prospetto.

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2023/2024
Primo concorso
•	Disponibilità: 44.654 posti vacanti dell’organico a.s.2023/2024
•	Avvio: dicembre 2023
•	Partecipanti: aspiranti con 24 CFU/CFA (completano con 36 CFU/CFA)
aspiranti con 36 mesi di precariato (completano con 30 CFU/CFA) aspiranti già abilitati vecchio regime
•	Nomine: a settembre 2024 a tempo determinato (se non già abilitati); a settembre 2025 in ruolo
•	Possibile scenario: è prevedibile che una parte dei posti messi a concorso non venga coperto o che in sede di immissioni in ruolo non venga assegnato. Si potrebbe trattare di almeno 10.000 posti che risultano utili per il secondo concorso

ANNO SCOLASTICO 2024/2025
Secondo concorso
•	Disponibilità: 24.694 posti (10.000 non assegnati del primo concorso +25.277 nuove disponibilità dell’a.s. 2024/2025 dovute ai pensionamenti -10.583 nomine da vecchi concorsi e GAE)
•	Avvio: ottobre 2024
•	Partecipanti: aspiranti con 24 CFU/CFA (completano con 36 CFU/CFA)
aspiranti con 36 mesi di precariato (completano con 30 CFU/CFA) aspiranti con 30 CFU/CFA (completano con 30 CFU/CFA) aspiranti con 60 CFU/CFA
•	Nomine: a settembre 2025 a tempo determinato (se non già abilitati); a settembre 2026 in ruolo
•	Possibile scenario: il concorso potrebbe avere una buona copertura stante l’ampia gamma di partecipanti
Terzo concorso
•	Disponibilità: 18.538 (27.291 nuove disponibilità dell’a.s. 2025/2026 dovute ai pensionamenti - 8.753 da vecchi concorsi e GAE)
•	Avvio: luglio/agosto 2025
•	Partecipanti: aspiranti con 36 mesi di precariato (completano con 30 CFU/CFA)
	aspiranti con 60 CFU/CFA
•	Nomine: da settembre 2026 a tempo determinato per la prima categoria; in ruolo per la seconda

 

Con riferimento al comma 8, la RT quantifica gli oneri in 110.622,00 euro per l’anno 2024, 158.031,00 euro per l’anno 2025 ed in 94.819,00 euro per l’anno 2026, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015. Tali risorse sono iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito.

La quantificazione degli oneri per supplenze per un numero complessivo di 5 tra docenti e assistenti amministrativi è stata effettuata tenendo conto dei parametri stipendiali dei docenti, considerando i docenti fino al termine delle lezioni e, quindi, per 10 mesi. La RT procede a una stima prendendo in considerazione l’importo mensile dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, più alto rispetto a quello dell’infanzia e del primo ciclo, nella fascia più bassa che spetta ai supplenti, e più alto rispetto a quello degli assistenti amministrativi, incrementato con gli ultimi adeguamenti contrattuali che individuano il trattamento economico mensile, da prendere come riferimento, in euro 3.160,62.

La RT:

-         per l’anno 2024, trattandosi di 7 mensilità (1° aprile-30 giugno 2024 e 1°settembre-31 dicembre 2024) a tempo pieno in comando, quantifica i seguenti oneri: 3.160,62 euro * 5 * 7 = 110.621,70 euro;

-         per l’anno 2025, quantifica i seguenti oneri: 3.160,62 euro * 5 * 10 = 158.031,00 euro;

-         per l’anno 2026, trattandosi di 6 mensilità fino al 30 giugno 2026, quantifica i seguenti oneri: 3.160,62 euro * 5 * 6 = 94.818,60 euro (da arrotondare a 94.819 euro).

 

In merito al comma 9 la RT afferma che la disposizione contiene un’espressa clausola di neutralità finanziaria, pertanto all’ulteriore finalità prevista dalla norma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La RT quanto ai commi 10 e 11, lettera a), afferma che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Con riferimento al comma 11, lettera b), la RT chiarisce che le norme intervengono al fine di garantire il pagamento celere degli incarichi di cui all’articolo 20-bis del decreto-legge n. 145 del 2023. Detta previsione, unitamente all’articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge n. 75 del 2023, consente alle istituzioni scolastiche di ricorrere al supporto tecnico e operativo nell’ambito di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 in base al quale “al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (…) le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto” e della circolare MEF n. 4 del 2022 secondo la quale “le attività espletabili dal personale in questione che, qualora riferite a specifici progetti finanziati dal PNRR, possono formare oggetto di rendicontazione all’Unione europea” sono rappresentate, altresì, da “altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.”.

I relativi oneri sono a valere sul PNRR, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti. La disposizione in argomento, spiega la RT, interviene al fine di provvedere al pagamento di detti incarichi nelle more dell’approvazione della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento PNRR.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le norme in esame introducono misure per l’attuazione delle riforme di cui alla Missione 4 “Istruzione e ricerca” - Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, concernenti:

-  la riorganizzazione del sistema scolastico;

-  il sistema di orientamento;

- il sistema di reclutamento dei docenti;

- gli investimenti “Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico” e “Nuove competenze e nuovi linguaggi”.

In particolare, si dispone, tra l’altro:

-         la possibilità di anticipare facoltà assunzionali dei docenti anche relative alle annualità successive (comma 7);

-         il reclutamento, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell’anno scolastico 2025/2026, di un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l’amministrazione centrale (comma 8);

-         la possibilità per le istituzioni scolastiche, in caso di rinuncia a incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, di attingere alle graduatorie di istituto [comma 11, lettera a)];

-         il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nel limite massimo di 40 milioni di euro, delle risorse relative alla Missione n. 4, Componente n. 1 del PNRR concernente “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”. Tali risorse sono volte ad incrementare (anche mediante riassegnazioni di spesa) gli stanziamenti allocati sui capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche (comma 11, lettera b), capoverso 1-bis);

-         la possibilità per le istituzioni scolastiche, in caso di rinuncia a incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell’ambito degli organici PNRR e Agenda Sud, di attingere alle graduatorie di istituto (comma 12).

In primo luogo con rifermento all’anticipazione delle facoltà assunzionali (comma 7) si evidenzia che la RT non ascrive effetti finanziari alle disposizioni dal momento che, secondo quanto chiarito dalla relazione medesima, la norma è finalizzata a consentire il bando di concorsi in via anticipata. La norma specifica comunque che le assunzioni dei vincitori potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente anche negli anni successivi. Non si formulano osservazioni in proposito nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo, che l’anticipazione dei concorsi non comporti un conseguente spostamento degli oneri relativi allo svolgimento dei medesimi concorsi da un esercizio finanziario all’altro.

In merito alla possibilità per le istituzioni scolastiche, in caso di rinuncia degli incarichi, di attingere alle graduatorie di istituto (comma 11, lettera a) e comma 12) non si formulano osservazioni in quanto gli oneri derivanti dalla chiamata effettuata utilizzando le graduatorie di istituto troveranno copertura nelle risorse non più utilizzate per la remunerazione del soggetto che ha rinunciato all’incarico.

Con riferimento alla quantificazione dell’onere proposta dalla RT con riguardo al reclutamento, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell’anno scolastico 2025/2026, di un contingente di cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l’amministrazione centrale (comma 8), non si hanno osservazioni da formulare posto che la spesa ipotizzata è coerente con i dati e le ipotesi formulate dalla relazione tecnica

Non si formulano, infine, osservazioni circa le restanti disposizioni.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il capoverso 1-bis del comma 8 dell’articolo 14 provvede agli oneri derivanti dalla novella introdotta dalla medesima disposizione, pari a 110.622 euro per l’anno 2024, a 158.031 euro per l’anno 2025 e a 94.819 euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015.

Al riguardo, si fa presente che la predetta autorizzazione di spesa, di importo inizialmente pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, è finalizzata all’innovazione digitale e alla didattica laboratoriale e che le relative risorse sono iscritte sul capitolo 4007 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito. In proposito, si rappresenta che, nell’ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, il predetto capitolo reca una dotazione di 14.296.888 euro per l’anno 2024, di 15.006.416 euro per l’anno 2025 e di 19.328.770 euro per l’anno 2026.

Al riguardo, tenuto conto che da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato per l’anno 2024 sul predetto capitolo[107] risulta essere stato accantonato, in coincidenza con la data di pubblicazione del presente decreto un importo corrispondente a quello oggetto di copertura, appare comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito all’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate anche per gli anni successivi a quello in corso e al fatto che il medesimo utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le stesse sono preordinate ai sensi della legislazione vigente.

 

Articolo 15
(Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali)

Normativa previgente. L’articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022 dispone che, al fine di poter adeguare costantemente i curricoli degli istituti tecnici alle esigenze in termini di competenze del settore produttivo nazionale, secondo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, orientandoli anche verso le innovazioni introdotte dal Piano nazionale «Industria 4.0» in un'ottica di piena sostenibilità ambientale, con uno o più regolamenti, si provvede alla revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi dei suddetti istituti, in modo da sostenere il rilancio del Paese consolidando il legame tra crescita economica e giustizia sociale. I regolamenti sono adottati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Le norme, al fine di garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR, recano talune modifiche ai criteri cui il Governo deve attenersi nella riforma degli istituti tecnici in corso (adozione dei decreti di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022).

In particolare, si introducono, tra l’altro, le seguenti novità:

·        rafforzamento delle competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche, nonché delle competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in Italy;

·        rafforzamento della connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

·        con riferimento alla previsione a livello regionale o interregionale di accordi, denominati «Patti educativi 4.0», per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali viene soppressa la norma che prevede l’adozione del decreto ministeriale che ne definisca le linee guida.

Le norme dispongono inoltre che gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica possono richiedere, prima della conclusione del percorso di studi, la certificazione delle competenze e la corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente al fine di mettere in trasparenza le competenze acquisite ai fini della loro spendibilità in un contesto di studio e/o di lavoro esterno al percorso frequentato.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le norme in esame, al fine di garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR, recano talune modifiche ai criteri cui il Governo deve attenersi nella riforma degli istituti tecnici in corso (adozione dei decreti di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022). La relazione tecnica afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione dal momento che le norme in esame apportano alcune modifiche di carattere ordinamentale ai criteri cui il Governo deve attenersi per l’emanazione dei decreti regolamentari, i quali devono essere adottati nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto dall’articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022.

 

Articolo 16
(Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell’istruzione)

La norma incardina nell’ambito della struttura amministrativa del Ministero dell’istruzione la Scuola di alta formazione dell’istruzione, superando il previgente assetto che vede tale ente in una posizione di autonomia amministrativa e contabile rispetto al Ministero. A tal fine viene modificato l’articolo 16-bis della legge n. 59 del 2017, prevedendo, tra l’altro, l’eliminazione del riferimento che qualifica il Presidente, il Comitato d'indirizzo e il Comitato scientifico internazionale della Scuola quali “organi” di quest’ultima, mentre, in virtù del nuovo testo, la Scuola è ora “composta” da tali soggetti [comma 1, lettera a) n. 3]. Viene, quindi disposta la sostituzione della Direzione generale della Scuola con una Segreteria tecnica di supporto, operante in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell’istruzione, e coordinata da un direttore generale [comma 1, lettera a) n. 6]. Viene quindi sostituito con un nuovo testo il comma 8 del summenzionato articolo 16-bis prevedendo, al fine di garantire il funzionamento della Segreteria tecnica, l’incremento della dotazione organica del Ministero dell’istruzione di 1 dirigente di prima fascia, 1 dirigente di seconda fascia e di 12 funzionari, per il cui reclutamento il Ministero, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procede utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di Area III del Ministero medesimo, laddove l’incarico di dirigente di seconda fascia è conferito ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (che disciplina le procedure di pubblicità, conferimento, selezione, nomina e revoca degli incarichi di funzione dirigenziale, e i presupposti e i limiti per il conferimento degli incarichi a termine) [comma 1, lettera a) n. 7].

Viene quindi modificato il comma 9 dell’articolo 16-bis, concernente gli oneri finanziari connessi all’istituzione della Scuola e la relativa copertura finanziaria. In particolare la relativa previsione di spesa prevista nell’assetto previgente in euro 2.000.000 a decorrere dal 2023 viene rideterminata in euro 1.553.190 per il 2024 e in euro 1.421.671 annui a decorrere dal 2025. Simultaneamente, viene sostituita la copertura per il triennio 2024-2026 mentre la copertura dal 2027 resta invariata: ai fini della copertura dell’onere così rideterminato, per gli anni 2024-2026 si provvede non più tramite i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR (come era previsto a legislazione previgente) bensì mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte corrente riferito al Ministero dell’economia relativo al bilancio 2024-2026 [comma 1, lettera a) n. 8].

Si rammenta che a decorrere dall'anno 2027, come già previsto a legislazione previgente, resta invariata, salvo che per la riduzione quantitativa sopra descritta, la copertura già disposta mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (si tratta della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, operante, si rammenta, nel limite delle disponibilità ai sensi del comma 122 del medesimo articolo).

Vengono quindi apportate modifiche di coordinamento normativo all'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 59 del 2017, al fine di allinearne il testo al nuovo assetto conferito alla Scuola (comma 1, lettera b)). È quindi abrogato l’Allegato A di cui all’articolo 16-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 che riporta la previgente dotazione organica della Scuola (comma 1, lettera b)). Vengono, altresì, confermati tutti gli atti della Scuola già adottati e gli incarichi già conferiti ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 4, 5 e 7, fino alla naturale scadenza, ovvero quello del Presidente e dei componenti del Comitato di indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Con riferimento al ruolo di Coordinatore della segreteria tecnica della Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, comma 6, del decreto legislativo si prevede il subentro nell'incarico del Direttore generale nominato ai sensi del medesimo articolo 16-bis (comma 2).

Viene, infine, previsto che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame sono apportate le necessarie modifiche al decreto adottato ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 6, quinto periodo, del suddetto decreto legislativo (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Riorganizzazione Scuola di alta formazione dell'istruzione all'interno – spese personale

(comma 1, lett. a))

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Riorganizzazione Scuola di alta formazione dell'istruzione - Rimborsi spese per il Comitato d’indirizzo e scientifico internazionale

(comma 1, lett. a))

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Riorganizzazione Scuola di alta formazione dell'istruzione all'interno – spese funzionamento

(comma 1, lett. a))

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

Minori spese correnti

 

Azzeramento risorse destinate alle spese di funzionamento della Scuola di alta formazione dell'istruzione

(comma 1, lett. a))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adeguamento copertura finanziaria di cui all'art. 16-bis, comma 9, D.lgs. n. 59/2017 ai minori oneri derivanti dalla riorganizzazione della Scuola di alta formazione dell'istruzione

(comma 1, lett. a))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Riorganizzazione Scuola di alta formazione dell'istruzione all'interno – spese personale – effetti riflessi

(comma 1, lett. a))

 

 

 

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione Tabella A – MIM

(comma 1, lett. a))

1,6

1,4

1,4

1,6

1,4

1,4

1,6

1,4

1,4

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme, ne espone le finalità ed afferma che queste determinano una razionalizzazione degli oneri previsti a normativa vigente poiché la collocazione della Scuola nell'alveo del Ministero elimina le spese di funzionamento necessarie per la locazione della sede e le relative utenze. Ai fini della determinazione degli oneri, si specifica quanto segue. Come già previsto dall’articolo 16-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dalla relazione tecnica a corredo, il Presidente se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo e conserva il trattamento economico in godimento che, in via prudenziale, è stato quantificato in misura pari allo stipendio di un dirigente di I fascia del Ministero dell'istruzione. Se non dipendente pubblico, il Presidente svolgerà l'incarico a titolo gratuito.

Ai membri del Comitato d’indirizzo e del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

La Segreteria tecnica a supporto del comitato d'indirizzo è coordinata da un Direttore generale. Come stabilito dal citato articolo 16-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dalla relazione tecnica a corredo, al Direttore generale è corrisposto un emolumento indicato in euro 286.953,32 dettagliato nei termini riportati in una tabella per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

Con riguardo al Dirigente di II fascia, il relativo emolumento è indicato in euro 138.056,77 dettagliato nei termini riportati in una tabella per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri di personale riferiti al contingente di 12 funzionari dell'Area III-F1 sulla base dell’importo pro capite di euro 51.274,91 viene stimato un onere complessivo di euro 615.298,93.

Al totale delle spese di personale vanno aggiunte le spese per il funzionamento, nonché i rimborsi ai membri esterni del Comitato esecutivo e del Comitato scientifico internazionale.

Con riferimento alle spese di funzionamento, si stimano oneri pari ad euro 140.911,68 per il 2024 e ad euro 9.392,88 a decorrere dal 2025. Tali importi sono coerenti con i dati presenti nella relazione tecnica dell'articolo 21 del decreto-legge n. 75 del 2023. Tali spese vengono dettagliate in una tabella per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

Gli oneri complessivi derivanti dalla disposizione possono essere sintetizzati nella seguente tabella

 

(euro)

Costi

Importi Lordo Stato

Presidente

286.953,32

Direttore generale (Dirigente I fascia) n. 1

286.953,32

Dirigente II fascia n. 1

138.056,77

Funzionari Area III-F1 n. 12

615.298,93

Totale spese di personale

1.327.262,34

Rimborsi spese per Comitato d’indirizzo e scientifico internazionale

80.000,00

Spese di funzionamento

Per il 2024

140.911,68

Dal 2025

9.392,88

Totale 2024

1.548.174,02

Totale a decorrere dal 2025

1.416.655,22

 

Il comma l, lettera a), n. 8 modifica la norma di copertura delle spese per la Scuola di alta formazione di cui alla riforma 2.2 del PNRR. In particolare, si specifica che i relativi oneri sono a valere su fondi nazionali, nel rispetto delle regole europee del PNRR, le quali escludono la copertura di spese per il funzionamento con fondi PNRR. Le spese predette sono quantificate secondo i seguenti importi: 2 milioni di euro per il 2023, 1.553.190 euro per il 2024 e 1.421.671 euro annui a decorrere dal 2025.

Il comma l, lettera b) e il comma l, lettera c) possiedono natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dall'attuazione del comma 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, la relativa quantificazione rimane inalterata rispetto a quanto già previsto nella relazione tecnica dell’articolo 44, comma l, lettera i) del decreto legge n. 36 del 2022, che ha modificato l’articolo 16-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017, al netto degli adeguamenti contrattuali intercorsi. Il comma 3 possiede natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame riconduce nell’ambito della struttura amministrativa del Ministero dell’istruzione la Scuola di alta formazione dell’istruzione, superando l’assetto già vigente, che vede tale ente in una posizione di autonomia amministrativa rispetto al Ministero. Sono conseguentemente riviste le funzioni gestionali della Scuola, l’assetto organizzativo e la relativa dotazione organica. In particolare la Direzione generale della Scuola viene sostituita con una Segreteria tecnica di supporto coordinata da un direttore generale. Viene quindi incrementata la dotazione organica del Ministero dell’istruzione di 1 dirigente di prima fascia, 1 dirigente di seconda fascia e 12 funzionari. A tale riguardo la relazione tecnica quantifica gli oneri di personale in complessivi euro 1.327.262,34, quelli di funzionamento in euro 140.911,68 per il 2024 e in euro 9.392,88 a decorrere dal 2025, mentre i rimborsi spese per il Comitato d’indirizzo e scientifico internazionale sono quantificati in euro 80.000 a decorrere dal 2024.

Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce dei dati, dei parametri e delle ipotesi prudenziali assunti dalla relazione tecnica. Si evidenzia altresì che la norma ridetermina al ribasso gli oneri finanziari connessi all’istituzione della Scuola e la corrispondente copertura. In particolare la relativa autorizzazione di spesa (prevista nell’assetto previgente in euro 2.000.000 a decorrere dal 2023) viene ora rideterminata in euro 1.553.190 per il 2024 (- euro 446.810) e in euro 1.421.671 (-euro 578.329) annui a decorrere dal 2025. Ai fini della copertura, con riguardo al triennio 2024-2026, si provvede non più tramite i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR, ma mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, mentre resta invariata la fonte di copertura già prevista a decorrere dal 2027. Sul punto si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi che consentano di verificare e confermare tale nuova configurazione delle spese di funzionamento, limitandosi ad affermare che ciò viene disposto nel rispetto delle regole europee che escludono la copertura di tali con fondi PNRR. Al riguardo appare opportuno che vengano forniti ulteriori elementi volti a consentire la verifica dei suddetti importi differenziali.

Il prospetto riepilogativo, riferito al triennio 2024-2026, espone due righe senza l’indicazione di valori (per l’azzeramento delle risorse destinate alle spese di funzionamento della Scuola e per l’adeguamento della copertura finanziaria ai minori oneri derivanti dalla riorganizzazione della Scuola): in proposito non si formulano osservazioni considerato che i relativi effetti troveranno manifestazione a decorrere dal 2027.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1, lettera a), numero 8.2, dell’articolo 16 provvede agli oneri conseguenti alla rimodulazione a partire dall’anno 2024 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 16-bis, comma 9, del decreto legislativo n. 59 del 2017, disposta dal precedente numero 8.1[108]. A seguito di tale rimodulazione gli oneri derivanti dalla predetta autorizzazione di spesa, pari a 1.553.190 euro per l’anno 2024 e a 1.421.671 euro a decorrere dal 2025, sono posti a carico, per gli anni dal 2024 al 2026, dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito. In proposito, non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità.

Sotto il profilo della formulazione della norma, si rileva che nella disposizione novellata permane il riferimento all’autorizzazione di una spesa per l’anno 2023 mentre viene soppressa la relativa copertura finanziaria. Al riguardo, sembrerebbe pertanto necessario assicurare un allineamento delle due previsioni. Sul punto, appare, comunque, opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

Articolo 17
(Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR)

Le norme recano interventi finalizzati a raggiungere gli obiettivi della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, denominata “Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti” (M4C1-R 1.7-27-30), che prevede, come target finale, al 30 giugno 2026, la creazione di 60.000 posti letto supplementari per gli studenti universitari fuorisede.

Le norme modificano la legge n. 338 del 2000 al fine di semplificare l’attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie, intervenendo in particolare sulla normativa urbanistico-edilizia e prevedendo alcune agevolazioni in materia (comma 1).

In particolare, si introducono, tra l’altro, le seguenti novità:

·        la soppressione all’articolo 1-bis della legge n. 338 del 2000 dell’indicazione delle risorse (660 milioni di euro) nell’ambito della dotazione complessiva della riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR, specificamente destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore;

A tale riguardo, si ricorda che il testo previgente dell’articolo 1-bis della legge n. 338 del 2000 stabiliva che le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. Si ricorda altresì che nella quarta relazione del Governo sullo stato di attuazione del PNRR è indicato il nuovo importo del finanziamento complessivo previsto per la suddetta riforma 1.7, che passa da 960 milioni di euro a 1.198 milioni di euro, a seguito di una riprogrammazione delle risorse nell’ambito della revisione del PNRR dell’Italia, approvata dal Consiglio europeo nel dicembre 2023;

·        la modifica dei potenziali soggetti destinatari (imprese, operatori economici e soggetti privati) delle risorse da destinare all’acquisizione di disponibilità di nuovi posti letto.

·        la possibilità di erogare anticipatamente (la relazione tecnica specifica “ai soggetti gestori degli immobili”) il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in un'unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione;

·        l’estensione ai proprietari degli immobili (ove non coincidenti con i soggetti aggiudicatari), della possibilità di riconoscere un contributo sotto forma di credito d’imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria (IMU), in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo (comma 1, lettera a), n. 4);

Si rammenta che la concessione del credito di imposta previsto dal comma 11 dell’articolo 1-bis della legge n. 338 del 2020 è riconosciuta nell’ambito del limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024;

·        la modifica del regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria [comma 1, lettera b)];

·        semplificazioni procedurali relative ai cambi di destinazione d’uso degli immobili da destinare a residenze universitarie. In particolare, il comma 6 del nuovo articolo 1-quater dispone che, qualora a seguito del mutamento della destinazione d’uso, il valore della rendita catastale dell’immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili nonché sulle imposte ipotecarie e catastali [comma 1, lettera c)];

·        la non assoggettabilità ad esecuzione forzata delle somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell’università e della ricerca al finanziamento delle attività in esame. Tali somme non possono essere oggetto di accantonamento. Inoltre, si dispone che gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla stessa legge n. 388 del 2000 sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio [comma 1, lettera d)].

Le norme novellano l’articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023, che disciplina il “Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa nonché delle regioni e degli enti locali all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR” (comma 2).

Si prevede, in particolare, che la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici[109], possa, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all’articolo 1, comma 106, della citata legge n. 145 del 2018, nei seguenti casi:

-         accelerare la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari;

-         supportare e favorire la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a infrastrutture e laboratori di ricerca (comma 2, lettera b)).

Si ricorda che il suddetto articolo 1, comma 106 della legge n. 145 del 2018 autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Agenzia del demanio, per le finalità di cui ai commi da 162 a 170 del medesimo articolo 1.

Si riduce inoltre la tipologia degli interventi per i quali le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici possono avvalersi della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici (comma 3, lettera c)).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica descrive le norme e con particolare riferimento ad alcune norme afferma quanto segue.

-         in merito all’estensione ai proprietari degli immobili (ove non coincidenti con i soggetti aggiudicatari), della possibilità di riconoscere un contributo sotto forma di credito d’imposta, (comma 1, lettera a), n. 4), la RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la concessione di tale beneficio avviene nei limiti della copertura individuata dall’articolo 1-bis, comma 11, della legge n. 338 del 2000;

-         con riferimento all’agevolazione fiscale relativa alla mancata applicazione ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili nonché sulle imposte ipotecarie e catastali in caso di incremento della rendita catastale dell’immobile (comma 1, lettera c)), la RT evidenzia che, sulla base delle simulazioni effettuate dal Ministero dell’università e della ricerca, l’impatto atteso in termini finanziari dall’introduzione dell’agevolazione è del tutto trascurabile dal momento che il mutamento della destinazione d’uso determinerebbe l’attribuzione della categoria catastale A3 (tra le più basse tra quelle esistenti) in relazione alla quasi totalità delle situazioni prese in considerazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le norme in esame recano interventi finalizzati al fine di raggiungere gli obiettivi della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, denominata “Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti” (M4C1-R 1.7-27-30). Più specificamente, esse modificano la legge n. 338 del 2000 e l’articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023, al fine di semplificare l’attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie, intervenendo in particolare sulla normativa urbanistico-edilizia e prevedendo alcune agevolazioni in materia.

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non ascrivono alle norme in esame nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare con riferimento all’estensione dei soggetti beneficiari del credito di imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria (IMU) (comma 1, lettera a), n. 4), si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l’assenza di effetti di maggiore spesa dal momento che l’agevolazione fiscale è concessa nell’ambito del limite di spesa già previsto a legislazione vigente (5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, come disposto dal comma 11 dell’articolo 1-bis della legge n. 338 del 2020).

In merito all’agevolazione fiscale relativa alla mancata applicazione ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili nonché sulle imposte ipotecarie e catastali in caso di incremento della rendita catastale dell’immobile [comma 1, lettera c)], oltre a quanto affermato dalla RT, in base alla quale l’impatto atteso in termini finanziari dall’introduzione dell’agevolazione è del tutto trascurabile dal momento che il mutamento della destinazione d’uso determinerebbe l’attribuzione della categoria catastale A3 (tra le più basse tra quelle esistenti) in relazione alla quasi totalità delle situazioni prese in considerazione, si osserva che la fattispecie parrebbe configurarsi come rinuncia a maggior gettito, trattandosi di incrementi di rendita non previsti a legislazione vigente: circa tale ricostruzione andrebbe acquisita una conferma del Governo.

Con riguardo alla possibilità per la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di svolgere, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi nonché di provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente [comma 2, lettera b)], non si formulano osservazioni in considerazione del fatto che la norma prevede una facoltà cui si potrà dare attuazione solo in caso di effettiva disponibilità delle risorse (autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, di cui  all’articolo 1, comma 106, della legge n. 145 del 2018).

 

Articolo 18
(Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca)

Le norme recano misure volte a favorire il conseguimento di obiettivi e traguardi fissati dal PNRR in materia di formazione superiore e ricerca. Le misure introdotte riguardano, in particolare quanto segue:

- vengono semplificate le procedure di adozione dei decreti ministeriali concernenti il riconoscimento dei crediti formativi universitari previste dall’articolo 14 della legge n. 240 del 2010, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento (comma 1);

- è ampliata la platea degli studiosi nei confronti dei quali è possibile esperire le chiamate e le assunzioni da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca (previste dall’articolo 14 del decreto-legge n. 36 del 2022), includendovi gli studiosi che hanno ottenuto il citato Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) anche nell’ambito di bandi successivi al 2022 (comma 2, lett. a), numero 1));

- in riferimento alla copertura degli oneri per le predette chiamate ed assunzioni, che resta individuata, come già a legislazione previgente, nelle risorse assegnate all'investimento M4C2-1.2, si sopprime il riferimento specifico alla cifra di 600 milioni di euro, che costituivano l’ammontare di risorse complessivamente stanziato per tale investimento nella versione originaria del PNRR (comma 2, lett. a), numero 2));

Si ricorda che l’articolo 14 del decreto-legge n. 36 del 2022, reca misure finalizzate a dare attuazione all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, denominato “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori”. Nel periodo di esecuzione del PNRR e a valere sulle relative risorse, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca, le università possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante la chiamata diretta di studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe (a legislazione previgente “negli anni 2022 o precedenti”, limitazione temporale soppressa dalla norma ora introdotta), relativi alle Azioni Marie Sk?odowska-Curie (MSCA). Le chiamate dirette di studiosi che siano stati vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council avvengono anche in deroga alle facoltà assunzionali, Alla copertura degli oneri previsti dalla norma si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'investimento M4C2- 1.2, (che, a legislazione previgente, veniva appunto individuato in misura pari a 600 milioni di euro);

·        l’istituto della chiamata diretta è esperibile anche nei confronti di coloro che hanno partecipato, in qualità di Principal Investigators, a bandi Starting grants o Consolidator grants dello European Research Council e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non si sono collocati in posizione utile ai fini dell'accesso al finanziamento, e a coloro che sono risultati vincitori di bandi relativi alle Azioni individuali Marie Sk?odowska-Curie (MSCA) (lettera b));

·        a tutti gli studiosi selezionati nelle procedure ora descritte sono altresì assegnati fondi per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca, conformemente a quanto specificato nei relativi avvisi e limitatamente alle risorse disponibili sulla base dell’investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR (lettera c)).

 

Si ricorda che in riferimento all’Investimento 1.2, di cui si discorre, la Quarta relazione sullo stato di attuazione del PNRR[110] evidenzia come l’obiettivo previsto per il 31 dicembre 2022, nell’ambito di tale Investimento, di sottoscrivere almeno 300 contratti di ricerca, è stato conseguito di stretta misura, in ragione di un basso tasso di adesione da parte dei soggetti proponenti (su un totale di 700 finanziamenti banditi, sono state presentate solo 290 istanze di finanziamento).

In ragione di ciò, nella citata Quarta relazione, il Governo informa di aver concordato con la Commissione europea una riduzione dell’importo originariamente allocato, che passa da 600 a 210 milioni di euro complessivi, permettendo così di dirottare risorse verso altri investimenti del PNRR. Contestualmente, è stato introdotto un nuovo target finale, al 30 giugno 2025, che precedentemente non era stato definito, che richiede che almeno 850 giovani ricercatori abbiano ottenuto una borsa di ricerca

 

Inoltre, al fine di incentivare ulteriormente meccanismi virtuosi di mobilità e di scambio tra università ed enti pubblici di ricerca e di migliorare i processi di reclutamento[111], le norme riconoscono ai fini della ricostruzione di carriera e dell’inquadramento, il periodo di servizio maturato presso l’università di provenienza a cui si provvede nell’ambito delle vigenti facoltà assunzionali. Parimenti, ai professori di prima e di seconda fascia chiamati[112] entro il 31 dicembre 2026, viene assicurato, ai fini dell’inquadramento, il periodo di servizio maturato presso l’ente di appartenenza a cui si provvede nell’ambito delle vigenti facoltà assunzionali (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che l’articolo in esame introduce semplificazioni procedurali volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4 “Istruzione e ricerca” Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, di competenza del Ministero dell’università e della ricerca.

In particolare sulle singole modifiche la RT afferma quanto segue.

Comma 1. La RT afferma che le norme, che recano semplificazioni procedurali, hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2.  La RT chiarisce che la norma si inserisce nell’ottica di semplificare, nel periodo di attuazione del PNRR, le procedure di reclutamento finalizzate all’assunzione del personale presso gli enti pubblici di ricerca, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi contemplati nell’ambito del PNRR. In particolare, il comma 2, lettera b), è finalizzato ad ampliare l’ambito dei soggetti che possono partecipare alle procedure per la copertura dei posti di ricercatore a tempo determinato; l’indicazione di tali soggetti è stata preventivamente concertata con la Commissione europea in sede di riprogrammazione del PNRR ed esplicitamente riportata nella documentazione trasmessa alla Commissione nell’ambito del relativo negoziato. La Commissione nel suo assessment alle norme, ha rappresentato che la modifica proposta è in linea con gli obiettivi del PNRR. La RT afferma che dal punto di vista finanziario, la disposizione riveste mero carattere ordinamentale. Il comma 2, lettera c) assegna fondi ai soggetti selezionati nell'ambito delle procedure in argomento, per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca, conformemente a quanto previsto dall’investimento 1.2 del PNRR e dai relativi avvisi e limitatamente alle risorse disponibili sulla base del medesimo investimento. La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3. La RT afferma che la disposizione non reca nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, essendo gli oneri relativi alle procedure di chiamata o di assunzione integralmente a carico dei bilanci degli Enti Pubblici di Ricerca (primo periodo) e delle università (secondo periodo) interessati. Si fa presente, inoltre, che il passaggio dall’università a un ente pubblico di ricerca, che verrebbe a configurarsi, di fatto, come una nuova assunzione di una nuova unità di personale, non determinerebbe alcun aggravio a carico del bilancio dello Stato, andando ad impattare sulle risorse finanziarie disponibili nell’ambito del piano triennale approvato dal Ministero dell’università e della ricerca e rientrando nel budget destinato alle spese per l’assunzione di personale.

La RT precisa le norme in esame sono finalizzate a completare il quadro normativo già introdotto dal decreto-legge n. 152 del 2021, per realizzare la mobilità fra università ed enti pubblici di ricerca, nell’ambito della M4C2 – R.1.1 del PNRR. Peraltro, in attuazione del citato articolo 26 del decreto-legge n. 152 del 2021, è stato adottato il decreto ministeriale n. 367 del 29 aprile 2022, che ha stabilito le “Modalità attuative in materia di mobilità per chiamata nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca”

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le norme in esame recano misure volte a favorire il conseguimento di obiettivi e traguardi fissati dal PNRR in materia di formazione superiore e ricerca. Le misure introdotte riguardano, in particolare: la semplificazione delle procedure di adozione dei decreti ministeriali concernenti il riconoscimento dei crediti formativi universitari (comma 1); l’ampliamento della platea dei potenziali destinatari delle assunzioni e delle chiamate dirette di studiosi da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca, finanziate con le risorse del PNRR, nonché la possibilità di utilizzare tali risorse anche ai fini dello svolgimento dei progetti di ricerca connessi a tali assunzioni o chiamate (comma 2); il riconoscimento, ai fini dell’inquadramento retributivo, dei periodi di servizio prestati nelle istituzioni di provenienza, nell’ambito delle procedure di mobilità tra università ed enti pubblici di ricerca incentivate dal PNRR. La norma stabilisce che tale riconoscimento avviene nell’ambito delle vigenti facoltà assunzionali degli enti interessati (comma 3).

La RT afferma che le norme in esame non determinano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto di carattere ordinamentale [commi 1 e 2, lettere a) e b)] oppure perché sono attuate nell’ambito delle risorse disponibili (commi 2, lettera b), e 3). In particolare, con riferimento al riconoscimento, ai fini dell’inquadramento retributivo, dei periodi di servizio prestati nelle istituzioni di provenienza (comma 3), non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione giacché le norme stabiliscono che all’attuazione della disposizione si provvede nell’ambito delle vigenti facoltà assunzionali ossia, come ribadito anche dalla relazione tecnica, nell’ambito del piano triennale approvato dal Ministero dell’università e della ricerca e rientrano nel budget destinato alle spese per l’assunzione di personale.

 

Articolo 19
(Disposizioni in materia di sport e inclusione sociale)

Le norme, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale» del PNRR, per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, prevedono che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri possa autorizzare i soggetti attuatori all’utilizzo dei ribassi d'asta nell’ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi. Per gli interventi che abbiano avuto accesso alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili si applica la disciplina di cui all’articolo 26, comma 7-bis, lettera e), del decreto-legge n. 50 del 2022 e di cui all'articolo l, comma 377, lettera g), della legge n. 197 del 2022 (comma 1).

L’articolo 26, comma 7-bis, lettera e), del decreto-legge n. 50 del 2022 demanda al DPCM attuativo della disciplina del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, e la determinazione delle modalità di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi. Le eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

L’articolo l, comma 377, lettera g), della legge n. 197 del 2022 prevede che con decreto ministeriale siano definite le modalità di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi.

Per le suddette finalità, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla misura del PNRR di cui al comma l e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei comuni delle isole minori marine, ovvero per l’efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale» del PNRR, per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, prevedono che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri possa autorizzare i soggetti attuatori all’utilizzo dei ribassi d'asta nell’ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.

Si prevede altresì che per le suddette finalità, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri sia autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla misura del PNRR e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei comuni delle isole minori marine, ovvero per l’efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare atteso che i suddetti utilizzi avvengono nell’ambito e nel limite di risorse già destinate a spesa a legislazione previgente.

 

Articolo 20, comma 1, lettera a)
(Esercizio delle funzioni dell’Ufficio per la trasformazione digitale)

Le norme modificano l’articolo 17 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevedendo che le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato possano esercitare le funzioni dell'ufficio per la trasformazione digitale anche avvalendosi del supporto di società in house, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato possano esercitare le funzioni dell'ufficio per la trasformazione digitale anche avvalendosi del supporto di società in house, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le norme conferiscono una mera facoltà da esercitarsi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Articolo 20, comma 1, lettera b)
(Sistemi di interoperabilità nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati)

Le norme prevedono che le pubbliche amministrazioni accreditate presso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati possano continuare ad avvalersi dei sistemi di interoperabilità “già attivi” anziché di quelli “già previsti dalla legislazione vigente”.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni prevedono che le pubbliche amministrazioni accreditate presso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati possano continuare ad avvalersi dei sistemi di interoperabilità “già attivi” anziché di quelli “già previsti dalla legislazione vigente”. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’intervento consente la prosecuzione dell’utilizzo di sistemi già operanti.

 

Articolo 20, comma 1, lettera c)
(Disposizione relative all’Anagrafe nazionale della popolazione residente)

Le norme integrano il testo dell’articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che tratta dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

Le integrazioni stabiliscono che i dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'ANPR sono costantemente allineati con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU)[113].

Inoltre si prevede che le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici debbano integrare con il codice identificativo unico i propri archivi informatizzati. A tal proposito si rammenta che il codice identificativo unico è attribuito a ciascun cittadino dall’ANPR e serve a garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività previste dalla novella sono già finanziate con le risorse relative all’investimento PNRR M1C1 1.4.4, essendo già ricomprese nell’ambito dell’evoluzione dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame dettano misure volte a garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente con le altre banche dati delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di servizi. La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività da queste previste sono già finanziante con le risorse relative all’investimento PNRR M1C1 1.4.4, essendo già ricomprese nell’ambito dell’evoluzione dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente. In proposito, non si formulano osservazioni tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica.

 

Articolo 20, comma 1, lettera d)
(Piattaforma di gestione deleghe per l’accesso ai servizi in rete erogati dalle p.a.)

Le norme riformulano l'articolo 64-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice) che disciplina la gestione delle deleghe per l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono l’identificazione informatica. La nuova formulazione prevede che il cittadino iscritto in ANPR può delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica, a non più di due soggetti iscritti in ANPR, titolari dell'identità digitale con livello di sicurezza

almeno significativo. La presentazione della delega avviene, oltre che con modalità simili a quelle già previste dalle norme previgenti, anche tramite la piattaforma informatica di nuova istituzione descritta nel prosieguo. Il nuovo testo dell’articolo prevede anche che il delegante sia informato dell’esercizio della delega.

Una ulteriore novità stabilisce che il Ministero della giustizia renda disponibile alla nuova piattaforma le informazioni, ove disponibili, relative alla qualifica di tutore, di curatore o di amministratore di sostegno dei soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal codice civile nei casi di incapacità totale o parziale a provvedere ai propri interessi.

Si prevede, conseguentemente, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. realizzi, gestisca e curi la manutenzione della piattaforma per la gestione delle deleghe.

Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione della nuova piattaforma, pari a 1.589.784 euro per l'anno 2024 ed a 3.070.216, euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate, nell'ambito del Fondo complementare al PNRR, per l'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1 di titolarità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che gli oneri recati dalle norme riguardano esclusivamente i costi di investimento relativi allo sviluppo della piattaforma e vengono quantificati in complessivi euro 4.660.000, di cui euro 1.589.784 per l'anno 2024 ed euro 3.070.216 per l'anno 2025, sulla base dei costi di sviluppo, messa in esercizio e on boarding, mentre i costi a regime per il funzionamento e la manutenzione ordinaria della Piattaforma sono a carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa.

La realizzazione tecnica precisa che il finanziamento dell’intervento in esame con risorse del Fondo complementare al PNRR, Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1, non pregiudica la realizzazione degli altri 9 interventi di digitalizzazione della pubblica amministrazione finanziati con le risorse del predetto programma del PNC.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. realizzi, gestisca e curi la manutenzione della piattaforma per la gestione delle deleghe per l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono l’identificazione informatica. A fronte di tale incarico sono previste spese per complessivi euro 4.660.000, di cui euro 1.589.784 per l'anno 2024 ed euro 3.070.216 per l'anno 2025, poste a carico del Fondo complementare al PNRR, Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1, che, secondo quanto specificato dalla relazione tecnica, reca risorse disponibili.

L’onere è quantificato sulla base dei costi di sviluppo, messa in esercizio e on boarding, mentre i costi a regime per il funzionamento e la manutenzione ordinaria della Piattaforma sono posti a carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa, secondo quanto precisato dalla relazione tecnica.

Tanto premesso si prende atto della quantificazione proposta pur rilevando che la relazione tecnica non fornisce i dati e le ipotesi sottostanti la stima in questione. Appare, dunque, necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi in proposito. Quanto poi al fatto che i costi a regime per il funzionamento e la manutenzione ordinaria della Piattaforma sono posti a carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che tale ente non rientra nell’elenco Istat delle pubbliche amministrazioni rilevanti ai fini del conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 7 del capoverso Art. 64-ter provvede agli oneri derivanti dal comma 5 del medesimo capoverso, relativi alla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione della piattaforma per la gestione delle deleghe all’interno dell’ANPR, pari a 1.589.784 euro per l’anno 2024 ed a 3.070.216 euro per l’anno 2025, a valere sulle risorse assegnate, nell’ambito del Fondo complementare al PNRR, per l’Investimento 1.4 “Servizi digitali e cittadinanza digitale” della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”, di competenza della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.

In proposito, si ricorda che, nell’ambito delle risorse nazionali afferenti al Piano nazionale per gli investimenti complementari, negli anni indicati dalla disposizione in esame, sono state assegnate agli interventi concernenti i servizi digitali e la cittadinanza digitale 50 milioni di euro per l’anno 2024 e 40 milioni di euro per l’anno 2025[114]. Al riguardo, si prende atto che la relazione tecnica evidenzia come la disposizione in esame non pregiudica la realizzazione degli altri nove interventi di digitalizzazione della pubblica amministrazione finanziati con le risorse del citato programma del PNC. Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 20, comma 1, lettera e)
(Istituzione del “Sistema di portafoglio digitale italiano”)

Le norme sono dichiaratamente volte a valorizzare e rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) e favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati.

A tale scopo è inserito l’articolo 64-ter nel Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per istituire il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) (capoverso, articolo 64-quater, comma 1).

Il Sistema IT-Wallet è costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico (IT-Wallet pubblico), resa disponibile mediante il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri[115], nonché da soluzioni di portafoglio digitale private (IT-Wallet privato), rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell'AgiD (capoverso, articolo 64-quater, comma 2).

Al fine di garantire la necessaria celere evoluzione del Sistema IT-Wallet, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, sono approvate apposite linee guida che definiscono, fra l’altro:

·        le caratteristiche tecniche e le modalità di adozione dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato da parte di cittadini e imprese, nonché la tipologia di servizi resi disponibili dalle soluzioni IT-Wallet [nuovo articolo 64-quater, comma 2, lettera a)];

·        le modalità di accreditamento presso l'AgiD dei soggetti privati fornitori delle soluzioni IT- Wallet privato [nuovo articolo 64-quater, comma 2, lettera b)];

·        i servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti privati accreditati [nuovo articolo 64-quater, comma 2, lettera c)];

·        gli standard tecnici adottati per garantire l’interoperabilità del Sistema IT-Wallet con le banche dati e i sistemi informativi della pubblica amministrazione e dei soggetti privati accreditati [nuovo articolo 64-quater, comma 2, lettera d)];

·        le misure da adottare sul piano tecnico e organizzativo per assicurare livelli di affidabilità, disponibilità e sicurezza adeguati al Sistema IT-Wallet [nuovo articolo 64-quater, comma 2, lettera e)].

Si prevede, poi, che le società PagoPA S.p.A. e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. provvedano alla realizzazione e alla gestione della infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema IT-Wallet.

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è, in particolare, incaricato di:

·        progettare, realizzare e gestire l'infrastruttura tecnologica dei sistemi di rilascio;

·        certificare e verificare le attestazioni elettroniche di identità digitale, di quelle relative a prerogative, caratteristiche, licenze o qualità presenti nelle banche dati della pubblica amministrazione;

·        certificare e verificare i registri fiduciari per l'accreditamento dei soggetti coinvolti nei processi di rilascio, certificazione e verifica.

Agli oneri occorrenti per rendere disponibili da parte degli Identity provider pubblici i servizi di verifica di cui all’elenco precedente si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente (nuovo articolo 64-quater, comma 4).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, sono definiti, fra l’altro:

·        la data a decorrere dalla quale il sistema IT-Wallet pubblico è reso disponibile nonché il termine entro il quale le società PagoPA S.p.A. e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche sotto forma di attestazioni elettroniche [nuovo articolo 64-quater, comma 5, lettera b)];

·        la data a decorrere dalla quale i soggetti privati accreditati possono rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato [nuovo articolo 64-quater, comma 5, lettera c)]; 

·        la tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione da parte del titolare del Wallet e dei soggetti privati accreditati in qualità di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo. Resta ferma la gratuità dell'emissione dell'IT-Wallet pubblico per cittadini e imprese [nuovo articolo 64-quater, comma 5, lettera d)].

Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione dell’infrastruttura tecnologica per l’attuazione del Sistema IT-Wallet, pari a complessivi 102 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:

·        quanto a 69 milioni a valere sulle risorse assegnate per l’Investimento 1.3 “Dati e interoperabilità” della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” del PNRR;

·        quanto a 33 milioni a valere sul Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all’articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (nuovo articolo 64-quater, comma 6).

Nelle more della piena funzionalità del Sistema IT Wallet, sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del Codice, le versioni digitali della Tessera sanitaria, della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità. I dati e i documenti necessari per la generazione delle versioni digitali, della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità sono resi disponibili, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (nuovo articolo 64-quater, comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica informa che la realizzazione del Sistema IT-Wallet prevede una prima fase di sviluppo delle componenti tecnologiche costituenti il sistema medesimo, che interesserà il triennio 2024 - 2026 ed una seconda fase di conduzione del Sistema IT-Wallet, con decorrenza dal 1° gennaio 2027. La norma in esame individua l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ("IPZS") e la società PagoPA S.p.A. ("PagoPA") quali soggetti deputati a realizzare e gestire l'infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema IT Wallet. Nello specifico, nell'ambito del progetto, PagoPA svolgerà il ruolo di Wallet Provider e sarà pertanto deputata a fornire ai cittadini/utenti l'applicazione abilitante per la gestione completa ed autonoma della propria identità digitale e delle proprie attestazioni elettroniche.

I costi da sostenere nella prima fase di realizzazione del Sistema IT-Wallet, a carico di PagoPA, sono stati valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2024 (3 milioni per investimenti e 4 per costi di gestione), 6 milioni di euro per l'anno 2025 (2 milioni per investimenti e 4 per costi di gestione) e 6 milioni di euro per l'anno 2026 (1 milione per investimenti e 5 per costi di gestione), per un totale di 19 milioni di euro nel triennio considerato. L'impegno economico complessivo così stimato include spese di investimento, valutate in 6 milioni di euro, per le attività di sviluppo del software e di manutenzione evolutiva, e spese di gestione, valutate in 13 milioni di euro, che includono gli oneri per l'erogazione dei servizi cloud-based e per le attività di cybersecurity, assistenza e manutenzione correttiva.

Nell'ambito del progetto in esame, IPZS svolgerà il ruolo di fornitore del servizio di emissione delle attestazioni elettroniche di identità e degli attributi da rendere disponibili nel wallet, occupandosi della progettazione, sviluppo e gestione della infrastruttura hardware e software a tal fine necessaria. I costi per lo svolgimento delle attività riconducibili al ruolo che la norma attribuisce a IPZS sono stati valutati in 29 milioni di euro per l'anno 2024 (25 milioni per investimenti e 4 per costi di gestione), 32 milioni di euro per l'anno 2025 (25 milioni per investimenti e 7 per costi di gestione) e 22 milioni di euro per l'anno 2026 (13 milioni per investimenti e 9 per costi di gestione), per un totale di 83 milioni di euro nel triennio considerato. L'impegno economico complessivo così stimato include innanzitutto spese di investimento, valutate in 60 milioni di euro[116], per la realizzazione dell'infrastruttura hardware e software ed i connessi sviluppi applicativi, per gli adeguamenti del data center primario, per l'implementazione dei necessari sistemi di networking e di sicurezza nonché per l'ideazione di soluzioni di business continuity e disaster recovery. Prevede, inoltre, spese di gestione, valutate in 23 milioni di euro[117], che includono le spese per le attività di conduzione operativa dei sistemi, di assistenza e supporto tecnico-specialistico, di manutenzione correttiva, di connettività, di sviluppo del software e di manutenzione evolutiva nonché le spese per l'implementazione dei necessari servizi di sicurezza fisica e logica.

Alla luce di quanto innanzi dettagliato, l'impegno economico complessivo relativo alle attività di progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, comprensivo delle spese di investimento e delle spese di gestione sopra definite, per gli anni 2024, 2025 e 2026, risulta pari a complessivi 102 milioni di euro.

La realizzazione del progetto, quanto alle spese di investimento pari a 69 milioni di euro, sarà finanziata a valere sulle risorse assegnate per l'Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità", della Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in considerazione del ruolo che la norma in esame attribuisce al Sistema IT-Wallet quale leva per promuovere l’interoperabilità tra le banche dati della pubblica amministrazione. Al riguardo, si precisa che la Tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificato dal DM 23 febbraio 2023, ha assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per la trasformazione digitale, la titolarità dell'investimento predetto.

Quanto alle spese di gestione, pari a 33 milioni di euro, si prevede che siano finanziate a valere sulle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34.

Infine, con riguardo alla conduzione a regime del Sistema IT-Wallet, dal 1° gennaio 2027, si stima un impegno economico annuo a carico del Bilancio dello Stato di 20 milioni di euro. Si tratta di stima conservativa, effettuata considerando le spese di gestione stimate per il 2026 (pari a 14 milioni di euro) e assumendo un incremento graduale, imputabile all'aumento del numero di utenti, del numero di transazioni, nonché del numero di servizi e attestazioni elettroniche che saranno rese disponibili mediante il sistema IT-Wallet. Tale stima non considera, sempre a fini conservativi, eventuali ulteriori entrate a favore del bilancio dello Stato.

L'attuazione delle previsioni di cui al comma 7 concernente l’utilizzo delle versioni digitali della Tessera sanitaria - Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità, nelle more della piena funzionalità del sistema IT Wallet, non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto trattasi di iniziative e attività progettuali in corso coperte da finanziamenti in essere.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni del nuovo articolo 64-quater del codice dell’amministrazione digitale (introdotto dalla disposizione ora in esame), ai commi da 1 a 4 istituiscono il Sistema di portafoglio digitale italiano e demandano alle società PagoPA S.p.A. e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. la sua realizzazione e la gestione della infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per la sua attuazione. Il comma 6 quantifica gli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione dell’infrastruttura tecnologica per l’attuazione del Sistema IT-Wallet, in misura pari a complessivi 102 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026. A tale onere si provvede:

•      quanto a 69 milioni a valere sulle risorse assegnate per l’Investimento 1.3 “Dati e interoperabilità” della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” del PNRR;

•      quanto a 33 milioni a valere sul Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione[118].

Al riguardo si osserva che la disposizione non specifica la ripartizione dell’onere nelle tre diverse annualità e non consente quindi di verificare per ciascuna di esse quanta parte dei 33 milioni di euro debba essere imputata al Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire elementi informativi dal Governo.

 Si rileva, altresì, che la relazione tecnica afferma che la conduzione a regime del Sistema IT-Wallet, dal 1° gennaio 2027, dovrebbe comportare, secondo una stima prudenziale, un impegno economico annuo a carico del Bilancio dello Stato di 20 milioni di euro: le norme tuttavia non recano, in proposito, alcuna autorizzazione di spesa mentre la relazione tecnica si limita ad affermare che gli oneri saranno “a carico del bilancio dello Stato”. In proposito, risulta pertanto necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Si rileva, infine che il comma 7 del nuovo articolo 64-quater del Codice dell’amministrazione digitale stabilisce che, nelle more della piena funzionalità del Sistema IT Wallet, sono rese disponibili, a richiesta, le versioni digitali della Tessera sanitaria, della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità. Le norme specificano che i dati e i documenti necessari per la generazione delle versioni digitali, della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità sono resi disponibili, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dall’Istituto nazionale di previdenza sociale mentre nulla è specificato per quanto concerne la tessera sanitaria: circa tale aspetto andrebbero acquisiti chiarimenti. Per il resto, la relazione tecnica specifica che l’attuazione di queste disposizioni non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto trattasi di iniziative e attività progettuali in corso coperte da finanziamenti in essere. In proposito non si formulano pertanto ulteriori osservazioni.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 del capoverso Art. 64-quater provvede agli oneri derivanti dal comma 4 del medesimo capoverso, riguardanti la progettazione, la realizzazione e la graduale messa a disposizione dell’infrastruttura tecnologica per l’attuazione del Sistema IT-Wallet, pari a complessivi 102 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, secondo le seguenti modalità.

-      quanto a 69 milioni a valere sulle risorse assegnate per l’Investimento 1.3 “Dati e interoperabilità” della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” del PNRR;

-       quanto a 33 milioni a valere sul Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all’articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Si rileva in via preliminare che la disposizione in esame indica l’importo complessivo dell’onere nel triennio 2024-2026 senza tuttavia indicare la spesa prevista per ciascuna annualità. Pur non trattandosi di una copertura finanziaria in senso proprio, appare nondimeno opportuno che la disposizione indichi espressamente l’onere da sostenere in ciascun anno del triennio. Al riguardo appare, in ogni caso, acquisire l’avviso del Governo.

Tanto premesso, in riferimento alla prima modalità di copertura, si ricorda che al richiamato Investimento 1.3 della Missione 1, Componente 1, del PNRR sono assegnati complessivi 646 milioni di euro[119]. Con riferimento alla riconducibilità dell’intervento all’investimento finanziato dal PNRR, la relazione tecnica evidenza che la norma attribuisce al sistema IT-Wallet un ruolo di leva per promuovere l’interoperabilità tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni. In proposito, appare necessario che il Governo confermi l’effettiva disponibilità delle risorse di cui si prevede l’utilizzo e la possibilità di impiegarle senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi oggetto degli obiettivi del PNRR. Appare opportuno, inoltre, che, per quanto attiene al profilo temporale delle spese da erogare, il Governo garantisca che l’andamento degli utilizzi abbia luogo nel rispetto delle disponibilità definite, con riferimento alla suddetta linea di intervento, dal PNRR per il periodo 2024-2026.

In riferimento alla seconda modalità di copertura, si ricorda che il citato articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che le risorse allocate sul Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (capitolo 7032), siano trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri[120] per essere assegnate al Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Nel rilevare che la legge di bilancio per il 2024 prevede sul citato capitolo uno stanziamento di 69 milioni per il 2024, 48,7 milioni per il 2025 e 48,25 milioni per il 2026, si segnala l’esigenza di acquisire una conferma dal Governo in ordine all’effettiva disponibilità delle risorse di cui si prevede l’utilizzo e alla possibilità di impiegarle senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi.

 

Articolo 20, comma 2
(Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore)

Le norme inseriscono l’articolo 62-quinquies nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82[121], per stabilire che il Ministero dell'università e della ricerca trasmette all'ANIS[122], entro il 30 giugno 2025, i dati relativi ai titoli di studio conseguiti, acquisiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che il Ministero dell'università e della ricerca trasmetta all'ANIS[123], entro il 30 giugno 2025, i dati relativi ai titoli di studio conseguiti, acquisiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore. La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme. In proposito, si osserva che lo svolgimento dell’attività in questione è suscettibile di richiedere lo svolgimento non solo di attività di carattere sia amministrativo sia tecnico-informatico. Appare, dunque, necessario, in mancanza di precisazioni da parte della relazione tecnica, che il Governo chiarisca sulla base di quale ipotesi si ritiene che lo svolgimento di tali compiti possa essere effettuato in assenza di oneri per il bilancio dello Stato,

 

Articolo 20, commi da 3 a 5
(Disposizioni concernenti la società “Pago PA”)

Le norme attribuiscono i diritti di opzione per l'acquisto dell’intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società “Pago PA S.p.A.”, all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in misura non inferiore al 51 per cento, ed al fornitore del servizio universale postale, per la restante quota.

Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con le parti acquirenti e con oneri a carico delle stesse.

Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (comma 3).

Si prevede, inoltre, la disapplicazione a Pago PA dell’obbligo di utilizzo delle convenzioni-quadro, del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, della rete telematica delle transazioni nonché degli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che il trasferimento azionario previsto dal comma 3 comporterà l’integrazione, sotto il punto di vista industriale, delle attività attualmente svolte da PagoPA, IPZS e Poste Italiane S.p.A. con la finalità di rafforzamento dell’interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 3 dell’articolo 20 attribuisce i diritti di opzione per l'acquisto dell’intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società “Pago PA S.p.A.”, all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ed al fornitore del servizio universale postale. Le norme prevedono anche che il corrispettivo della cessione delle quote è determinato sulla base di una relazione giurata e che tutti gli atti connessi alle operazioni di cessione sono esenti da imposizione fiscale e da tasse. Le somme derivanti dal corrispettivo sono destinate a ridurre il debito pubblico.

Infine, il comma 5 consente a Pago PA di non utilizzare obbligatoriamente le convenzioni-quadro e gli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip.

In proposito, per quanto riguarda le operazioni di cessione non si hanno osservazioni da formulare. Analogamente, non si hanno osservazioni da formulare neppure circa l’esenzione da imposizione fiscale e da tasse delle predette operazioni, in quanto la disposizione è configurabile come rinuncia a un maggior gettito.

Per quanto riguarda invece il comma 5, considerato che Pago PA rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche e che gli strumenti Consip sono stati introdotti per ridurre le spese delle amministrazioni pubbliche, andrebbe acquisita conferma che la deroga all’utilizzo obbligatorio delle convenzioni-quadro e degli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip non sia suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Articolo 21
(
Digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti delle pubbliche Amministrazioni)

Le norme sono volte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle pubbliche amministrazioni connessi ad obiettivi definiti dalla legislazione europea[124]. A tale scopo si prevede che le pubbliche amministrazioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77[125], del supporto tecnico-operativo assicurato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A (comma 1).

A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero l, del decreto-legge n. 59 del 2021 (vedi infra) e nell'ambito del programma servizi digitali e cittadinanza digitale del PNC, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri può ricorrere, mediante apposita convenzione, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la realizzazione di progetti pilota per investimenti relativi alla definizione di modelli per la dematerializzazione degli archivi cartacei e per la digitalizzazione dei relativi processi caratterizzati da elevata replicabilità (comma 2).

Si rammenta che l'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge n. 59 del 2021 destina, nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari, al programma “Servizi digitali e cittadinanza digitale” risorse pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026.

Per le finalità previste dalle norme in esame, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. può avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, di concessionari di pubblici servizi, ivi incluse società da questi controllate, che siano, anche in relazione al relativo gruppo societario, dotati di infrastrutture fisiche e digitali già operative e capillari su tutto il territorio nazionale, e di piattaforme tecnologiche integrate caratterizzate da elevati livelli di sicurezza informatica, che siano, anche in relazione a società da questi controllate, Identity Provider e abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica ribadisce, per lo più, il contenuto delle norme. Con riferimento alle norme recate dal comma 2 - che prevedono la possibilità di impiego di risorse già stanziate a legislazione vigente dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari per la realizzazione del programma "servizi digitali e cittadinanza digitale", da parte del Dipartimento per la transizione digitale - la relazione chiarisce che l’impiego degli stanziamenti in questione è coerente con le finalità di digitalizzazione del patrimonio informativo originariamente perseguite.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni del comma 1 dell’articolo 21 prevedono che le pubbliche amministrazioni, mediante apposite convenzioni, possano avvalersi dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (IPZS) per favorire il processo di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti da esse prodotti. A tal riguardo non si formulano osservazioni dal momento che la norma conferisce una mera facoltà alle pubbliche amministrazioni che potrà essere esercitata, nell’ambito della propria discrezionalità amministrativa, solo nel rispetto dei vigenti vincoli di bilancio e che l’affidamento diretto all’IPZS, consentito dalla norma, è configurabile come affidamento a società in house, ai fini del rispetto della disciplina eurounionale sui contratti pubblici.

Si rileva, inoltre, che il comma 2 prevede che le risorse del Piano Nazionale per gli investimenti complementari destinate al programma "servizi digitali e cittadinanza digitale"[126] possano essere impiegate, dal Dipartimento per la transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la stipula di una convenzione con l'IPZS per la realizzazione di progetti pilota afferenti la dematerializzazione degli archivi cartacei. La relazione tecnica precisa che le risorse oggetto di impiego vengono dunque destinate a sostenere spese di investimento finalizzate alla digitalizzazione del patrimonio informativo ossia alle finalità per cui erano state stanziate. Alla luce di tale precisazione non si hanno rilievi da formulare posto che le norme si limitano a consentire una diversa ulteriore finalizzazione di risorse comunque già destinate a spesa e nel limite delle disponibilità.

Si rileva, infine che il comma 3 prevede che, per lo svolgimento delle attività previste nelle convenzioni stipulate ai sensi dei commi 1 e 2, l'IPZS può stipulare, a sua volta, apposite convenzioni con concessionari di pubblici servizi qualificati dal possesso di specifiche competenze tecniche. Anche in tale caso non si hanno osservazioni da formulare, trattandosi di una norma ordinamentale e di carattere facoltativo.

 

Articolo 22, comma 1, lettera a) e comma 3
(Addetti all’Ufficio per il processo)

La norma modifica specifiche disposizioni dell’articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021 in materia di addetti all’Ufficio per il processo (UPP). Prevedendo, nello specifico che:

-      il titolo di studio richiesto, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo, per la partecipazione al concorso per il reclutamento di addetti all’Ufficio per il processo, possa essere conseguito entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando, sempreché alla suddetta data sia stato superato l’ultimo esame previsto dal corso di laurea [comma 1, lettera a), n. 1];

-      il servizio prestato con merito presso l’UPP costituisce anche titolo di preferenza a parità di titoli e di merito nei concorsi indetti nelle amministrazioni dello Stato. Con specifico riguardo al servizio reso dai funzionari amministrativi per quanto attiene alla giustizia amministrativa, questo costituisce titolo di preferenza nei medesimi termini sopra evidenziati quando risulti debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato per due anni consecutivi (anziché, come previsto nell’assetto previgente, per l’intero periodo presso la sede di prima assegnazione) [comma 1, lettera a), n. 2];

-      il comma 1, lettera a), n. 2, si applica anche agli addetti all’UPP in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che queste non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, con specifico riguardo al comma 3, precisa che questo possiede natura ordinamentale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame modificano le condizioni per l’ammissione al concorso per il reclutamento di addetti all’Ufficio per il processo-UPP [comma 1, lettera a), n. 1] novellando, altresì, i criteri di valutazione del servizio prestato presso lo stesso UPP ai fini dell’accesso a concorsi (in magistratura), professioni (avvocato e notaio), scuole di specializzazione per professioni legali e per l’acceso alla magistratura onoraria, nonché, in virtù della novella in esame, anche quale titolo di preferenza nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato [comma 1, lett. a), n. 2 e comma 3]. Al riguardo non si formulano osservazioni considerato il carattere ordinamentale della norma, confermato anche dalla relazione tecnica.

 

Articolo 22, comma 1, lett. b)
(Procedure straordinarie di reclutamento presso il Ministero della giustizia)

La norma modifica il comma 11 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 80 del 2021, prevedendo che le procedure di scorrimento delle graduatorie degli idonei ivi previste, relative ai concorsi banditi dal Ministero della giustizia nell’ambito del PNRR, possano essere disposte per una o più sedi di distretto oggetto della procedura di scorrimento (uno solo dei distretti nell’assetto previgente) [comma 1, lettera b) n. 1]. Viene altresì introdotto il nuovo comma 12-quater all’articolo 14, con il quale si prevede la possibilità per il lavoratore assunto a tempo determinato presso il Ministero della giustizia ai sensi degli articoli 11 (addetto all’Ufficio per il processo) e 13 (personale di supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR) del decreto-legge n. 80 del 2021, vincitore di concorso a tempo indeterminato alle dipendenze di altra amministrazione, di differire la data di immissione in ruolo fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026, previo assenso di tale amministrazione e del lavoratore interessato [comma 1, lettera b) n. 2].

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che il comma 1, lettera b), n. 1 non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto è una misura organizzativa tesa ad efficientare le procedure di selezione del personale senza indire nuove procedure concorsuali. Il comma 1, lettera b), n. 2 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede che per il reclutamento del personale del Ministero della giustizia nell’ambito del PNRR (addetti all’Ufficio per il processo e personale di supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR) possa attingersi alle graduatorie di altri distretti oggetto di procedura [comma 1, lett. b) n. 1]. Si prevede, inoltre, che nei confronti del medesimo personale assunto a tempo determinato, che risulti vincitore di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione diversa dal Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo possa essere differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026 [comma 1, lett. b) n. 2]. Al riguardo non si formulano osservazioni prendendosi atto di quanto evidenziato nella relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle medesime disposizioni.

 

Articolo 22, comma 1, lett. c)
(Stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato presso il Ministero della giustizia)

La norma[127] introduce il nuovo articolo 16-bis nel decreto legge n. 80 del 2021. La nuova disposizione autorizza il Ministero della Giustizia, a decorrere dal 1° luglio 2026, a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, primo periodo (addetti all’Ufficio per il processo) dell’articolo 13 (personale di supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR) che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti [comma 1, lett. c), cpv. Art. 16-bis, comma 1].

Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a procedere - nel limite di 80 unità da inquadrare nell’Area dei funzionari e di 10 unità da inquadrare nell’area degli Assistenti e con corrispondente incremento della dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia amministrativa - alla stabilizzazione nei propri ruoli, previa selezione comparativa, dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, terzo periodo (addetti all’Ufficio per il processo- amministrativo) che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. Ai relativi oneri, pari ad euro 2.457.650 per il 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dal 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per il 2026 e euro 2.531.379 annui a decorrere dal 2027[128], si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali[129] [comma 1, lett. c), cpv. Art. 16-bis, comma 2].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Stabilizzazione personale a tempo determinato del Segretariato generale

della Giustizia amministrativa

(comma 1, lett. c))

 

 

 

 

 

2,5

 

 

2,5

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Stabilizzazione personale a tempo determinato del Segretariato generale

della Giustizia amministrativa – effetti riflessi

(comma 1, lett. c))

 

 

 

 

 

1,2

 

 

1,2

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione Fondo attualizzazione contributi pluriennali

(comma 1, lett. c))

 

 

 

 

 

1,3

 

 

1,3

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e riferisce quanto segue.

Con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 16-bis viene evidenziato che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la stabilizzazione del personale di cui trattasi avviene, oltre che nell'ambito dei posti disponibili in organico, nei limiti delle facoltà assunzionali dell'Amministrazione giudiziaria maturate e disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo al comma 2 del nuovo articolo 16-bis la relazione tecnica fornisce in una tabella, per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica, in cui vengono indicati i singoli elementi retributivi di dettaglio relativi al contingente indicato per le aree. Con riferimento al 2024, è prevista l’immissione in servizio, a decorrere dal l° luglio 2024.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame autorizza il Ministero della Giustizia, a decorrere dal 1° luglio 2026, a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato quali addetti all’Ufficio per il processo e in qualità di personale di supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico [comma 1, lett. c), cpv. Art. 16-bis, comma 1]. Al riguardo, non si formulano osservazioni posto che, come espressamente previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, tali stabilizzazioni vengono disposte nell’ambito nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali. Con la medesima decorrenza il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a procedere alla stabilizzazione - nel limite di 80 unità nell’Area dei funzionari e di 10 unità nell’area Assistenti – degli addetti all’Ufficio per il processo- amministrativo in servizio alla data del 30 giugno 2026. I relativi oneri sono indicai pari ad euro 2.457.650 per il 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dal 2027, ai quali si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto sono quantificati pari a euro 1.265.690 per il 2026 e a euro 2.531.379 annui a decorrere dal 2027 [comma 1, lettera c), cpv. Art. 16-bis, comma 2]. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla stima dei suddetti oneri, alla luce dei dati e dei parametri utilizzati dalla relazione tecnica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente il comma 1, lettera c), capoverso Art. 16-bis, comma 2, dell’articolo 22 fa fronte agli oneri derivanti dall’attuazione della novella legislativa ivi recata, pari a 2.457.650 euro per l’anno 2026 e a 4.915.299 euro a decorrere dal 2027, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In proposito, si osserva che la disposizione in commento provvede alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall’utilizzo delle medesime risorse, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1.265.690 euro per l’anno 2026 e a 2.531.379 euro annui a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Nel ricordare che tale Fondo, nell’ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, presenta una dotazione in termini di sola cassa pari a 206.601.989 euro per l’anno 2024, a 267.994.460 euro per l’anno 2025 e a 342.240.668 per l’anno 2026, si rileva l’esigenza che il Governo confermi l’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate, considerando anche che se ne prevede la riduzione in via permanente a decorrere dall’anno 2026, e fornisca rassicurazioni in ordine al fatto che la riduzione prevista dalla disposizione in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le medesime risorse sono preordinate ai sensi della legislazione vigente, considerando anche gli altri utilizzi previsti dal provvedimento in esame.

 

Articolo 22, comma 2
(Assunzione di personale presso il Ministero della giustizia)

La norma proroga al biennio 2024-2025 l’autorizzazione per il Ministero della giustizia all’assunzione a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale, prevista per il biennio 2023-2024, dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2023. Per l’espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 935.200 per il 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia[130] (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Prove concorsuali per l’assunzione di settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale presso il Ministero della Giustizia) (comma 2)

0,9

 

 

0,9

 

 

0,9

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia

(comma 2)

0,9

 

 

0,9

 

 

0,9

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e quantifica le spese relative all'espletamento delle procedure concorsuali, nei termini indicati in via prudenziale nella tabella seguire.

(euro)

Spesa

2024

Locazione locali

560.000

Commissioni e vigilanza

93.800

Adeguamento norme sicurezza e sanitarie

140.000

Cancelleria e stampati

11.200

Assistenza Aula

130.200

Totale

935.200

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame proroga al biennio 2024-2025 l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale, nei limiti della vigente dotazione organica, già prevista in favore del Ministero della giustizia, con riguardo al biennio 2023-2024, dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2023. A tal fine, per far fronte alle spese per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali viene autorizzata la spesa di euro 935.200 per il 2024 (comma 2). Al riguardo non si formulano osservazioni alla luce degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare la congruità dell’importo della spesa autorizzata.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 22 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma, pari a 935.200 euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023, che presenta una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Nel segnalare che il predetto Fondo è iscritto sul capitolo 1544 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, non si hanno osservazioni da formulare, giacché da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che un importo pari a quello indicato dalla disposizione in esame è stato accantonato sul citato capitolo in coincidenza con la data di pubblicazione del presente decreto[131].

 

Articolo 22, comma 4
(Disposizioni n materia di procedure concorsuali per assunzioni presso l’Ufficio per il processo)

La norma, per l’espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni dei profili professionali di cui all’articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021 (addetti all’Ufficio del processo-UPP) autorizza l’utilizzo di una quota pari a euro 2.350.000 delle risorse[132] non utilizzate per l’attività di formazione di tutto il personale a tempo determinato assunto e destinato all’UPP afferenti all’investimento M1C1-1.8 (“Capitale umano e Ufficio per il Processo”). Tale quota di risorse è finalizzata ad incrementare per il 2024 le risorse residue destinate all’espletamento delle procedure concorsuali previste dall’articolo 14, comma 13, del medesimo decreto-legge n. 80 del 2021 per il reclutamento di addetti UPP (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che, sulla base del rendiconto a saldo della precedente procedura concorsuale per il reclutamento di addetti UPP recentemente presentato da Formez PA, la spesa totale finale in capo a questa Amministrazione è stata pari a 1.975.534,66 euro; la stima, alla data odierna, delle risorse residue dei fondi stanziati all’articolo 16 del decreto-legge n. 80 del 2021 è pari ad euro 1.647.286,34. La relazione tecnica evidenzia che tali risorse residue disponibili non saranno sufficienti a garantire la copertura finanziaria della procedura di reclutamento di circa n. 4.000 addetti UPP; ciò in quanto la spesa principale è connessa al numero dei partecipanti e al costo per l’allestimento della procedura, notevolmente aumentato, quest’ultimo, rispetto a quello sostenuto per la prima procedura, come comunicato recentemente da Formez PA (il costo del global service attualmente è di 39,60 euro a postazione in caso di sede unica e di 49,50 euro in caso di multi-sede). Allo stato attuale, infatti, si stima un piano dei costi della nuova Convenzione pari a circa euro 4.000.000 e con un fabbisogno incrementale di risorse all'incirca di euro 2.350.000, maggiore rispetto alla proposta presentata nel CID; tale stima si basa sull’ipotesi di un costo per servizi relativi alle prove selettive così quantificato: n. partecipanti 60.000; costo per postazione con procedura multisede 49,50 euro + IVA 22 per cento; spese per personale interno ed esterno Formez PA 215.000 euro.

Di seguito il piano dei costi stimato per la nuova Convenzione:

 

 (euro)

Spesa

Costi Convenzione n. 4000 AUPP

Progettazione intervento

2.700

Servizi per la ricezione delle domane e l’acquisizione dei test

80.000

Servizi per le prove selettive per 4000 AUPP

3.838.400

Attività e servizi trasversali

30.000

Totale Costi selezione

3.951.100

Costi generali

45.000

Totale generale

3.996.100

 

Sulla base dell’importo sopra indicato di euro 3.996.100, a fronte di risorse residue indicate in euro 1.647.286,34, il fabbisogno stimato risulterà pertanto pari ad euro 2.348.813,66 (3.996.100-1.647.286,34).

 

La relazione tecnica evidenzia, altresì, che la partecipazione alla procedura concorsuale prevede il pagamento di un contributo di euro 10 per ciascun candidato, in relazione al quale è possibile determinare in circa 600.000 euro il gettito complessivo, che può essere utilizzato a parziale copertura delle spese del concorso in applicazione delle vigenti disposizioni normative.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame autorizza l'utilizzo di una quota pari ad euro 2.350.000 delle risorse non utilizzate per l'attività di formazione del personale a tempo determinato assunto e destinato all’Ufficio per il Processo-UPP [di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 80 del 2021 e afferenti all’investimento M1C1-1.8 (“Capitale umano e Ufficio per il Processo”)] per incrementare per il 2024 le risorse residue (indicate dalla relazione tecnica in euro 1.647.286,34) destinate nell’assetto previgente all'espletamento delle procedure concorsuali previste dall'articolo 14 del medesimo decreto-legge per il reclutamento di addetti UPP. Al riguardo, pur non avendo osservazioni da formulare in merito alla quantificazione del suddetto fabbisogno finanziario, alla luce dei dati forniti dalla relazione tecnica, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo volta a confermare che le attività di formazione del personale dell’Ufficio del processo che verrà assunto nel quadro degli interventi attuativi dell’obiettivo PNRR cui fa riferimento l’investimento M1C1-1.8, possano essere svolte nei limiti delle relative risorse come risultanti dall’intervento normativo in esame.

 

Articolo 22, commi da 5 a 7
(Disposizioni in materia di Albo dei periti presso il tribunale)

La norma novella l’articolo 67 del decreto legislativo n. 271 del 1989 (disp. att. c.p.p.) al fine di prevedere che, tra le categorie professionali obbligatoriamente previste nell’albo dei periti costituito presso ciascun tribunale, debba rientrare anche quella degli esperti in trascrizione. Viene, altresì, introdotto il comma 5-bis nel citato articolo 67 che dispone che le ulteriori categorie dell’albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con i Ministri dell’economia e delle imprese e del made in Italy (comma 5). Nelle more dell’adozione del suddetto decreto le ulteriori categorie dell’albo dei periti e i settori di specializzazione di ciascuna categoria sono quelli riportati in specifiche disposizioni[133] indicate dalla norma, ove compatibili (comma 6). Viene, infine, previsto l’aggiornamento, a cura del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, delle specifiche tecniche per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo dei periti presso il tribunale per i procedimenti penali nonché per la loro tenuta, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 16-novies del decreto-legge n. 179 del 2012 (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che, dal punto di vista finanziario, le previsioni contenute nei commi 5, 6 e 7 non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene, inoltre, precisato che il portale per l’iscrizione e la gestione con modalità telematiche, dell’albo dei consulenti tecnici e dei periti presso il tribunale, secondo quanto previsto dall’articolo 16-novies del decreto-legge n. 179 del 2012 è già pienamente operativo e funzionante.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame recano disposizioni in materia di categorie e settori di specializzazione dei periti iscritti nell’apposito Albo istituito presso il tribunale. Al riguardo, non si formulano osservazioni stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle norme, confermata anche dalla relazione tecnica. Si prende atto, in particolare, di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla piena operatività e funzionalità del portale telematico dell’albo dei consulenti tecnici e dei periti presso il tribunale, previsto dall’articolo 16-novies del decreto-legge n. 179 del 2012.

 

Articolo 23
(Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR)

La norma prevede che il Ministero della giustizia rilevi, per ciascun ufficio giudiziario, la percentuale di riduzione dei procedimenti civili pendenti per ciascuna delle annualità di attuazione del PNRR e proceda all’individuazione dei corrispondenti obiettivi annuali (comma 1). Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Ministero della giustizia può individuare una quota delle risorse di cui all’investimento M1C1 - 1.8. del PNRR, (Capitale umano e Ufficio per il Processo) comprensiva degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, da destinare all’incremento del Fondo risorse decentrate del personale amministrativo del Ministero della Giustizia (comma 2). Tali risorse sono corrisposte al personale amministrativo degli uffici giudiziari che riducono i procedimenti civili pendenti, in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e sulla base dei criteri previsti dalla contrattazione integrativa, nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo. L’eventuale quota di risorse non attribuibile al personale in base ai predetti criteri è versata dal Ministero della giustizia in favore dei conti correnti di tesoreria di cui all’articolo 1, comma 1038, della legge n. 178 del 2020 (comma 3). La quota parte di risorse individuate dal Ministero della giustizia per le finalità di cui al comma 2 è versata, negli anni 2024 e 2025, dai suddetti conti correnti di tesoreria all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della Giustizia (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che questa non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto si limita a riconoscere al Ministero della giustizia l’opportunità di destinare quota parte delle risorse già stanziate a valere sulla Misura PNRR M1C1 - 1.8, al personale amministrativo del Ministero medesimo sotto forma di incentivo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame prevede che il Ministero della giustizia, rilevata, per ciascun ufficio giudiziario, la percentuale di riduzione dei procedimenti civili pendenti per ciascuna annualità di attuazione del PNRR e definiti i corrispondenti obiettivi annuali, possa individuare, per ciascuno degli anni 2024 e 2025 una quota delle risorse concernenti l’investimento M1C1 - 1.8. del PNRR (Capitale umano e Ufficio per il Processo) comprensiva degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, da destinare all’incremento del Fondo risorse decentrate del personale amministrativo dello stesso Ministero; ciò al fine di corrispondere le medesime risorse al personale amministrativo degli uffici giudiziari che riducono i procedimenti civili pendenti, in relazione al conseguimento dei suddetti obiettivi e sulla base dei criteri previsti dalla contrattazione integrativa, nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo. Al riguardo si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni.

 

Articolo 24
(Disposizioni in materia di reclutamento dei magistrati tributari)

 

Normativa vigente. Il comma 10 dell’articolo 1 della legge n. 130 del 2022, che in materia di giustizia tributaria ha novellato specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 545 del 1992 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria), ha autorizzato ad assumere 100 unità di magistrati tributari per il 2023, nonché le seguenti ulteriori unità di magistrati tributari: nel 2024, le unità di magistrati non assunte ai sensi del precedente periodo, aumentate di 68 unità; nel 2026, 204 unità; nel 2029, 204 unità.

La norma inserisce i commi 10-bis e 10-ter all’articolo 1 della legge n. 130 del 2022 (comma 1). Il nuovo comma 10-bis, in particolare prevede che, nell’ambito delle facoltà assunzionali dei magistrati tributari previste dal comma 10 (sopra descritto) del medesimo articolo 1, il Ministero dell’economia bandisce per il 2024 un concorso per il reclutamento di 68 unità di magistrati, aumentate delle unità non assunte ai sensi del comma 10, primo periodo della medesima disposizione.

La procedura concorsuale è articolata in una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale. La prova preselettiva, che può avere luogo anche in sedi decentrate, è realizzata con l’ausilio di strumenti informatizzati. Il Ministero dell’economia può avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l’organizzazione della preselezione, di Enti, aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane.

Il successivo comma 10-ter precisa, tra l’altro, che la Commissione di concorso di cui all’articolo 4-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992 è nominata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande con decreto del Ministro dell’economia e che, per quanto non espressamente previsto nel presente comma, si applica la disciplina di cui agli articoli 4 e seguenti del medesimo decreto legislativo, in quanto compatibile.

Si evidenzia che l’articolo 4-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dall’articolo 18, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 75 del 2023 prevede che la Commissione di concorso in materia di giustizia tributaria sia composta da 29 componenti.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Procedura concorsuale per il reclutamento 68 unità di magistrati tributari[134]

(comma 1)

0,8

 

 

0,8

 

 

0,8

 

 

Maggiori entrate extra tributarie

 

Somme versate dai candidati a titolo di contribuzione per le spese di svolgimento del Concorso

(comma 1)

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che in ordine agli oneri stipendiali derivanti dall’assunzione delle suddette unità di magistrati, non si rilevano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che il numero delle unità da reclutare è determinato nell'ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate per il 2024.

Gli oneri di spesa da sostenere per lo svolgimento delle prove concorsuali sono stimati pari a 2.186.150 euro, di cui 1.729.150 nel 2024 e 457.000 nel 2025.

Sul punto la relazione tecnica evidenzia che la Commissione esaminatrice, composta da 29 unità, è nominata ai sensi dell'articolo 4-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992. Ai commissari è necessario corrispondere i rimborsi delle trasferte che gli stessi devono sostenere per raggiungere la sede di Roma di svolgimento delle prove, oltre ai compensi da liquidare ai sensi del DPCM 24 aprile 2020. La norma, inoltre, consente al Ministero dell’economia di avvalersi, per lo svolgimento della prova preselettiva, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane, ai fini della predisposizione e formulazione dei quesiti nonché per l'organizzazione della prova preselettiva stessa. La proiezione dei costi è stata determinata prendendo in considerazione gli analoghi costi sostenuti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) per lo svolgimento, nel 2022, della prova preselettiva concernente il reclutamento di personale dirigenziale, alla quale hanno partecipato oltre 21.000 candidati. Nella tabella successiva sono riportati i costi stimati per lo svolgimento delle prove previste dalla procedura di cui al comma 10-bis, considerando la partecipazione di circa 20.000 candidati alla prova preselettiva e, prudenzialmente, di circa 800-1.000 candidati alle due prove scritte e alla prova orale. In ordine ai rimborsi di trasferta da liquidare ai 29 componenti della Commissione esaminatrice, si ipotizza una partecipazione effettiva media alle sedute di 17 unità, con la conseguenza che la stima prevista è pari a 594.150 euro per sei mesi di lavoro svolto in modo continuativo nel 2024. L’importo dei compensi da liquidare ai medesimi commissari, ai sensi del DPCM 24 aprile 2020, è stimabile in complessivi 457.000 euro, tenuto conto degli importi massimi previsti dall’articolo 4 del medesimo decreto e degli oneri di legge a carico dell'amministrazione. Tale importo ricomprende anche le indennità corrisposte a 683 unità di segreteria di supporto alla Commissione di esame e alle relative sottocommissioni di cui all’articolo 4-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992. Inoltre, detti compensi verranno erogati a conclusione della procedura, ossia presumibilmente nel 2025. Con riguardo ai costi riferiti alla vigilanza svolta dal personale amministrativo, si ipotizza la presenza nelle tre giornate di svolgimento della prova preselettiva e delle due prove scritte di 100 unità per ciascuna prova; ne consegue che il costo stimato è pari a 15.000 euro (100 unità X 3 giornate X 50 euro) ai quali è necessario sommare gli oneri a carico del datore di lavoro.

 

(euro)

Costi stimati per lo svolgimento delle prove concorsuali

 

Competenza

Cassa 2024

Cassa 2025

Servizi organizzativi prova preselettiva

970.000

970.000

 

Locazioni locali prove scritte

90.000

90.000

 

Carta, stampati, cancelleria

10.000

10.000

 

Facchinaggio

15.000

15.000

 

Sorveglianza e schermatura radioelettrica

30.000

30.000

 

Commissione esaminatrice (trasferte e compensi)

1.051.150

594.150

457.000

Personale amministrativo di sorveglianza

20.000

20.000

 

Totale oneri

2.186.150

1.729.150

457.000

 

La relazione tecnica precisa che, al fine di favorire il contenimento dei costi, l'importo della spesa relativa ai servizi organizzativi della prova preselettiva è stato calcolato sull'ipotesi di svolgimento della prova stessa in due distinte sessioni nell'arco della stessa giornata, una al mattino e una nel pomeriggio; ciò consente, infatti, di prevedere la configurazione di un numero di postazioni informatiche per lo svolgimento della prova di cui trattasi pari alla metà dei candidati, anziché di un numero pari a quello di tutti i candidati che svolgono la prova in contemporanea. Per quanto riguarda le prove scritte, è stato stimato il costo della locazione di un locale idoneo ad ospitare circa 1.000 candidati per tre giornate, una per la consegna/controllo dei codici e due per l’effettivo svolgimento delle prove stesse; a tale costo è necessario sommare le correlate spese di facchinaggio, schermatura e cancelleria. Per la prova orale, invece, non vi sono costi organizzativi e di logistica da sostenere, atteso che la sede di svolgimento della prova stessa potrà essere agevolmente individuata nell'ambito delle sedi risultanti già nella disponibilità dell'amministrazione. È da considerare, inoltre, che ogni candidato è tenuto alla corresponsione dell'importo di euro 50 al momento della presentazione della domanda, a titolo di contribuzione per le spese di svolgimento del concorso; per tale motivo, l'ammontare complessivo delle relative entrate è stimabile in euro l.000.000 (20.000 candidati x 50 euro).

Con particolare riguardo alle spese connesse ai componenti della Commissione esaminatrice pari a 1.051.150 euro, la relazione tecnica evidenzia che le spese di missione siano stimabili in 594.150 euro mentre i compensi ad essi spettanti siano pari a 457.000.

In ordine alle spese di missione, sono stati stimati:

• 17 unità medie ipotizzate con una presenza settimanale costante per sei mesi del 2024;

• un costo medio settimanale per ciascun commissario pari a 1.165,00 euro, che tiene conto dei costi di pernottamento pari a 560 euro (4 notti), viaggi a/ r di 300 euro e pasti pari a 305 euro (61 euro X 5 gg);

• il costo complessivo di 594.150 euro, determinato dal suddetto costo medio settimanale pro capite di 1.165 euro moltiplicato per 17 unità per circa 30 settimane di lavoro della Commissione nel 2024.

Per quanto concerne il costo relativo al compenso previsto per i 29 componenti della Commissione stimato in 457.000 euro, si fa presente che lo stesso è stato determinato tenuto conto degli ammontari massimi previsti dal DPCM 24 aprile 2020, che prevede una diversa remunerazione in funzione del ruolo svolto nella commissione, della tipologia di personale selezionato e del numero dei candidati.

Pertanto, tenuto conto che:

• il compenso previsto per il Presidente è pari a 11.000 euro (10.000 euro aumentato del 10 per cento);

• il compenso previsto per i commissari è pari a 10.000 euro;

• il compenso per i segretari è pari a 8.000 euro (10.000 euro ridotti del 20 per cento),

la relazione tecnica ritiene che il costo complessivo sia pari a 11.000 euro (1 presidente) + 280.000 euro (10.000 X 28 unità di commissari) + 48.000 euro (8.000 X 6 unità di segretari), ossia 339.000 euro a cui vanno aggiunti 5.000 euro per i membri della commissione aggiunti per lo svolgimento della prova orale in lingua straniera, per un totale di 344.000 euro. A tale importo vanno sommati gli oneri a carico dell'amministrazione riguardanti l’IRAP all’8,5 per cento e gli oneri previdenziali, che in via prudenziale sono stati previsti nella misura massima del 24,2 per cento, per un totale di circa 457.000 euro complessivi.

 

Ciò premesso, in considerazione della richiamata previsione di entrata, per il 2024, pari a euro l.000.000 in relazione al contributo per la partecipazione al concorso versato dai candidati, nonché dello stanziamento di bilancio previsto a legislazione vigente sul pertinente capitolo di spesa del 2024, pari a 891.000 euro, si ritiene che dall'applicazione della presente disposizione:

• per il 2024, non sono previsti maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le entrate previste nel medesimo anno pari a 1.891.000 euro (1.000.000 euro di entrate + 891.000 euro di stanziamento di bilancio) risultano superiori al flusso di cassa dei costi stimati, pari a 1.729.150 euro, come individuato nella tabella;

• per il 2025, non sono previsti maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che il relativo flusso di cassa dei costi stimati, pari a 457.000 euro, risulta coperto dall'importo già stanziato in bilancio nel medesimo anno, pari a 891.000 euro. Resta fermo che le somme residue pari a 434.000 euro saranno utilizzate per lo svolgimento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni di magistrati tributari per il 2026, cosi come previsto dalla legge n. 130 del 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame prevede che il Ministero dell’economia bandisca per il 2024 un concorso per il reclutamento di 68 unità di magistrati tributari nell’ambito delle relative facoltà assunzionali previste dal comma 10 dell’articolo 1 della legge n. 130 del 2022, aumentate delle unità non assunte ai sensi del primo periodo del medesimo comma 10. La relazione tecnica afferma che, in ordine agli oneri stipendiali derivanti da tali assunzioni, non si rilevano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che il numero delle unità da reclutare è determinato nell'ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate per il 2024. Peraltro, si osserva che il testo vigente del summenzionato comma 10, al secondo periodo, già autorizza, per il 2024, le assunzioni non effettuate con riferimento a quelle autorizzate per il 2023 dalla medesima norma al primo periodo (100 unità), aumentate di 68 unità. Tanto premesso non si formulano osservazioni.

La relazione tecnica stima, altresì, la spesa da sostenere per lo svolgimento delle prove concorsuali, in misura pari a complessivi euro 2.186.150, di cui euro 1.729.150 riferiti al 2024 ed euro 457.000 al 2025. A tale spesa si farà fronte, in base a quanto riferito dalla relazione tecnica, in condizioni di neutralità finanziaria, in considerazione della previsione delle entrate per il 2024 (pari a euro l.000.000) derivanti dal contributo a carico dei candidati previsto per la partecipazione al concorso, nonché del vigente stanziamento di bilancio sul pertinente capitolo di spesa del 2024, pari a euro 891.000[135]. La relazione tecnica evidenzia che, anche con riguardo al 2025, non sono previsti maggiori oneri di spesa a carico della finanza pubblica, tenuto conto che il relativo flusso di cassa dei costi stimati, pari a 457.000 euro, risulta coperto dall'importo già stanziato in bilancio nel medesimo anno, pari a 891.000 euro, precisando che le somme residue pari a 434.000 euro saranno utilizzate per lo svolgimento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni di magistrati tributari per il 2026, cosi come già previsto dalla legge n. 130 del 2022.

Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione che consentono di confermare gli importi della spesa stimata per le procedure concorsuali in riferimento; peraltro, si evidenzia che tali parametri appaiono coerenti con quelli impiegati dalla relazione tecnica allegata alla citata legge n. 130 del 2022, e a quelli riportati dalla relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 75 del 2023 che ha incrementato [articolo 18, comma 2, lettera c)] il numero dei componenti della Commissione di concorso (portandola a 29) previsto dal decreto legislativo n. 545 del 1992 (articolo 4-quater).

 

Articolo 25
(Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi)

Le norme apportano modifiche alla disciplina del pignoramento presso terzi contenuta nel codice di procedura civile e nelle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. Scopo dell’intervento, secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, è quello di ridurre la durata delle procedure in chiave di efficientamento.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse, stante la loro natura procedurale, non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica. La relazione tecnica precisa che agli adempimenti previsti a carico degli uffici giudiziari ed eventualmente in capo ai soggetti creditori pubblici, nei limitati casi in cui questi agiscano nell'ambito delle procedure di esecuzione ordinarie, può provvedersi nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame apportano modifiche alla disciplina del pignoramento presso terzi contenuta nel codice di procedura civile e nelle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. Stante la natura procedimentale delle disposizioni non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 26
(Disposizioni in materia di Casellario giudiziale)

La norma dispone specifiche modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.

In particolare, la norma novella:

·         il quadro delle definizioni individuato dall’articolo 2, comma 1, del suddetto Testo Unico, prevedendo, tra l’altro, la modifica della definizione di “casellario giudiziale” inteso non più quale registro nazionale ma quale “base dati” di interesse nazionale[136] contenente l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati. Viene, inoltre, precisato che la definizione di “ufficio centrale” presso il Ministero della giustizia, che ha competenze nella materia del Testo Unico, è riferita all’ufficio presso la Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia. Sono altresì, aggiunte le nuove definizioni di “Piattaforma digitale nazionale dati (PDND)” e di DGSIA (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale, l’analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia (comma 1, lettera a));

·         l’articolo 28 del Testo Unico recante la disciplina dei certificati richiesti da amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi, prevedendo, nello specifico che il certificato generale debba essere rilasciato dall’ufficio locale del casellario anche nel caso in cui l’istante non sia stato ancora accreditato alla Piattaforma digitale nazionale dati[137] (PDND) (comma 1, lettera b));

·         l’articolo 39 del Testo Unico prevedendo che la consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini dell'acquisizione dei certificati avvenga mediante accreditamento alla PDND, precisando che, nelle more dell’accreditamento, la consultazione continui ad avvenire, come previsto nell’assetto già vigente, previa stipula di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste ultime (comma 1, lett c));

·         l’articolo 42 del Testo Unico prevedendo che le regole tecniche di funzionamento del sistema vengano stabilite con provvedimento del Direttore generale della DGSIA (con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia nell’assetto già vigente). Inoltre, viene previsto che il decreto ministeriale con il quale vengono fissate le regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari giudiziali europei debba essere adottato anche sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale (comma 1, lettera d));

·         l’articolo 43 del Testo Unico prevedendo che le regole tecniche che consentono l’adozione di un codice identificativo attraverso l’utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il Ministero dell'interno, vengano stabilite con provvedimento del Direttore generale della DGSIA (con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia nell’assetto già vigente), (comma 1, lettera f)).

Viene, inoltre, introdotto il nuovo articolo 42-bis che prevede che la gestione informatica del sistema del casellario è riservata a DGSIA, ferme restando le competenze dell’Ufficio del casellario centrale. La norma introdotta precisa, altresì, le competenze della DGSIA (comma 1, lettera e)).

Le suddette competenze concernono: la raccolta e la conservazione dei dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni; la raccolta e la conservazione dei dati immessi nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell’anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; la conservazione dei dati raccolti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l’immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi; la conservazione a fini statistici, in modo anonimo, dei dati eliminati; la gestione delle modalità tecniche di funzionamento del sistema relative all’iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici; l’adozione delle iniziative tecniche necessarie per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell’anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; la cura dell’accreditamento alla PDND della base dati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti, dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell’anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto dell’articolo, ne illustra le finalità e riferisce che sotto il profilo finanziario, l’intervento normativo in esame rientra fra le attività di digitalizzazione del settore giustizia in ottica di raggiungimento degli obiettivi del PNRR e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La gestione tecnico-informatica del sistema del casellario viene infatti affidata in via esclusiva alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento della transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione, che la svolgerà nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia a legislazione vigente, compresi eventuali ulteriori interventi di implementazione e aggiornamento che potranno essere garantiti attraverso le risorse finanziarie destinate alla digitalizzazione del settore giustizia.

La relazione tecnica reca, altresì, le seguenti precisazioni. L’intervento normativo in esame rientra fra le attività di digitalizzazione del settore giustizia, in ottica di raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Tanto premesso, al comma l, lettera a) sono introdotte modifiche all'articolo 2 del citato Testo unico, modifiche che si sono rese necessarie in conseguenza dell'introduzione, da parte del decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell’amministrazione digitale-CAD), del concetto di “base dati” e della “base dati di interesse nazionale”, tra cui rientra espressamente il casellario giudiziale [articolo 60, comma 3-bis, lettera d), CAD]. Le modifiche all'articolo 2 tengono poi conto della novità costituita dalla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Si è reso necessario, quindi, distinguere chiaramente le funzioni amministrative dell'ufficio del casellario centrale, incardinato presso il Dipartimento per gli affari di giustizia, da quelle tecniche che, all’interno del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione, sono riconosciute alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (articolo 4, comma 4, del DM 13 agosto 2022). Al comma l, lettera b), in ragione dell’introduzione, quale modalità di consultazione del casellario da parte delle amministrazioni, della PDND, viene modificato l’articolo 28, comma 6, lettera b), del Testo unico, prevedendo, fra i casi in cui il certificato generale viene rilasciato dall’ufficio locale, anche quello in cui l’istante ancora non sia stato accreditato alla PDND.

Al comma 1, lettera c), si modifica l’articolo 39 del Testo unico che è stato integralmente rivisto, alla luce della sopravvenuta normativa del CAD sulla PDND, che è strumento esclusivo per la consultazione delle basi dati tra le pubbliche amministrazioni. In attesa dell’accreditamento sulla PDND, assume natura transitoria la vigente disciplina costituita dal sistema di consultazione CERPA, che è improntata alla stipula di singole convenzioni tra ciascuna pubblica amministrazione e il Ministero della giustizia. Resta ferma la disciplina attuale prevista dal comma 6 dell'articolo 42, con riguardo alla consultazione da parte dell'Autorità giudiziaria. Al comma l, lettera d), si modifica l’articolo 42 del Testo Unico, modifica che si è resa necessaria in conseguenza del ruolo tecnico riconosciuto oggi alla DGSIA (articolo 4, comma 4, del DM 13 agosto 2022).

Il comma l, lettera e), introduce, dopo l’articolo 42 del Testo Unico, l’articolo 42-bis, al fine di chiarire che la gestione informatica del sistema del casellario è riservata a DGSIA (ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del DM 13 agosto 2022), ferme le competenze dell’ufficio centrale. Da ultimo, il comma l, lettera f) modifica l'articolo 43, con l'obiettivo di ribadire che la DGSIA è competente all’adozione delle regole tecniche in materia di casellario.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame reca talune modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (DPR n. 313 del 2002) prevedendo, in particolare, che la gestione tecnico-informatica del sistema del casellario, ferme restando le competenze dell’Ufficio del casellario centrale, sia riservata alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del Dipartimento per la transizione digitale, l’analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia [comma 1, lettera e)]. Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce di quanto affermato dalla la relazione tecnica che, nel confermare che l’intero articolo non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con specifico riguardo al comma 1, lettera e), riferisce che la gestione tecnico-informatica del sistema del casellario verrà svolta dalla DGSIA nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia a legislazione vigente, compresi eventuali ulteriori interventi di implementazione e aggiornamento che potranno essere garantiti attraverso le risorse finanziarie destinate alla digitalizzazione del settore giustizia.

 

Articolo 27
(Disposizioni in materia di giustizia riparativa)

 

La norma modifica gli articoli 92 e 93 del decreto legislativo n. 150 del 2022 in materia di giustizia riparativa.

In particolare la norma differisce al 31 dicembre 2023 i termini previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 92 del suddetto decreto legislativo che, nel testo previgente rispettivamente avevano previsto che:

·        la Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il 30 giugno 2023, dovesse provvedere alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici [comma 1, lett. a), n. 1];

·        la Conferenza locale dovesse valutare l’esperienza maturata nell’ultimo quinquennio (ora: nel quinquennio precedente il 31 dicembre 2023) dai summenzionati soggetti, nonché della coerenza delle prestazioni dagli stessi erogate con quanto disposto da specifiche disposizioni del decreto legislativo [comma 1, lett. a), n. 2].

È, altresì, differito dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 il termine, recato dal comma 1 dell’articolo 93, entro il quale i summenzionati soggetti devono risultare in possesso di specifici requisiti[138] per l’esercizio del relativo servizio (comma 1, lett. b))

Alle norme oggetto di differimento non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica riferisce che l'articolo in esame reca modifiche agli articoli 92 e 93 del decreto legislativo n. 150 del 2022, introducendo un differimento delle disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa.

Il differimento è reso necessario per dare effettiva applicazione alle disposizioni introdotte con il decreto legislativo n. 150 del 2022, stante l’esigenza di intervenire in modo organico per realizzare la nuova organizzazione dei servizi riguardanti la giustizia riparativa. Le disposizioni contenute nell’articolo in commento hanno natura ordinamentale e, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame reca modifiche agli articoli 92 e 93 del decreto legislativo n. 150 del 2022, introducendo un differimento di disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Al riguardo non si formulano osservazioni, stanti la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma - rilevate anche dalla relazione tecnica - e considerato, altresì, che alle norme oggetto di differimento non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 28
(Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati dal PNRR)

Le norme prevedono che, nelle more dell'aggiornamento sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete ferroviaria italiana S.p.A. in relazione al periodo programmatorio 2022-2026, approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e Io sviluppo sostenibile (CIPESS), con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda alla rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C l del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, al fine di consentirne l'immediata realizzazione. Con il medesimo decreto si provvede altresì alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da finalizzare nell'ambito dell'aggiornamento per l'anno 2024 del contratto di programma parte investimenti.

.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame mirano a garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, nelle more dell’aggiornamento del contratto di programma, parte investimenti, sottoscritto con Rete ferroviaria italiana S.p.A.

Ai suddetti fini, si sintetizzano di seguito i cambiamenti concordati con la Commissione europea e il Consiglio dell’Unione Europea, che la norma in esame mira a recepire:

 

M3C1 I.1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci

 

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE euro 3.853 MLN (- euro 787 MLN)

Eliminazione di alcuni lotti della linea Napoli-Bari (Orsara-Bovino, Napoli-Cancello e Cancello-Frasso) e della Palermo-Catania (Bicocca-Catenanuova, Caltanissetta Xirbi-Lercara ed Enna-Caltanissetta Xirbi)

 

M3C1 I.1.2 Linee di collegamento ad Alta Velocità con l’Europa nel Nord

 

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE euro 8.730 MLN (+ euro 159,9 MLN)

Eliminazione dell’intervento relativo alla Circonvallazione di Trento (- 930 milioni)

Aumento della dotazione di risorse PNRR alla tratta Brescia Verona Vicenza (bivio) per 800 milioni di euro.

Aumento della dotazione di risorse PNRR alla tratta Terzo Valico dei Giovi per 290 milioni di euro

 

M3C1 I.1.3 Connessioni diagonali

 

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE euro 888 MLN (- euro 692,2 MLN)

Eliminazione della linea "Roma-Pescara”

Gli interventi di velocizzazione delle linee Orte-Falconara e Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia per 60 km sono confluiti in una nuova misura (M3C1-1.9)

 

M3C1 I.1.4 Sviluppo del sistema di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)

 

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE euro 2.466 MLN (- euro 504 MLN)

Riduzione del target finale (da 3.400 km a 2.785 km).  A tale modifica del target corrisponde una riduzione della dotazione finanziaria

 

M3C1 I.1.5 Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE euro 2.970,4 MLN (invariata)

Eliminazione dell’indicazione del numero dei singoli interventi da realizzare e al contempo è stata modificata la descrizione delle macro-tratte oggetto di potenziamento.

 

M3C1 I.1.6 Potenziamento delle linee regionali – Miglioramento delle ferrovie regionali (Gestione RFI)

 

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE euro 936 MLN (invariata)

Riduzione del target finale (da 680 Km a 646 Km)

 

M3C1 I. 1.7 Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE euro 2.400 MLN (invariata)

Modifiche con riferimento alla descrizione delle singole linee oggetto della misura.

 

M3C1 I.1.8 Miglioramento delle stazioni ferroviarie del Sud

 

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE euro 345 MLN (- euro 355 MLN)

Riduzione delle risorse finanziarie a parità di target (a seguito di un aggiornamento del costo degli interventi presentato da RFI)

 

M3C1 I.1.9 Connessioni interregionali (NUOVO)

 

DOTAZIONE FINANZIARIA euro 203 MLN

Soggetto attuatore: RFI

Inserimento di una nuova misura in cui sono confluiti gli interventi di velocizzazione presenti nelle misure relative all’alta velocità e alle connessioni diagonali (linee Milano-Genova, Palermo-Catania, Battipaglia-Potenza e Orte Falconara) con risorse pari euro 203 mln di euro;

Inserimento di due target M3C1-23 e M3C1-24 relativi al completamento di 70 km al T4/2025 e di un totale di 221 km al T2/2026.

 

La norma, limitandosi a prevedere, da un lato, la rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 8 dicembre 2023 che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, e, dall’altro, alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del Piano per la ripresa e la resilienza per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da finalizzare nell’ambito dell’aggiornamento per l’anno 2024 del contratto di programma – parte investimenti, sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete ferroviaria italiana Spa, ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame demandano, nelle more dell'aggiornamento sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete ferroviaria italiana S.p.A. in relazione al periodo programmatorio 2022-2026, a un decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti la rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, al fine di consentirne l'immediata realizzazione. Con il medesimo decreto si provvede altresì alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da finalizzare nell'ambito dell'aggiornamento per l'anno 2024 del contratto di programma parte investimenti.

Al riguardo, preso atto che, come rimarcato dalla RT, le disposizioni si limitano a prevedere la rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari e, dall’altro, provvedono alla ricognizione delle risorse nazionali resesi disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non vi sono osservazioni da formulare.

Ciò premesso, appare utile acquisire chiarimenti riguardo al completamento degli interventi, eventualmente già avviati, per i quali è previsto il definanziamento.

 

Articolo 29, commi da 1 a 14
(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare)

Le norme prevedono disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.

Viene modificato l’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, relativo ai requisiti per i benefìci previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, prevedendo che l’accesso ai benefici sia subordinato, oltre che al possesso del DURC, anche all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali. Viene altresì introdotto il comma 1175-bis, disponendo che resta fermo il diritto ai benefici in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione (comma 1).

Ai sensi del comma 2 viene modificato, nel decreto legislativo n. 276 del 2003, l’articolo 29 che detta la disciplina del lavoro negli appalti.

In particolare:

·        viene introdotto il comma 1-bis, prevedendo che al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto sia corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;

·        viene modificato il comma 2, prevedendo l’estensione del regime di solidarietà tra committente ed appaltatore nell’obbligazione retributiva e contributiva, anche alle ipotesi dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all’articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.

Viene modificato l’articolo 1, comma 445, lettera d), della legge n. 145 del 2018, incrementando dal 20 al 30 per cento le sanzioni per la violazione di disposizioni in materia di lavoro irregolare, di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002 (comma 3).

Viene modificato, ai sensi del comma 4, l’articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003 in materia di sanzioni.

In particolare:

·        viene modificato il comma 1, inasprendo le sanzioni previste per l'esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale, come segue:

­   viene previsto l’arresto fino a un mese o l'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro (in luogo dell'attuale sanzione, ossia la pena dell'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro), per l'esercizio abusivo dell'attività di somministrazione di lavoro;

­   per l'ipotesi in cui il somministratore non autorizzato agisca senza scopo di lucro, l'arresto fino a due mesi o l'ammenda da 600 a 3.000 euro (in luogo dell'attuale regime sanzionatorio, che prevede la pena dell'ammenda da 500 a 2.500 euro);

­   l’arresto fino a tre mesi o l'ammenda da 900 a 4.500 euro (in luogo dell'attuale sanzione, ossia la pena dell'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro), per l'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale;

­   l'arresto fino a quarantacinque giorni e l'ammenda da euro 300 a euro 1.500 (in luogo dell'ammenda da euro 250 a euro 1.250) nelle ipotesi di esercizio non autorizzato delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale svolte senza scopo di lucro;

·        viene modificato il comma 2, incrementando le sanzioni previste per l'utilizzatore di personale somministrato da soggetti non autorizzati, con la previsione della pena dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda di 60 euro (in luogo dei 50 euro a legislazione previgente) per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione;

·        viene modificato il comma 5-bis, prevedendo per l'utilizzatore ed il somministratore di personale nelle ipotesi di appalto o distacco fittizi l'arresto fino a un mese o l'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (in luogo dei 50 euro previsti a legislazione previgente);

·        vengono inseriti i commi da 5-ter a 5-sexies. In particolare:

­   il comma 5-ter inasprisce le sanzioni per la somministrazione fraudolenta di lavoro, prevedendo sia per l'utilizzatore che per il somministratore di lavoro, la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione (in luogo dell'attuale pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione);

­   i commi da 5-quater a 5-sexies dispongono che gli importi delle sanzioni previste dall’articolo 18 sono aumentati del 20 per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti. Le sanzioni ivi previste non possono, in ogni caso, essere inferiori a euro 5.000 né superiori a euro 50.000. Il 20 per cento dell'importo delle somme versate in sede amministrativa per l'estinzione degli illeciti di cui al medesimo articolo 18 è destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 445, lettera e), secondo periodo, della legge n. 145 del 2018 (incremento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato).

Conseguentemente, viene soppresso l’articolo 38-bis del decreto legislativo n. 81 del 2015, in materia di somministrazione fraudolenta di lavoro (comma 5).

Viene modificato l’articolo 1, comma 354, della legge n. 197 del 2022, in materia di sanzioni inerenti la violazione dei limiti di durata delle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato. La modifica prevede che la sanzione da 500 euro a 2.500 euro si applichi per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione (anziché a ciascuna giornata per cui risulta accertata la violazione) (comma 6).

All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico denominato “Lista di conformità INL”. I datori di lavoro cui è stato rilasciato l'attestato non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza, l'INL provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL (commi 7-9).

Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente. All'accertamento della violazione, nonché, nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati (commi 10-13).

All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 14).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, in relazione al comma 1, segnala che i benefici in questione sono subordinati al possesso del DURC, il quale, ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015, è rilasciato qualora il datore di lavoro regolarizzi la violazione (attraverso la procedura di diffida ex articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004 o di prescrizione obbligatoria di cui al decreto legislativo n. 758 del 1994), ovvero impugni i relativi provvedimenti. Solo a fronte di gravi violazioni definitivamente accertate di cui all’allegato A del medesimo D.M. (sentenze definitive o ordinanze ingiunzioni non impugnate) il DURC è sospeso per il periodo indicato nel citato allegato.

Quanto alla violazione delle altre norme di legge – che il provvedimento in questione ha inteso esplicitare come comprensive delle “violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – la norma ha un effetto “restrittivo”.  Già con circolare n. 3/2017, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha inteso chiarire che le violazioni che incidono sul godimento dei benefici “sono principalmente legate al singolo rapporto di lavoro di cui si tratta e, frequentemente, all’assunzione di determinate categorie di soggetti”. In altri termini, a legislazione vigente, la violazione di “altri obblighi di legge” impedisce il godimento di benefici solo se questi sono riferiti alla singola posizione lavorativa per la quale si gode dei benefici stessi e sono definitive. La citata circolare n. 3 del 2017 stabilisce infatti che “va pertanto chiarito che, mentre l’eventuale assenza del DURC (che può peraltro derivare da un accertata violazione di legge e/o di contratto) incide sulla intera compagine aziendale e quindi sulla fruizione, per tutto il periodo di scopertura, dei benefici, le violazioni di legge e/o di contratto (che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva) assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione. Dette violazioni, peraltro, non impediscono il godimento di benefici qualora regolarizzate prima dell’avvio di qualsiasi accertamento ispettivo, evidentemente se trattasi di violazioni regolarizzabili”. La nuova formulazione, al contrario, lascia intendere che le violazioni di legge possono impedire il godimento dei benefici anche se non riferite alla singola posizione lavorativa – con possibili risparmi di spesa – e, in tal caso, ponendo il solo limite del “doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”.

La disposizione del comma 1 pertanto non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma è suscettibile di determinare un aumento degli introiti di natura contributiva e assicurativa, che tuttavia allo stato non è possibile quantificare.

Relativamente al comma 2, la RT afferma che le disposizioni previste dal comma in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda il comma 3, la RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e risulta, invece, suscettibile di produrre nuove entrate in forza dell’aumento delle sanzioni per il contrasto al lavoro sommerso.

Relativamente al comma 4, la RT afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e risultano, invece, suscettibili di produrre nuove entrate in forza dell’aumento delle sanzioni per il contrasto alle fattispecie illecite di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

In merito ai commi da 7 a 9, ivi compresa l’istituzione e la gestione della Lista di conformità INL da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la RT afferma che si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili all’Ispettorato a legislazione vigente, utilizzando gli ordinari stanziamenti previsti per le spese di funzionamento.

Per quanto attiene ai commi da 10 a 13, la RT afferma che gli stessi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ma sono suscettibili di comportare eventuali nuovi introiti a titolo sanzionatorio che tuttavia, allo stato, non sono quantificabili.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.

Ai sensi del comma 1 l’accesso ai benefìci previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale viene subordinato, oltre che al possesso del DURC (come già previsto a legislazione vigente), anche all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In proposito, la RT afferma che tali disposizioni, da un lato, incidono in maniera restrittiva sul godimento dei benefici e, dall’altro lato, sono suscettibili di determinare un aumento degli introiti di natura contributiva e assicurativa, non quantificabili. Sul punto non si formulano osservazioni.

Relativamente al comma 2, che interviene sulle retribuzioni erogate in regime d’appalto e sull’estensione del regime di solidarietà tra committente ed appaltatore nell’obbligazione retributiva e contributiva, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che detta estensione appare suscettibile di determinare una riduzione delle obbligazioni inevase.

Con riferimento ai commi da 3 a 5, che prevedono una rimodulazione delle sanzioni comminate per la violazione della normativa in materia di lavoro, si prende atto di quanto affermato dalla RT circa l’eventualità che le novelle sono suscettibili di determinare maggior gettito in forza dell’aumento delle sanzioni per il contrasto al lavoro sommerso e dell’aumento delle sanzioni per il contrasto alle fattispecie illecite. Ciò premesso, si segnala che tra le modifiche apportate all’articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003 si prevede l’introduzione di un limite massimo di importo per le sanzioni ivi previste di 50.000 euro. Al riguardo, appare utile acquisire chiarimenti se da tale previsione possano discendere effetti apprezzabili per la finanza pubblica.

In relazione ai commi da 7 a 9, inerenti all’istituzione di un apposito elenco informatico denominato “Lista di conformità INL” a cura dell’Ispettorato nazionale del lavoro volta al rilascio di un attestato per le aziende virtuose, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare che detta istituzione, nonché la relativa gestione, siano effettivamente sostenibili nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, non si formulano osservazioni riguardo alle disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 - relativi alle procedure per il saldo finale negli appalti pubblici e privati, che ha luogo previa verifica della congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva - dal momento che le sanzioni ivi previste appaiono suscettibili di comportare maggiori proventi, prudenzialmente non scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 29, commi da 15 a 18
(Incentivi alla regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio di persone non autosufficienti)

Le norme, a decorrere dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal successivo comma 18 e fino al 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento, riconoscono per un periodo massimo di ventiquattro mesi un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (comma 15).

Il datore di lavoro deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, in corso di validità, non superiore a euro 6.000. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo l, comma 3, secondo periodo, numeri da l a 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1403 del 1971 (assistenza a invalidi di guerra, militari e civili e prestazioni nei confronti di sacerdoti secolari di culto cattolico o dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare) (commi 16 e 17).

L'esonero contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, a valere sul programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del Programma e all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da 15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi (comma 18).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che ai fini della quantificazione sono state utilizzate alcune rilevazioni dagli archivi amministrativi dei lavoratori domestici predisposte per recenti valutazioni.

In primo luogo, sono stati estratti i rapporti di lavoro con qualifica di badante e data di inizio nel triennio 2020-2022 e contribuzione regolarmente accreditata. Il numero medio annuo è pari a 125 mila unità, di cui il 94 per cento a tempo indeterminato. Da questi sono stati esclusi i rapporti di lavoro le cui controparti hanno dato luogo ad un precedente rapporto di lavoro nei 6 mesi precedenti (dato rilevato 3 per cento). Prudenzialmente non sono stati esclusi i rapporti di lavoro con parenti ed affini che rappresentano comunque una quota residuale (meno del 2 per cento).

Inoltre, poiché la proposta è limitata ai rapporti di lavoro con mansioni di assistenza a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento, bisogna tener conto che:

-       i contratti per badanti comprendono sia le mansioni di assistenza alle persone autosufficienti che non autosufficienti;

-       il datore di lavoro non sempre coincide con la persona a cui viene prestata assistenza; in tal modo i dati presenti in archivio non consentono di identificare con certezza il limite di età stabilito dalla norma.

Secondo le statistiche sulle dichiarazioni fiscali 2022 (per i redditi 2021) la detrazione dall’IRPEF per gli addetti all’assistenza a persone non autosufficienti ha coinvolto circa 116 mila contribuenti, ovvero circa il 25 per cento di tutti i rapporti di lavoro con badanti esistenti nel medesimo periodo. Tale percentuale ai fini della valutazione è stata prudenzialmente incrementata al 40 per cento.

Per stimare la platea dei contratti rivolti a persone con età superiore ai 79 anni è stata utilizzata la distribuzione per età dei percettori di indennità agli invalidi civili. Dai più recenti dati sulle indennità agli invalidi civili risulta che circa il 50 per cento supera i settantanove anni. Tra questi la percentuale di coloro che presentano un ISEE inferiore a 6.000 è pari a circa il 5 per cento (anno 2023). Resta da precisare che quest’ultima percentuale intercetta solamente i soggetti che presentano la dichiarazione; la nuova disposizione tende a favorire la presentazione di nuove domande e per tale motivo la percentuale ai fini della valutazione è prudenzialmente posta pari al 20 per cento.

Per i 5 mila rapporti di lavoro (calcolati partendo da un numero medio di nuovi ingressi annui pari a 125 mila unità e applicando le esclusioni e le selezioni ipotizzate) è stato rilevato un orario medio settimanale pari a 35 ore ed un contributo medio orario (quota a carico del datore di lavoro) di 1,16 euro. Per considerare gli effetti virtuosi della norma in relazione all’emersione dei rapporti di lavoro in nero, il valore è stato incrementato del 100 per cento nel 2024 e del 300 per cento nel 2025. La motivazione del forte incremento ipotizzato del numero nell’anno 2025 risiede nel periodo previsto dalla norma di soli 6 mesi per evitare il fenomeno di sostituzione fittizia. 

Per la quantificazione dell’onere sono state inoltre considerate le seguenti statistiche:

-         distribuzione dei nuovi rapporti di lavoro annui per mese di inizio (colonna 1 tabella 1 - allegato 2). La rilevazione è stata effettuata sulla base dei rapporti di lavoro iniziati nell’anno 2022;

-         distribuzione della durata in mesi dei nuovi rapporti di lavoro (colonna 1 tabella 2 - allegato 2). La rilevazione è stata effettuata sulla base dei rapporti di lavoro iniziati negli anni 2017-2018;

Prudenzialmente si ritiene che nel primo anno di applicazione l’incremento numerico causato dall’emersione si concentri nei mesi di aprile e maggio del 2024. Per tale motivo la distribuzione per mese di inizio utilizzata per l’anno 2024 è quella riportata nella colonna 2 della tabella 1. 

Inoltre, per tener conto del presumibile incremento della durata contrattuale determinato dall’interesse del datore di lavoro a mantenere il lavoratore in forza e favorire così rapporti di lavoro stabili è stata utilizzata una distribuzione che incrementa la durata media dei rapporti di lavoro.

La stima è stata infine ottenuta utilizzando le seguenti ipotesi:

•      un tasso di inflazione pari al 2,4 per cento nel 2024 e 2 per cento negli anni successivi;

•      un numero annuo di nuovi rapporti di lavoro annui pari a 10 mila nell’anno 2024 e 20 mila nell’anno 2025;

•      un numero medio di ore settimanali pari a 44;

•      una retribuzione media pari a 1.200 euro mensili per l’anno 2024;

•      un contributo medio orario per l’anno 2024 a carico del datore di lavoro pari a 1,26 euro (IVS, Aspi, CUAF, Maternità, Fondo garanzia TFR);

Considerando la frequenza trimestrale dei versamenti contributivi previsti dalla normativa vigente per i lavoratori domestici (I trimestre aprile, II trimestre luglio, III trimestre ottobre, IV trimestre gennaio), si riportano nella tabella successiva gli oneri derivanti dalla proposta normativa, al lordo e al netto degli effetti fiscali:

 

Onere derivante dall'esonero contributivo al 100 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro domestico

(importi in milioni di euro)

 

Anno

Esonero contributivo

 

Onere lordo fisco

Onere netto fisco

 

2024

10,0

10,0

 

2025

39,9

37,8

 

2026

58,8

50,3

 

2027

27,9

15,4

 

2028

0,6

-5,3

 

 

(1)  Effetto riduzione deducibilità contributi. Aliquota 25 per cento. Limite deducibilità annua 1.549,37 euro

(2)  Tassazione IRPEF. Aliquota 25 per cento

 

Tabella 1

Distribuzione percentuale contratti per mese di inizio

 

Distribuzione percentuale contratti per mese di inizio

 

Mese di inizio

Stima su dati 2022

Utilizzata per l'anno 2024

Gen

9,06%

0,00%

Feb

6,64%

0,00%

Mar

9,41%

0,00%

Apr

7,63%

39,39%

Mag

7,98%

21,08%

Giu

8,99%

6,00%

Lug

12,05%

8,03%

Ago

9,56%

6,37%

Set

8,39%

5,59%

Ott

7,81%

5,20%

Nov

6,06%

4,04%

Dic

6,43%

4,28%

 

Tabella 2

Distribuzione della durata dei nuovi rapporti di lavoro

 

 

Distribuzione della durata dei nuovi rapporti di lavoro

Durata

Stimata su anni 2017-2018

Utilizzata nella valutazione

1 mese

7,10%

3,55%

2 mesi

7,13%

3,56%

3 mesi

6,27%

3,13%

4 mesi

5,44%

2,72%

5 mesi

4,62%

2,31%

6 mesi

4,16%

2,08%

7 mesi

3,69%

1,84%

8 mesi

3,26%

1,63%

9 mesi

3,02%

1,51%

10 mesi

2,71%

1,35%

11 mesi

2,41%

1,20%

12 mesi

2,57%

1,29%

13 mesi

2,25%

1,12%

14 mesi

1,97%

0,98%

15 mesi

1,90%

0,95%

16 mesi

1,71%

0,86%

17 mesi

1,59%

0,80%

18 mesi

1,57%

0,78%

19 mesi

1,43%

0,71%

20 mesi

1,37%

0,69%

21 mesi

1,29%

0,64%

22 mesi

1,19%

0,59%

23 mesi

1,18%

0,59%

24 mesi

30,19%

65,09%

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento, per un periodo massimo di ventiquattro mesi un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo individuale di importo di 3.000 euro. Il datore di lavoro deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, in corso di validità, non superiore a euro 6.000. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini.

L'esonero contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, a valere sul programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del Programma e all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dalla disciplina in esame e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi.

Al riguardo, si prende atto dei dati e dei parametri forniti dalla RT, volti a illustrare la congruità della previsione di minori entrate rispetto alla platea dei soggetti interessati e alla loro retribuzione.

Ciò premesso, non si formulano osservazioni considerato che gli oneri sono previsti nell’ambito di specifici limiti di spesa, che le norme includono il monitoraggio e il rispetto dei suddetti limiti mediante uno specifico meccanismo di salvaguardia e che i parametri utilizzati risultano improntati a criteri di prudenzialità.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 18 dell’articolo 29 provvede all’onere derivante dell’esonero contributivo di cui ai commi da 15 a 17, riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2024, 39,9 milioni di euro per l’anno 2025, 58,8 milioni di euro per l’anno 2026, 27,9 milioni di euro per l’anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l’anno 2028, a valere sul programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del Programma e all’ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

Il secondo periodo del medesimo comma 18 dispone che l’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da 15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

In proposito si ricorda che, secondo quanto risulta dai dati pubblicati sul sito dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), che fino al 1° marzo 2024 era titolare della gestione del suddetto programma Giovani, donne e lavoro 2021-2027[139], le risorse complessive ad esso spettanti ammontano ad euro 5.088.668.334 e sono ripartite tra risorse nazionali, pari a euro 2.406.134.334, e risorse europee, pari a euro 2.682.534.000.

Al riguardo, fermo quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la copertura finanziaria indicata dalla norma sarà attivabile solo all’esito della modifica del citato programma nazionale. Tanto premesso, appare in ogni caso necessario che il Governo fornisca più precise indicazioni sulle risorse del programma nazionale che si intende utilizzare e sulla possibilità di modificare il medesimo programma senza incidere su interventi già avviati.

 

Articolo 29, commi 19 e 20
(Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

Le norme sostituiscono l’articolo 27 del decreto legislativo n. 81 del 2008, introducendo un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti. In particolare, la novella prevede che:

·        a far data dal 10 ottobre 2024 e all'esito dell’integrazione del portale di cui al successivo comma 9, siano tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) subordinatamente al possesso di specifici requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente.

Si tratta dell’iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; dell’adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008; dell’adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008; del possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC), del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);

·        nelle more del rilascio della patente, sia consentito comunque lo svolgimento delle attività di cantiere (di cui al Titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008), salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell'INL;

·        la patente sia dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che consente ai soggetti interessati di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti;

·        la patente subisca le decurtazioni, correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo, nei seguenti termini:

-         accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;

-         accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;

-         provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge n. 12 del 2002: cinque crediti;

-         riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata la morte: venti crediti;

-         inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;

-         inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti;

·        nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell'INL possa sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. L'INL definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione;

·        l'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti ne dia notizia anche alla competente sede territoriale INL, la quale procede alla decurtazione dei crediti;

·        i crediti decurtati possano essere reintegrati a seguito della frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento, di cui all'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti. I crediti riacquistati mediante detti corsi non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti, previa trasmissione alla competente sede INL di copia dell'attestato di frequenza, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

·        una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti L'attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida, e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, per un periodo di sei mesi;

·        le informazioni relative alla patente confluiscano in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 36 del 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente;

·        le suddette disposizioni possano essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;

·        non siano tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione.

Conseguentemente, viene inserita la lettera b-bis) all’articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevedendo che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, verifichi il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestato di qualificazione SOA.

Gli oneri derivanti dalle suddette disposizioni, pari ad euro 3.250.000 per il 2024 ed euro 2.500.000 a partire dal 2025, sono a carico del bilancio INL. A partire dall'anno 2025 per il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di 2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'articolo l, comma 591, della legge n. 160 del 2019 (si tratta, si rammenta, di una limitazione sulla cui base le amministrazioni pubbliche incluse nell’“elenco Istat”, con diverse eccezioni, non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018). Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti. Aumento limiti di spesa dell’Ispettorato nazionale del lavoro (comma 19)

 

 

 

 

2,5

2,5

 

2,5

2,5

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione Fondo compensazione effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (comma 20)

 

 

 

 

2,5

2,5

 

2,5

2,5

 

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che la disposizione di cui al comma 19 comporta un investimento iniziale non superiore ad euro 3.250.000 milioni derivante dalla necessaria implementazione dei servizi e dei collegamenti informatici con il cosiddetto Portale del sommerso.

In particolare, a tal fine, è necessario provvedere alla realizzazione:

- degli sviluppi applicativi per la gestione dei dati (stima costi da euro 850.000 ad euro 1.000.000);

- degli sviluppi applicativi per la gestione della sicurezza degli accessi (stima costi da euro 250.000 ad euro 500.000);

- dei cruscotti per la rappresentazione dei dati (stima costi da euro 250.000 ad euro 300.000);

- dei servizi di cooperazione applicativa (stima costi da euro 500.000 ad euro 700.000);

- del potenziamento del traffico dati (stima costi da euro 200.000 ad euro 250.000);

- degli adeguamenti agli applicativi alimentanti dei soggetti cooperanti (stima costi da euro 200.000 ad euro 500.000).

Per quanto riguarda la conduzione ed il mantenimento della infrastruttura il costo annuale è preventivato in un massimo di euro 2.500.000 come di seguito dettagliato:

- mantenimento della infrastruttura tecnologica, ivi compresi i costi relativi al monitoraggio e presidio della sicurezza informatica (stima costi da euro 100.000 ad euro 200.000);

- adeguamenti agli applicativi alimentanti dei soggetti cooperanti (stima costi da euro 150.000 ad euro 300.000);

- interventi di manutenzione correttiva, modificativa e adeguativa (stima costi da euro 150.000 ad euro 300.000);

- conduzione applicativa (stima costi da euro 100.000 ad euro 250.000);

- conduzione sistemistica (stima costi da euro 100.000 ad euro 250.000);

- canoni relativi al traffico dati (stima costi da euro 100.000 ad euro 200.000);

- assistenza help desk di primo livello (stima costi da euro 500.000 ad euro 1.000.000).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, l’istituzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti. Detti crediti vengono decurtati a seguito delle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo e riacquistati a seguito della frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento e in relazione all’adozione da parte delle imprese di modelli di specifici modelli di organizzazione e gestione. L'attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'esclusione temporanea dalla partecipazione ai lavori pubblici. Le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, gestito dall’INL (Ispettorato nazionale del lavoro).

I relativi oneri, pari ad euro 3.250.000 per il 2024 ed euro 2.500.000 a partire dal 2025, sono a carico del bilancio INL.

Al riguardo, con riferimento agli oneri derivanti dall’implementazione e dalla gestione del Portale nazionale del sommerso, si rileva che la RT fornisce partitamente le voci di spesa che compongono il complessivo onere, e sotto questo profilo, non vi sono osservazioni da formulare.

Tuttavia, dal momento che le disposizioni prefigurano la possibilità di estendere il sistema della patente ad altri settori di attività, appare utile acquisire chiarimenti se un eventuale allargamento sia sostenibile nell’ambito degli interventi già previsti con le disposizioni in esame.

Infine, per quanto riguarda la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 ad euro 12.000 per la violazione dell’obbligo di patente non si formulano osservazioni dal momento che i proventi, essendo di natura eventuale, non vengono scontati nei tendenziali ma saranno, se mai, rilevati a consuntivo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 20 dell’articolo 29 prevede che gli oneri derivanti dal precedente comma 19, pari a 3,25 milioni di euro per l’anno 2024 e a 2,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, siano posti a carico del bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro, conseguentemente stabilendo che i limiti di spesa di cui all’articolo 1, comma 591, della legge n. 160 del 2019, concernenti l'acquisto di beni e servizi, siano elevati, per il medesimo Ispettorato, nella misura di 2,5 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2025.

La disposizione in commento provvede alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle predette disposizioni, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Quanto all’utilizzo delle risorse del bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che non costituisce una modalità di copertura finanziaria in senso stretto e, pertanto, non è riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimenti, si ricorda che il medesimo Ispettorato dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, e che, in base all’ultimo bilancio di previsione pubblicato, relativo all’anno 2024, le entrate e le spese in termini di competenza ammontano a circa 479,6 milioni di euro. 

Nel rinviare, in proposito, a quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che il Governo assicuri che il medesimo bilancio rechi le disponibilità necessarie a far fronte all’onere complessivo derivante dalle disposizioni in esame, senza recare pregiudizio agli interventi previsti a legislazione vigente sulle medesime risorse.

Per quanto attiene alla riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, nel ricordare che tale Fondo, nell’ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, presenta una dotazione in termini di sola cassa pari a 206.601.989 euro per l’anno 2024, a 267.994.460 euro per l’anno 2025 e a 342.240.668 per l’anno 2026, si rileva l’esigenza che il Governo confermi l’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate, considerando anche che se ne prevede la riduzione in via permanente, e fornisca rassicurazioni in ordine al fatto che la riduzione prevista dalla disposizione in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le medesime risorse sono preordinate ai sensi della legislazione vigente, considerando anche gli altri utilizzi previsti dal provvedimento in esame.

 

Articolo 30
(Rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo)

Le norme prevedono misure di rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni degli obblighi contributivi.

In particolare, le disposizioni:

·        modificano, a decorrere dal 1° settembre 2024, l’articolo 116, comma 8, della legge n. 388 del 2000, relativo alle sanzioni comminate ai soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, come segue:

-         la maggiorazione della sanzione[140] prevista nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi non è applicabile qualora detto pagamento sia effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori [comma 1, lettera a)];

-         introducono la previsione del pagamento spontaneo entro 90 giorni con una maggiorazione rispetto al tasso ufficiale di riferimento del 7,5 per cento. Viene altresì introdotta la possibilità di pagamento rateale in caso di pagamento spontaneo [comma 1, lettera b)];

-         introducono la lettera b-bis), prevedendo il pagamento della sanzione civile nella misura del 50 per cento in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio ovvero a seguito di verifiche ispettive, se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata [comma 1, lettera c)];

·        modificano, a decorrere dal 1° settembre 2024, l’articolo 116, comma 10, della legge n. 388 del 2000, relativo ai casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa. In tale ambito, viene richiesto solo il pagamento della sanzione civile sopprimendo la maggiorazione di 5,5 punti rispetto al tasso ufficiale di riferimento (comma 2);

·        modificano il comma 15 dell’articolo 116 della legge n. 388 del 2000, ampliando le fattispecie per le quali i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono l'applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente rispetto a quelli previsti dai suddetti commi l, 2 e 3 (comma 3 e 4);

·        prevedono che, a decorrere dal l° settembre 2024 l'INPS metta a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso allo stesso riferibili, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente può segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti. Con deliberazione del consiglio di amministrazione INPS sono individuati i criteri e le modalità con cui le informazioni e gli elementi suddetti sono messi a disposizione del contribuente e sono indicate, altresì, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente, le fattispecie di esclusione, i criteri, le modalità e i termini di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, nonché i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi (commi 5 e 6);

·        prevedono che la regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le modalità e i termini indicati con la deliberazione di cui al precedente comma 6, comporti l'applicazione, in ragione della violazione contestata, delle seguenti sanzioni civili:

-         in caso di omissione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

-         in caso di evasione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

In caso di pagamento in forma rateate, l'applicazione della suddetta misura è subordinata al versamento della prima rata.

In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati, l'INPS procede alla notifica al contribuente dell'importo della contribuzione omessa con l'applicazione delle seguenti sanzioni civili:

-     nelle ipotesi relative alla omissione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

-   nelle ipotesi relative alla evasione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al60 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell’Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni, alle quali l'Istituto possa accedere in base alla legislazione vigente, e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominate, in tutto o in parte non dovuti. Le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal l° settembre 2024 (commi 7-10);

·        per l'adempimento dei sopra descritti compiti, gli uffici INPS possono:

-         invitare i contribuenti a comparire di persona per fornire dati e notizie rilevanti;

-         invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti;

-         inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti;

-         invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti, nonché a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall’INPS (comma 11);

·        prevedono che gli inviti e le richieste siano trasmessi, in via prioritaria, tramite posta elettronica certificata. Sulla base delle risultanze dell'attività accertativa effettuata d'ufficio, l'INPS può formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente prioritariamente tramite posta elettronica certificata. Qualora il contribuente esegua il pagamento integrale dei contributi dovuti entra trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, si applica la sanzione civile nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera c), della legge n. 388 del 2000 (commi da 12 a 14);

·        prevedono che l'INPS provveda alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 15).

Agli oneri derivanti dai commi l, 2, 7, 8 e 9, valutati in 16,8 milioni di euro per l'anno 2024 e 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 16,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale, di cui all'articolo 62, comma l, del decreto legislativo n. 209 del 2023 (comma 16).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Rafforzamento attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo – trasferimenti enti di previdenza (commi 1-2 e 7-9)

16,8

50,4

50,4

 

 

 

 

 

 

Minori entrate extratributarie

 

Rafforzamento attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo – sanzioni (commi 1-2 e 7-9)

 

 

 

16,8

50,4

50,4

16,8

50,4

50,4

Minori spese correnti

 

Riduzione Tabella A – MLPS (comma 16)

16,8

 

 

16,8

 

 

16,8

 

 

Riduzione fondo per l'attuazione della delega fiscale (comma 16)

 

50,4

50,4

 

50,4

50,4

 

50,4

50,4

 

La relazione tecnica afferma, in relazione al comma 1, che le disposizioni in esame, nel prevedere misure di rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni degli obblighi contributivi, introducono un sistema modulato della misura delle sanzioni disciplinate dall’articolo 116 comma 8 lett. a) e b) della legge 23 dicembre 2000 n. 388, con l’obiettivo, attraverso la mitigazione del regime sanzionatorio ordinariamente applicabile, di incentivare il processo di regolarizzazione del contribuente e l’emersione di basi imponibili.

In particolare, alla lettera a) viene modificata la lettera a) del predetto articolo 116, comma 8, con la previsione di una riduzione delle sanzioni civili dovute in caso di omissione di pagamento, laddove il pagamento dei contributi o premi sia effettuato entro 120 giorni dalla scadenza legale, in un’unica soluzione, al fine di incentivare i pagamenti correnti e ridurre l’incidenza dei residui attivi.

Si rappresenta che il valore del tasso Ufficiale di Riferimento al 20/9/2023 ultimo disponibile è pari a 4,50 per cento e che il tasso sanzionatorio previsto nella disposizione risulterebbe esattamente pari al T.U.R. nei primi 120 giorni in luogo del 10 per cento (4,50 per cento + 5,50 per cento) attualmente in vigore.

Per quantificare l’impatto economico-finanziario della disposizione in discorso si è preso a riferimento il capitolo di entrata 1E1310002 [del bilancio INPS, si intende, benché non specificato dal testo della RT] sanzioni civili, amministrative, multe e ammende per anno di insorgenza, che riporta accertamenti per il 2022 pari a 823 milioni di euro e riscossioni per 631 milioni di euro.

Per l’INAIL gli accertamenti e le riscossioni per sanzioni civili risultanti dalla voce di bilancio E.3.02.03.02.001 sono pari a 27,6 milioni di euro.

Dall’analisi degli accertamenti per contributi dichiarati dalle aziende nel triennio 2017-2019 e i conseguenti versamenti, si stima che la percentuale sul capitolo di entrata citato delle sole sanzioni ammonta a circa il 15 per cento (circa 63 milioni di euro su 428 milioni di euro del capitolo 1E1310002 nel triennio in esame).

Partendo dai dati dell’anno 2022 con il conto che ha registrato un importo di 631 milioni di euro si stima un importo di sanzioni pari a circa 95 milioni di euro. Tenendo conto del valore del T.U.R. pari per l’anno in esame a 2,5 per cento, si può determinare l’importo del mancato introito per sanzioni pari a 65 milioni di euro (rinuncia al 5,5 per cento). Tenuto conto dell'effetto di stimolo della riduzione delle sanzioni in termini di maggiore adempimento spontaneo dei contribuenti nella regolarizzazione dei contributi dovuti si può assumere che gli effetti finanziari negativi possano essere decurtati del 50 per cento, giungendo ad una stima delle minori entrate da sanzioni, a regime, di 32,5 milioni di euro.

Tenuto conto dell’entrata in vigore della proposta a settembre 2024, l’impatto finanziario per INPS risulterebbe pari a circa 10,8 milioni di euro nel primo anno di applicazione e 32,5 milioni di euro negli anni successivi, nell’ipotesi di invarianza delle somme accertate.

Per l’INAIL, sulla base delle medesime ipotesi, si avrebbe un impatto di circa 3,2 milioni di euro nel primo anno di applicazione e di 9,5 milioni di euro negli anni successivi.

Alla lettera b) del comma in esame viene riformulata la lettera b) dell’articolo 116, comma 8, della legge n. 388 del 2000, prevedendo l’ampliamento del ravvedimento operoso per i contribuenti che fanno emergere spontaneamente gli imponibili contributivi entro un anno dalla scadenza legale del pagamento: in particolare, viene riconosciuta la possibilità di pagamento in forma dilazionata.

Nella lettera c) si prevede una riduzione del 50 per cento delle sanzioni civili in caso di pagamento tempestivo (anche in modalità rateale) successivo ad attività di vigilanza documentale e ispettiva dell’ente previdenziale: tale norma ha una finalità deflattiva del contenzioso.

Per la stima dell’impatto finanziario delle previsioni di cui alle lettere b) e c) sono stati presi in considerazione gli accertamenti provenienti dall’attività di vigilanza sempre con riferimento al triennio 2017-2019. Dall’analisi emerge che i contributi accertati per attività di vigilanza sono pari a circa 400 milioni di euro, di cui 308 riscossi.

Per INAIL i premi accertati per attività di vigilanza nel triennio 2017/2019 sono pari a 212 milioni di euro di cui riscossi 165.

Il comma, 1 lettera b) introduce la possibilità di pagare in forma dilazionata in caso di ravvedimento operoso. L’introduzione del pagamento dilazionato anche nelle ipotesi di ravvedimento operoso ha un effetto di incentivo al pagamento dei contributi evasi tale da compensare la dilazione del dovuto.

Quanto alla lettera c), limitatamente al solo valore delle sanzioni, se tutti pagassero tempestivamente e usufruissero dello sconto previsto si avrebbe una riduzione del relativo capitolo pari a circa 8,4 milioni di euro.

Per l’INAIL la riduzione del capitolo sarebbe pari a 2,5 milioni di euro.

Tenuto conto dell’entrata in vigore della proposta a settembre 2024, l’impatto finanziario risulterebbe pari a circa 2,1 milioni nel primo anno di applicazione e 8,4 negli anni successivi nell’ipotesi di invarianza delle somme accertate e riscosse. Anche in questo caso, si stima che la potenzialità attrattiva della norma produca maggiori regolarizzazioni tali da abbattere l’effetto finanziario negativo del 50 per cento, riducendolo a 4,2 milioni a regime. Per l’anno 2024 si stima un effetto negativo di 1,4 milioni di euro.

Per l’INAIL, applicando le medesime ipotesi, il valore a regime è valutabile in 1,2 milioni di euro, per l’anno 2024 si stima un effetto negativo di 0,4 milioni di euro.

Il comma 2 della norma in esame modifica il comma 10 dell’articolo 116 della legge n. 388 del 2000, con l’obiettivo di rendere la misura coerente con quelle proposte alla lett. a) del comma 8 nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa. A tal fine, viene previsto il pagamento esclusivamente degli interessi legali in caso di riduzione delle sanzioni civili per le ragioni tassativamente previste dalla normativa. La stima degli effetti in questo caso, nell’ipotesi che questa fattispecie costituisca il 10 per cento delle sanzioni derivanti da attività di vigilanza, con l’applicazione del solo interesse legale, sarebbe pari a circa 1,1 milioni di euro di minori entrate nel 2024 e 4,6 milioni di euro a regime.

Anche in questo caso si stima che la norma possa contribuire ad aumentare i contributi denunciati e pagati spontaneamente e a seguito di accertamenti d’ufficio dell’ente previdenziale, oltre ad avere effetti deflattivi sul contenzioso conseguente ai recuperi da accertamento, pertanto si può assumere che gli effetti finanziari negativi possano essere decurtati di circa il 50 per cento giungendo a una stima delle minori entrate a regime pari a 2,3 milioni di euro. Per il primo anno si stima un effetto di 0,8 milioni di euro.

Per l’INAIL si stima un effetto finanziario pari a 0,1 milioni di euro per l’anno 2024 e a 0,3 milioni annui dall’anno 2025.

Relativamente ai commi 3 e 4, la RT afferma che vengono introdotte modifiche di carattere ordinamentale, che, in quanto tali, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 5, la RT afferma che trattasi di una disposizione di natura programmatica che non comporta nuovi o più gravosi oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente al comma 6, la disposizione è priva di impatti finanziari per la finanza pubblica, non determinando, pertanto, nuovi o maggiori oneri.

Relativamente ai commi 7, 8 e 9, per la stima dell’impatto finanziario sono stati presi in considerazione gli accertamenti provenienti dall’attività di vigilanza con riferimento al triennio 2017-2019, in quanto sia il 2020 che il 2021 risultano alterati dalla sospensione dei pagamenti a causa del Covid.

Dall’analisi emerge che gli accertamenti per attività di vigilanza sono pari a circa 400 milioni di euro e costituiscono circa il 3 per cento di tutti gli accertamenti, anche se tale percentuale è destinata ad aumentare grazie all’attività di controllo messa in atto dall’Istituto.

Secondo le norme in esame, il contribuente che provvede alla regolarizzazione delle anomalie, omissioni ed errori entro sessanta giorni dalla notifica della comunicazione ed effettui il versamento dei contributi dovuti entro i successivi 30 giorni è ammesso al pagamento della sanzione civile in ragione d’anno esclusivamente pari al tasso ufficiale di riferimento, in caso di omissione contributiva oppure al tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 5,5, in caso di evasione contributiva. Diversamente, in caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento, l’Istituto procede alla notifica al contribuente dell’importo della contribuzione omessa con l’applicazione, nelle ipotesi di omissione contributiva, della sanzione nella misura, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. La disposizione prevede che la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Nelle ipotesi relative alla evasione contributiva, in caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento, l’Istituto procede alla notifica al contribuente dell’importo della contribuzione omessa con l’applicazione di una sanzione civile in misura, in ragione d'anno, pari al 30 per cento. La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 60 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

La stima degli effetti economici, nell’ipotesi che l’attività di compliance possa riguardare il 10 per cento dell’accertato della vigilanza, sarebbe pari a circa 0,2 milioni di euro di mancate entrate nel 2024 e 0,77 milioni a regime. Anche in questo caso si stima che la potenzialità attrattiva della norma produca maggiori regolarizzazioni e che gli effetti finanziari negativi possano essere decurtati di circa il 50 per cento, giungendo a una stima delle minori entrate a regime pari a 0,4 milioni di euro annui e a 0,1 milioni di euro per l’anno 2024.

Relativamente ai commi da 10 a 14 la RT osserva che le disposizioni riguardano la disciplina del potere di accertamento documentale dell’INPS ovvero il potenziamento della sua capacità di verificare mediante l’analisi di dati, la correttezza e la correntezza contributiva dei soggetti obbligati nonché la congruità delle informazioni fornite dai beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali, al fine di garantire un più efficace controllo di legalità sul sistema di sicurezza sociale. Le previsioni in parola consentono principalmente all’amministrazione di procedere, a decorrere dal 1° settembre 2024, ad accertamenti sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche dati dell’Istituto o di altre pubbliche amministrazioni alle quali l'Istituto possa accedere tramite sistemi di interoperabilità già disponibili e dalla comparazione dei relativi dati senza la necessità di ricorrere all’accertamento ispettivo. Di conseguenza viene stabilita l’istruttoria amministrativa a garanzia del giusto procedimento, attraverso una serie di fasi in cui il contribuente deve poter avere la possibilità di esporre le proprie ragioni prima ancora che venga emesso un provvedimento.

Le predette disposizioni, essenzialmente di carattere procedurale, permettono una maggiore efficacia dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo con semplificazione degli atti amministrativi. Dal punto di vista dell’impatto sulla finanza pubblica, le disposizioni in esame sono suscettibili di determinare effetti positivi per una più facile esigibilità del debito dovuta alla riduzione delle sanzioni e per una maggiore velocità di accertamento del debito con probabile anticipo nell’estinzione del debito.

In definitiva, prosegue la relazione tecnica, non si stimano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, anche considerato che l’INPS, ai sensi della clausola di invarianza finanziaria contenuta nel comma 15, provvede allo svolgimento delle attività ad esso demandate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto rientranti nelle attività istituzionali svolte dal medesimo Istituto.

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo degli oneri complessivi dell’art. 34.

 

Effetti finanziari

2024

dal 2025

 

 

 

Comma 1 lett. a)

-10,8

-32,5

Comma 1 lett. c)

-1,4

-4,2

Comma 2

-0,8

-2,3

Commi 7,8,9

-0,1

-0,4

Totale

-13,1

-39,4

 

Per l’INAIL il prospetto riepilogativo è il seguente

 

Effetti finanziari

2024

dal 2025

Comma 1 lett. a)

-3,2

-9,5

Comma 1 lett. c)

-0,4

-1,2

Comma 2

-0,1

-0,3

Totale

-3,7

-11

 

Il totale degli effetti finanziari è sintetizzato nella seguente tabella.

 

Effetti finanziari

2024

dal 2025

Totale

-16,8

-50,4

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono una serie di misure di rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni degli obblighi contributivi.

Con riferimento ai commi 1 e 2, le norme prevedono una riduzione delle sanzioni accessorie dovute per ritardato pagamento. In proposito si osserva quanto segue:

-         con riferimento al comma 1, lettera a) - che disapplica la maggiorazione della sanzione pari a 5,5 punti percentuali rispetto al tasso ufficiale di riferimento nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, qualora detto pagamento sia effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori – la quantificazione appare verificabile in base ai dati forniti dalla RT[141]. Peraltro, la relazione tecnica ipotizza un abbattimento del 50 per cento a seguito dell’effetto di stimolo: detta ipotesi è poi applicata a tutte le quantificazioni riferite al medesimo articolo. In proposito, andrebbero specificate più puntualmente le assunzioni poste alla base della scelta di questo valore, ad esempio se esse derivino da evidenza di comportamenti pregressi in casi analoghi: ciò al fine di rafforzare l’attendibilità della previsione di minor gettito;

-         riguardo alla lettera b) del comma 1, che introduce la possibilità di pagare in forma dilazionata in caso di ravvedimento operoso, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti a verificare l’ipotesi di sostanziale invarianza di effetti contenuta nella RT a seguito di un effetto di incentivo al pagamento dei contributi evasi tale da compensare la dilazione di quanto dovuto;

-         riguardo alla quantificazione del comma 1, lettera c), e del comma 2, relativa alla riduzione delle sanzioni comminate per il recupero di contributi non versati a seguito di accertamento, appare necessario acquisire le modalità di calcolo alla base delle quantificazioni indicate.

Con riferimento ai commi 3 e 4, che ampliano le fattispecie per le quali i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili, si prende atto che la RT considera tali disposizioni a carattere ordinamentale. Inoltre, poiché detti commi sono assistiti dalla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 15, ne deriva che le riduzioni potranno essere disposte solo in condizioni di invarianza finanziaria. Circa tale ricostruzione andrebbe comunque acquisita una conferma da parte del Governo.

Per quanto attiene ai commi 5 e 6, si rileva che le disposizioni prevedono che l'INPS metta a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni in suo possesso a lui riferibili, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Con deliberazione del consiglio di amministrazione INPS sono individuati i criteri e le modalità con cui le informazioni e gli elementi suddetti sono messi a disposizione del contribuente. In proposito si osserva che la relazione tecnica si limita ad affermare la neutralità della disposizione, senza fornire ulteriori elementi per suffragare l’effettiva possibilità da parte dell’INPS di dar corso ai nuovi adempimenti a invarianza di risorse (come è disposto dalla richiamata clausola di invarianza inserita al comma 15): su tale aspetto andrebbero pertanto acquisiti ulteriori chiarimenti.

Con riferimento ai commi da 7 a 10, le disposizioni prevedono che la regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le modalità e i termini indicati con la deliberazione sopra prevista, comporti l'applicazione, in ragione della violazione contestata, di specifiche sanzioni civili. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare circa le quantificazioni risultanti dalla relazione tecnica alla luce degli elementi forniti dalla medesima relazione.

Infine, relativamente alla disposizione di cui al comma 15, che prevede che l’INPS provveda alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si rinvia a quanto osservato in relazione ai singoli commi del presente articolo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 16 dell’articolo 30 provvede agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 7, 8 e 9 del medesimo articolo, valutati in 16,8 milioni di euro per l’anno 2024 e in 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 16,8 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- quanto a 50,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni giacché l’accantonamento oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 7, comma 3, e 31, commi 8 e 9, del provvedimento in esame. 

Con riferimento, invece, alla seconda modalità di copertura finanziaria, si rileva che il citato articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - ai sensi dell’articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale - il Fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 438 milioni di euro per l'anno 2029, di 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e di 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che al predetto Fondo affluiscono, per espressa previsione dell’articolo 22, comma 3, della citata legge n. 111 del 2023, le maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dai decreti legislativi adottati ai sensi della delega conferita al Governo per la riforma fiscale e che a valere su tali risorse potrà essere assicurata - in alternativa all’applicazione del meccanismo stabilito dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica - la copertura di quei decreti attuativi della delega stessa da cui discendano nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1.

In proposito, si ricorda che, successivamente, alla sua costituzione, l’ammontare delle risorse del Fondo è già stato oggetto di rideterminazione ad opera di ulteriori provvedimenti attuativi della delega fiscale. Si segnalano, in particolare:

- l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2023, recante l’attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi,

 che ne ha previsto l’incremento in misura pari a 3.482,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 2.681,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;

- l’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2024, recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, che ne ha previsto la riduzione in misura pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2025;

- l’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, che ne ha incrementato la dotazione in misura pari a 59.328.334 euro per l'anno 2024 e a 130.828.334 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Si rileva, altresì, che – al di fuori dell’attuazione della delega fiscale - l’articolo 13, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge n. 215 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, ne ha previsto la riduzione in misura pari a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026 e l’incremento in misura pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027.

Nel prendere atto della sussistenza delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria, si rileva tuttavia l’opportunità che il Governo fornisca una rassicurazione circa il fatto che la prevista riduzione del Fondo in esame non sia suscettibile di incidere sul meccanismo di copertura finanziaria delineato dal citato articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023 con riferimento all’attuazione della delega per la riforma fiscale, tuttora in corso.

 

Articolo 31, commi da 1 a 4
(Disposizioni in materia di lavoro – Assunzioni presso l’Ispettorato nazionale del lavoro- INL)

La norma proroga al 31 dicembre 2025 le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2021 e dall’articolo 5-ter del decreto-legge n. 101 del 2019 (comma 1).

L’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 146, ha autorizzato, per il biennio 2021-2022, l’INL a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, 1.024 unità di Area III-F1. A tal fine il comma 2, ha autorizzato per le suddette assunzioni la spesa di 22.164.286 euro per il 2022 e di 44.328.571 euro a decorrere dal 2023 e di 9.106.800 euro per il 2022 e di 6.456.800 euro a decorrere dal 2023 per le spese di funzionamento connesse alle medesime assunzioni, nonché di 1.500.000 euro per il 2022 in relazione alle spese concorsuali. L’articolo 5-ter del decreto-legge n. 109 ha, altresì, autorizzato l’INL a bandire un concorso e ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale ispettivo fino a 150 unità di Area III-F1, a decorrere dal 2021. I relativi oneri sono indicati pari a 6.387.000 euro a decorrere dal 2021.

L’INL viene, inoltre autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo indeterminato 250 unità di personale da inquadrare nell’Area funzionari con incremento della dotazione organica per le unità eccedenti (comma 2).

Ai fini dei commi 1 e 2, l’INL è, altresì, autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, a bandire procedure concorsuali pubbliche, anche svolte mediante l’uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)[142] (comma 3).

Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2 e 3, sono indicati pari ad euro 325.000 per il 2024, e concernono lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché pari ad euro 2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 a decorrere dal 2026, e sono riferiti agli oneri indiretti per l’assunzione di personale (comma 4, primo periodo) Tali oneri sono posti a carico del bilancio dell’INL. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 325.000 per il 2024, euro 2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l’attualizzazione di contributi pluriennali[143] (comma 4, secondo periodo).

Agli oneri derivanti dalla assunzione del personale di cui al comma 2, pari ad euro 11.777.968 annui a decorrere dal 2025 si provvede:

·        quanto a 1.700.000 euro annui a decorrere dal 2025, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dall’abrogazione dell’articolo 13 -ter, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019, disposta dall’articolo 45, comma 1, del provvedimento in esame (cfr. infra) [comma 4, terzo periodo, lettera a)];

·        quanto a 4.000.000 di euro annui a decorrere dal 2025, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall’abrogazione dell’articolo 39, commi da 1 a 12 -ter e 14, del decreto-legge n. 162, del 2019, disposta dall’articolo 45, comma 2, del provvedimento in esame (cfr. infra) [comma 4, terzo periodo, lettera b)];

·        quanto 6.077.968 euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [comma 4, terzo periodo, lettera c)].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Assunzione a tempo indeterminato di 250 funzionari presso INL – spese di personale

(comma 2)

 

11,8

11,8

 

11,8

11,8

 

11,8

11,8

Oneri per procedure concorsuali e altri oneri indiretti per l’assunzione di personale presso INL

(commi 2 e 3)

 

 

 

0,3

2,5

1,5

0,3

2,5

1,5

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Assunzione a tempo indeterminato di 250 funzionari presso INL – spese di personale – effetti riflessi

(comma 2)

 

 

 

 

5,7

5,7

 

5,7

5,7

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione Fondo attualizzazione contributi pluriennali

(comma 4)

 

 

 

0,3

2,5

1,5

0,3

2,5

1,5

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzo quota risorse ex abrogazione art. 13-ter, comma 2, DL n. 124/2019 (Fondo Controesodo)

(comma 4, lett. a))

 

1,7

1,7

 

1,7

1,7

 

1,7

1,7

Utilizzo rinvenienti ex abrogazione art. 39, comma da 1 a 12-ter e 14, del DL n. 162/2019, con riferimento.

(comma 4, lett. b))

 

4,0

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

4,0

Riduzione Tabella A – MLPS

(comma 4, lett. c))

 

6,1

6,1

 

6,1

6,1

 

6,1

6,1

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che il comma 1, limitandosi a prorogare al 31 dicembre 2025 le facoltà assunzionali riconosciute all'Ispettorato nazionale del lavoro dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 2021 e dall’articolo 5-ter del decreto-legge n. 101 del 2019 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 quantifica gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2 e 3, così ripartiti:

- procedura concorsuale: euro 325.000 per il 2024;

- oneri indiretti per l’assunzione di personale: euro 2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 a decorrere dal 2026;

- oneri assunzionali: pari a euro 11.777.968 a decorrere dal 2025 quantificati sulla base della retribuzione pro capite (euro 47.111,87) illustrata nel dettaglio in una tabella per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

 

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli oneri complessivi derivanti dall'attuazione dei commi precedenti.

 

(euro)

Riepilogo Oneri

2024

2025

Dal 2026

Spese per concorsi

325.000

 

 

Oneri indiretti

 

2.500.000

1.500.000,00

Oneri assunzionali

 

11.777.967,50

11.777.967,50

Oneri complessivi

325.000

14.277.967,50

13.277.967,50

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame recano, con riferimento all’Ispettorato nazionale del lavoro, rispettivamente la proroga di autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato già disposte e non utilizzate (comma 1) e l’autorizzazione ad effettuare ulteriori assunzioni a tempo indeterminato di 250 unità nella qualifica di funzionari (comma 2). Il comma 3 autorizza il medesimo Ispettorato ad espletare le relative procedure concorsuali e detta disposizioni concernenti tali procedure. Gli oneri relati ai commi 2 e 3 sono indicati pari ad euro 325.000 per il 2024, e concernono lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché pari ad euro 2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 a decorrere dal 2026, e sono riferiti alle componenti indirette relative all’assunzione di personale (comma 4, primo periodo) Tali oneri sono posti a carico del bilancio dell’INL e i relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, sono pari a euro 325.000 per il 2024, euro 2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2026 (comma 4, secondo periodo). Gli oneri assunzionali di cui al comma 2, sono invece indicati pari ad euro 11.777.968 annui a decorrere dal 2025 [comma 4, terzo periodo, lettera c)].

Al riguardo, con riferimento al comma 1, pur preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce la neutralità finanziaria della relativa norma, si chiede di acquisire una valutazione del Governo, volta a confermare che l’autorizzazione delle suddette assunzioni, prorogata dalla stessa, sia comunque disposta nell’ambito dei budget assunzionali disponibili a legislazione vigente. Andrebbe, altresì, acquista conferma della compatibilità del profilo di spesa connesso alla nuova programmazione delle assunzioni con quanto scontato ai fini delle previsioni tendenziali.

Quanto ai dati e agli elementi forniti dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri recati dai commi 2 e 3, si rileva l’opportunità di acquisire un’integrazione dei medesimi al fine di evidenziare le componenti sottostanti la determinazione degli importi riferiti alle spese per procedure concorsuali (euro 325.000 per il 2024) e le componenti indirette delle spese per assunzioni di personale (euro 2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 a decorrere dal 2026). Si evidenzia, infine, che le medesime assunzioni sono disposte in un numero fisso di unità (250), anziché entro un limite massimo, come invece richiederebbe il fatto che il correlato onere assunzionale è configurato come limite massimo di spesa. Su tale aspetto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’alinea del comma 4 dell’articolo 31 provvede agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 31, pari ad euro 325.000 per il 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e ad euro 2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 a decorrere dal 2026 per gli oneri indiretti per l’assunzione di personale, a carico del bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 325.000 per l’anno 2024, euro 2.500.000 per l’anno 2025 ed euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

Quanto all’utilizzo delle risorse del bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che non costituisce una modalità di copertura finanziaria in senso stretto e, pertanto, non è riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimenti, si ricorda che il medesimo Ispettorato dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, e che, in base all’ultimo bilancio di previsione pubblicato, relativo all’anno 2024, le entrate e le spese in termini di competenza ammontano a circa 479,6 milioni di euro. 

Nel rinviare, in proposito, a quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che il Governo assicuri che il medesimo bilancio rechi le disponibilità necessarie a far fronte all’onere complessivo delle disposizioni in esame, senza recare pregiudizio agli interventi previsti a legislazione vigente sulle medesime risorse.

Per quanto attiene alla riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, nel ricordare che tale Fondo, nell’ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, presenta una dotazione in termini di sola cassa pari a 206.601.989 euro per l’anno 2024, a 267.994.460 euro per l’anno 2025 e a 342.240.668 per l’anno 2026, con riferimento all’anno 2024 si segnala che, da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che in coincidenza con la data di pubblicazione del decreto-legge in esame, è stato accantonato sul Fondo un importo equivalente a quello oggetto di copertura. Tanto premesso, appare tuttavia necessario che il Governo confermi la disponibilità delle risorse utilizzate anche per le annualità successive al 2024, fornendo altresì rassicurazioni in ordine al fatto che la riduzione prevista dalla disposizione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le medesime risorse sono preordinate ai sensi della legislazione vigente, considerando anche gli altri utilizzi previsti dal provvedimento in esame.

Si fa presente, infine, che le lettere da a) a c) del comma 4 del medesimo articolo 31 provvedono agli oneri derivanti dall’assunzione del personale di cui al comma 2 del medesimo articolo, pari a 11.777.968 euro annui a decorrere dal 2025, secondo le seguenti modalità:

-      quanto a 1.700.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dall’abrogazione dell’articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, disposta dall’articolo 45, comma 1, del provvedimento in esame (lettera a);

-      quanto a 4.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall’abrogazione dell’articolo 39, commi da 1 a 12-ter e 14, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, disposta dall’articolo 45, comma 2, del provvedimento in esame (lettera b);

-      quanto [a] 6.077.968 annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (lettera c).

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, si rammenta che la disposizione oggetto di abrogazione ha previsto l’istituzione di un fondo, denominato “Fondo Controesodo”, destinato alle agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori impatriati. Tale Fondo, iscritto sul capitolo 3835 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, presenta una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Al riguardo, si evidenzia che - come risulta anche dalle ultime leggi di approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato - sin dalla sua istituzione le risorse del Fondo in esame non sono mai state impegnate e alla conclusione di ciascun esercizio finanziario hanno sempre costituito economie di bilancio. Anche per l’anno 2024 - come emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - la dotazione di 3 milioni di euro risulta allo stato integralmente disponibile. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

Parimenti, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, dal momento che l’ammontare delle risorse utilizzate corrisponde a quello degli oneri a suo tempo quantificati dall’articolo 39, comma 14, del decreto-legge n. 162 del 2019 con riferimento alla gestione delle misure per la riduzione dell’onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria previste dal medesimo articolo 39, oggetto di abrogazione ai sensi dell’articolo 45, comma 2, del provvedimento in esame.

Con riferimento alla terza modalità di copertura finanziaria, si rileva che l’accantonamento oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 7, comma 3, 30, comma 16, e 31, commi 8 e 9.  Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

 

Articolo 31, commi da 5 a 9
(Disposizioni in materia di lavoro – Comando carabinieri per la tutela del lavoro)

La norma incrementa, a decorrere dal 1° settembre 2024, di 50 unità in soprannumero rispetto all’organico attuale, il contingente di personale del Comando carabinieri per la tutela del lavoro[144] dell’Arma dei carabinieri (comma 5). A tal fine, viene modificato l’articolo 826, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare–COM), elevando da 660 a 710 (+50) le unità complessive del medesimo Comando, disponendo, in particolare, l’incremento del relativo ruolo ispettori da 246 a 271 unità (+25) e del relativo ruolo appuntati e carabinieri da 229 a 254 unità (+25) (comma 6). A decorrere dal 1° settembre 2024, l’Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 25 unità del ruolo ispettori e in 25 unità del ruolo appuntati e carabinieri (comma 7).

Ai relativi oneri, pari a euro 380.810 per il 2024, a euro 2.054.569 per il 2025, a euro 2.385.722 per il 2026, a euro 2.624.596 per il 2027, a euro 2.704.398 per il 2028, a euro 2.718.625 per il 2029, a euro 2.767.773 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e a euro 2.798.175 annui a decorrere dal 2034, si provvede, per euro 380.810 per il 2024, euro 2.054.569 per il 2025 e euro 2.798.175 annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 8).

Per le spese di funzionamento connesse alle suddette assunzioni, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 111.667 per il 2024, di euro 52.500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro 35.000 a decorrere dal 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Assunzione a di 25 unità nel ruolo ispettori e di 25 unità nel ruolo appuntati e carabinieri nell'Arma dei carabinieri – spese personale

(commi da 5 a 7)

0,4

2,1

2,4

0,4

2,1

2,4

0,4

2,1

2,4

Assunzione a di 25 unità nel ruolo ispettori e di 25 unità nel ruolo appuntati e carabinieri nell'Arma dei carabinieri – spese funzionamento

(commi da 5 a 7)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Assunzione a di 25 unità nel ruolo ispettori e di 25 unità nel ruolo appuntati e carabinieri nell'Arma dei carabinieri – spese personale – effetti riflessi

(commi da 5 a 7)

 

 

 

0,2

1,0

1,2

0,2

1,0

1,2

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione Tabella A – MLPS

(comma 8)

0,4

2,1

2,8

0,4

2,1

2,8

0,4

2,1

2,8

Riduzione Tabella A – MLPS

(comma 9)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che in merito ai criteri di quantificazione degli oneri connessi al trattamento economico fisso si è tenuto conto dei miglioramenti economici assentiti con DPR n. 57 del 2022 nonché dell’incremento del 5,78 per cento del trattamento economico fisso a titolo di stima dell'aumento retributivo derivante dal rinnovo contrattuale 2022-2024. Per la quantificazione del trattamento economico accessorio si è tenuto conto delle voci relative allo straordinario e al FESI desunti dal conto annuale 2022. La stima delle spese di funzionamento connesse alle predette assunzioni straordinarie tiene conto delle spese di vettovagliamento (mense e buoni pasto) pari a 700 euro annuali e del costo pro-capite annuo di euro 2.000 relativo al vestiario, armamento e formazione per il primo anno. La quota relativa agli oneri per la formazione, per un importo forfettario di 700 euro pro-capite, è stata conteggiata fino al terzo anno solo per i marescialli.

La relazione tecnica fornisce in due tabelle (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) il riepilogo degli oneri con proiezione decennale, dal 2024 al 2034, per l’assunzione straordinaria di 50 unità nell'Arma dei carabinieri nei due differenti ruoli.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono, con decorrenza dal 1° settembre 2024, l’incremento di 50 unità di personale del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, autorizzando le relative assunzioni (25 nel ruolo ispettori e 25 nel ruolo appuntati e carabinieri) da parte dell’Arma dei carabinieri (commi da 5 a 7). I relativi oneri assunzionali vengono indicati dalla norma nella loro progressione decennale, mentre con riguardo a quelli di funzionamento si provvede con una specifica autorizzazione di spesa (commi 8 e 9).

Al riguardo, pur rilevando che i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica consentono di verificare e confermare gli importi degli oneri recati dalle disposizioni in esame, si evidenzia, tuttavia, che le citate assunzioni sono disposte in un numero fisso di unità (50), anziché entro un limite massimo, come invece richiederebbe il fatto che il correlato onere assunzionale è configurato come limite massimo di spesa. Su tale aspetto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 8 dell’articolo 31 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 5 a 7 del medesimo articolo, in misura pari a 380.810 euro per l’anno 2024, a 2.054.569 euro per l’anno 2025 e a 2.798.175 euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Al riguardo, nel prendere atto che ai fini della definizione della riduzione da apportare allo stanziamento del fondo speciale a decorrere dall’anno 2026 si è fatto correttamente riferimento al valore più elevato degli oneri cui si fa fronte nel periodo di quantificazione, non si formulano osservazioni, posto che l’accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 7, comma 3, 30, comma 16, e 31, commi 4, lettera c), e 9. 

Si fa presente, infine, che il comma 9 del medesimo articolo 31 provvede agli oneri derivanti dalle spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di personale di cui al precedente comma 8, pari a 111.667 euro per l’anno 2024, a 52.500 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 35.000 euro annui a decorrere dall’anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 7, comma 3, 30, comma 16, e 31, commi 4, lettera c), e 8. 

 

Articolo 31, commi 10 e 11
(Ulteriori disposizioni in materia di Ispettorato nazionale del lavoro-INL)

La norma stabilisce che le somme destinate al bilancio dell’Ispettorato del lavoro (INL) ai sensi degli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008 possono essere destinate, nel limite di 20 milioni di euro annui, a finanziare l’efficientamento del medesimo Ispettorato attraverso misure la cui individuazione è demandata ad un decreto ministeriale (comma 10).

L’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008 dispone circa l’afflusso - sull'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle ASL e sul bilancio dell’Ispettorato - delle somme che le medesime ASL e l’Ispettorato, in qualità di organi di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa per la violazione di norme contravvenzionali in materia di sicurezza sul lavoro.

L’articolo 14, comma 13, del medesimo decreto legislativo, stabilisce che l'importo delle somme aggiuntive il cui pagamento è condizione per la revoca di provvedimenti emessi per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in caso di lavoro irregolare o di altre irregolarità (queste ultime elencate nell’Allegato I al medesimo decreto legislativo), integri, in funzione dell’amministrazione competente ad adottare il relativo provvedimento, il bilancio dell'INL o l’apposito capitolo regionale delle ASL. Tale importo è utilizzato per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL medesime.

L’articolo 306, comma 4-bis, del decreto legislativo dispone, infine, circa la rivalutazione, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e alle sanzioni amministrative pecuniarie.

Viene, inoltre, sostituito con un nuovo testo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 145 del 2013 che disciplina la destinazione di quota parte (trenta per cento) dei proventi di sanzioni amministrative irrogate in caso di accertate situazioni di lavoro irregolare a specifiche finalità di spesa.

Il testo previgente, non modificato dalla norma in esame, in particolare prevede che la suddetta percentuale afferisca ai proventi derivanti da:

·         le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002 irrogate in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico;

·         le somme aggiuntive da pagare nelle ipotesi di lavoro irregolare di cui all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 81 del 2008 (in caso di impiego fino a cinque lavoratori irregolari e nelle ipotesi di cui all'Allegato I annesso al medesimo decreto legislativo n. 81);

·         i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) dell’articolo 14, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 145 del 2013 che prevede il raddoppio degli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 66 del 2003 per violazioni delle prescrizioni relative alla durata massima dell’orario di lavoro, di riposi settimanali e di riposo giornaliero. Da tale disciplina è peraltro espressamente esclusa la sanzione irrogata per mancato rispetto delle disposizioni sul diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.

Il nuovo testo, nel confermare la destinazione delle suddette risorse a specifiche misure, da definire con decreto ministeriale, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo, ad una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, rispetto al testo previgente, espunge il limite massimo di 13 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 collegato alla medesima destinazione, nonché la previsione di rassegnazione delle medesime risorse al Fondo sociale per occupazione e formazione[145]. Il nuovo testo dispone, altresì, che le suddette risorse, per la quota destinata alla più efficiente utilizzazione del personale ispettivo, possano essere corrisposte al medesimo personale nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione (comma 11).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che il comma 10 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che individua ulteriori finalità per l’impiego di somme già di spettanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi della normativa vigente. In merito al comma 11 viene evidenziato che questo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che le misure sono finanziate da introiti sanzionatori derivanti dall'attività ispettiva.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame recano disposizioni concernenti la destinazione di risorse derivanti da proventi da sanzioni amministrative irrogate in caso di accertate situazioni di lavoro irregolare a misure per l’efficientamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e l’incentivazione del relativo personale. In particolare, viene previsto che le suddette somme, già destinate al bilancio dell’Ispettorato in virtù di specifiche disposizioni possano essere destinate, nel limite di 20 milioni di euro annui, a finanziare l’efficientamento del medesimo Ispettorato attraverso misure la cui individuazione è demandata ad un decreto ministeriale (comma 10). Viene, altresì, previsto che i proventi di sanzioni amministrative irrogate in virtù di ulteriori disposizioni possano, nel quadro di una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo, essere corrisposte al medesimo personale nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione (comma 11). In merito al comma 10, non si formulano osservazioni considerato che, come riferito dalla relazione tecnica la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che questa si limita a consentire all’Ispettorato un ulteriore impiego di somme già di spettanza del medesimo ente ai sensi della normativa vigente. Nulla da osservare, altresì, in merito al comma 11, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della norma.

 

Articolo 31, comma 12
(Disposizioni in materia di personale ispettivo dell’INPS e dell’INAIL)

La norma abroga il comma 3 dell’articolo 6 e i commi 1 e 3 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2015 concernenti l’attribuzione in via esclusiva, a regime, all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) delle funzioni ispettive in materia di lavoro e di legislazione sociale e l’inquadramento del personale ispettivo dell’INPS e dell’INAIL in ruoli ad esaurimento, con il conseguente nuovo inquadramento nella dotazione organica del rispettivo Istituto.

L’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015 prevede che il personale ispettivo già appartenente all'INPS e all'INAIL venga inserito in un ruolo ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio non sono utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni da parte dell'INPS e dell'INAIL previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 (Cfr. infra). Il comma 3, dell’articolo 7 prevede, inoltre, che il personale dei profili di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL possa chiedere – entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 – di essere inquadrato nei profili amministrativi del rispettivo Istituto, nei limiti delle disponibilità derivanti dalle relative dotazioni organiche.

Il comma 3 dell’articolo 6 del medesimo decreto legislativo prevede che a partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 7, comma 1, la dotazione organica dell'Ispettorato sia incrementata, ogni tre anni, di un numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di turn-over del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dell'INPS e dell'INAIL in relazione al contratto collettivo applicato dall'Ispettorato.

In virtù delle abrogazioni delle suddette disposizioni viene previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (2 marzo 2024), l’incremento delle dotazioni organiche dell’INAIL e dell’INPS di un numero di posti corrispondenti alle unità di personale ispettivo inserite, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, nei suddetti ruoli ad esaurimento. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio del personale ispettivo cessato a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dall’INPS e dall’INAIL ai fini della determinazione del budget assunzionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Dalla data entrata in vigore del presente decreto, i fondi per il trattamento accessorio dell’INPS e dell’INAIL sono incrementati in relazione alle assunzioni di personale ispettivo effettuate utilizzando il predetto budget assunzionale nel rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

L’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 stabilisce che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in esame, il personale amministrativo dell’INPS e dell’INAIL, che ha svolto funzioni ispettive in virtù del precedente inquadramento nel profilo di vigilanza, può chiedere di essere reinquadrato nei corrispondenti profili di vigilanza dei rispettivi Istituti, nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni organiche (comma 12).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ne espone le finalità ed afferma che la norma non comporta oneri, tenuto conto che il budget assunzionale di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 149 del 2015 non è mai stato oggetto di trasferimento, in quanto non sono mai state concordate le relative modalità attuative tra l’INL da una parte e INPS e INAIL dall’altra e che, con riferimento alla rideterminazione dei Fondi risorse decentrate, resta fermo il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2017.

In particolare la relazione tecnica evidenzia che la norma, abrogando i commi l e 3 dell'articolo 7 e il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 149 del 2015, intende abolire il ruolo ad esaurimento di INPS e INAIL, con conseguente incremento delle dotazioni organiche dei predetti istituti del numero di posti corrispondenti alle unità di personale ispettivo inserite, con decorrenza l° gennaio 2017, nei ruoli ad esaurimento. Ciò anche tenuto conto che l'attività ispettiva finora svolta da INPS e INAIL, sotto il coordinamento e nell’ambito dell'attività di vigilanza finora svolta complessivamente da INL, ha natura essenzialmente specialistica, in quanto rivolta al recupero di contributi previdenziali e premi assicurativi evasi. Detta attività si differenzia rispetto alla vigilanza sul lavoro posta in essere dal corpo ispettivo INL, finalizzata principalmente alla verifica del rispetto della legislazione sociale in generale (lavoro nero, orario di lavoro, parità uomo donna, lavoro minorile, salute e sicurezza, libertà sindacale, ecc.). Ciò ha escluso sostanzialmente la sovrapposizione delle attività di controllo dei corpi ispettivi sulla stessa materia (laddove ritenuto opportuno sono state organizzate prima dal Ministero del Lavoro e da ultimo dall'INL delle ispezioni congiunte con ispettori dei tre corpi ispettivi) e consentito agli Enti previdenziali di focalizzarsi nelle tecniche ispettive del recupero contributivo. Il recupero contributivo e assicurativo ha però subito, così come il numero delle relative ispezioni, dalla istituzione del ruolo ad esaurimento, una continua diminuzione legata essenzialmente alla contrazione del numero degli ispettori INPS ed INAIL, per effetto dei pensionamenti non reintegrati a causa dei vincoli derivanti dall'esistenza del predetto ruolo ad esaurimento. L'eliminazione del ruolo ad esaurimento e del riconoscimento della titolarità della competenza sulla vigilanza in materia contributiva e assicurativa agli Enti nasce quindi dalla necessità di contrastare il predetto trend negativo sui controlli in materia previdenziale non ovviabile attraverso i risultati della vigilanza sul lavoro. Infine, l'Istituzione dell'INL e con questa il forte potere di coordinamento dell'attività ispettiva ad esso riservato dalla legge per evitare le eventuali sovrapposizioni, anche attraverso l'ausilio delle moderne tecnologie (vedi ad esempio il portale del sommerso), non viene minimamente intaccato dalla eliminazione del ruolo ad esaurimento che ha essenzialmente una finalità di efficientamento del contrasto dell'evasione contributiva e assicurativa.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame sopprime specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 149 del 2015 che hanno disposto l’attribuzione in via esclusiva all’Ispettorato nazionale del lavoro funzioni ispettive in materia di lavoro e di legislazione sociale e, conseguentemente a ciò, hanno disposto l’inquadramento del personale ispettivo dell’INPS e dell’INAIL in ruoli ad esaurimento. Le norme abrogate prevedevano, altresì, che le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio del personale inserito nei suddetti ruoli ad esaurimento non fossero utilizzabili ai fini della determinazione del budget assunzionale da parte dell'INPS e dell'INAIL e che, in relazione ai risparmi di spesa derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo, la dotazione organica dell'Ispettorato, a partire dal 2017, fosse incrementata, ogni tre anni, di un numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di turn-over del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dell'INPS e dell'INAIL in relazione al contratto collettivo applicato dall'Ispettorato.

La norma dispone altresì l’incremento delle dotazioni organiche dell’INAIL e dell’INPS di un numero di posti corrispondenti alle unità di personale ispettivo inserite, con decorrenza 1° gennaio 2017, nei suddetti ruoli ad esaurimento. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dai medesimi enti ai fini della determinazione del budget assunzionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Inoltre, i fondi per il trattamento accessorio dell’INPS e dell’INAIL sono incrementati in relazione alle assunzioni di personale ispettivo effettuate utilizzando il predetto budget assunzionale nel rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017[146].

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto risulta dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della norma in esame, ovvero che il suddetto budget assunzionale non è mai stato oggetto di trasferimento, in quanto non sono mai state concordate le relative modalità attuative tra l’INL da una parte e INPS e INAIL dall’altra.

 

Articolo 32, comma 1
(Contributi agli investimenti destinati ai comuni)

Le norme apportano modifiche ad alcuni dei commi che vanno da 134 a 148 dell’articolo l della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Tali norme hanno ad oggetto contributi agli investimenti assegnati dalle Regioni e dal Ministero dell’interno ai comuni nel periodo 2021-2034. I contributi sono destinati a finanziare interventi relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e ad altri interventi infrastrutturali.

Le modifiche di maggior rilievo concernono i contributi erogati dal Ministero dell’interno. Tali modifiche, tra l’altro:

·        fissano al 15 settembre 2025 il termine per la comunicazione delle richieste di contributo riferite al triennio 2026-2028 ed al 15 settembre 2028 le richieste per i contributi riferiti al biennio 2029-2030 [lettera d)];

·        stabiliscono che i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, una volta conclusa l’opera, non restano nella disponibilità dell'ente bensì sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Si prevede, inoltre, che per le annualità dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari delle risorse concludono i lavori entro ventiquattro mesi dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori [lettera f)];

·        modificano i tempi di erogazione dei contributi. La norma previgente prevedeva che i contributi assegnati fossero erogati per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. La nuova formulazione prevede che i contributi assegnati siano erogati per il 20 per cento a titolo di acconto, per il 10 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il 60 per cento sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori [lettera g)];

·        nel caso in cui i termini di impiego dei contributi non siano rispettati ed i contributi stessi siano recuperati, prevedono che questi siano versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato invece di essere assegnati ad altri richiedenti [lettera h)];

·        confermano che le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalità previste con decreto del Ministero dell'interno. Si prevede, però, che il conseguente onere, che resta invariato, come già previsto a legislazione previgente “nel limite massimo annuo di 500.000 euro”, non sia posto più a carico delle risorse destinate agli investimenti in commento bensì coperto mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti[147] [lettera m)].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

                                                                                                                              (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Maggiori spese correnti

 

Spese per attività di supporto connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno [lettera m)]

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione dei contributi erogati ai comuni ai sensi dell’art. 30, c. 14-bis, del D.L. 34/2019 [lettera m)]

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed evidenzia che le stesse hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a eccezione della disposizione che cambia la fonte di copertura della spesa per le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti, ponendola a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nel limite massimo annuo di 500.000 euro già previsto a legislazione previgente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame apportano modifiche alla disciplina dei contributi agli investimenti assegnati dalle Regioni e dal Ministero dell’interno ai comuni nel periodo 2021-2034. Considerato che le modifiche appaiono finalizzate ad un più celere ed efficiente impiego delle risorse appare necessario che il Governo confermi che tale impiego non comporti variazioni, rispetto a quanto scontato a legislazione previgente, in termini di fabbisogno e indebitamento netto per effetto di una diversa articolazione temporale degli interventi.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che la lettera m) del comma 1 dell’articolo 32, modifica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 148, della legge di bilancio per il 2019[148], nel limite massimo annuo di 500.000 euro annui. Nel testo previgente, il citato comma 148 dell’articolo 1 prevedeva che a tali oneri, riferiti ad attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del Ministero dell’interno, si provvedesse mediante l’utilizzo delle risorse previste dal comma 139 dell’articolo 1 della medesima legge di bilancio per il 2019, che dispone un’autorizzazione di spesa pluriennale per gli anni dal 2021 al 2030 destinata ad erogare contributi ai comuni per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Con la novella in esame ai medesimi oneri si provvede, invece, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019. 

Al riguardo, si ricorda che tale ultima disposizione ha previsto l’avvio, a decorrere dall'anno 2021, di un programma pluriennale per la realizzazione da parte dei comuni di interventi di investimento per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per la realizzazione degli interventi finalizzati al contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa, di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le relative risorse sono iscritte sul capitolo 7262[149] dello stato di previsione del Ministero dell’interno, che – sulla base del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 – reca uno stanziamento di 118 milioni di euro per l’anno 2024, 116 milioni di euro per l’anno 2025 e 140 milioni di euro per l’anno 2026.

In proposito, si segnala in primo luogo l’opportunità di acquisire un chiarimento in ordine al profilo temporale degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, in quanto nella disposizione previgente, che parimenti non indicava la durata dell’autorizzazione di spesa, l’estensione temporale degli oneri era ricavabile indirettamente dall’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 139, della legge di bilancio per il 2019, che reca un’autorizzazione di spesa fino all’anno 2030. Dal momento che le risorse di cui ora si prevede l’utilizzo hanno carattere permanente, sembra necessario chiarire se l’autorizzazione prevista dalla disposizione in esame abbia carattere permanente a decorrere dall’anno 2024.

Per quanto riguarda le risorse impiegate con finalità di copertura, nel rilevare la relativa esiguità degli importi utilizzati, appare nondimeno necessario che il Governo assicuri che la prevista riduzione non sia suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente sulle medesime risorse.

Da ultimo si segnala che, come si evince dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, la disposizione in esame reca una spesa corrente, prevedendo, a fini di copertura finanziaria, la riduzione di un’autorizzazione di spesa in conto capitale. Nel rilevare che anche la previgente copertura finanziaria faceva riferimento a risorse in conto capitale, appare opportuno acquisire una conferma dal Governo circa la possibilità di fare ricorso a risorse in conto capitale senza determinare una dequalificazione della spesa, in considerazione del fatto che le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all’utilizzo delle risorse per investimenti oggetto di finanziamento presentano carattere accessorio rispetto alla spesa di investimento da sostenere.

 

Articolo 32, comma 2
(Modifica alla legge di ratifica del Protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria)

Le norme apportano modifiche alla legge 21 febbraio 2024, n. 14, che reca l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

Le modifiche stabiliscono che il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, provvede alla progettazione e all'esecuzione dei lavori nonché all'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture di cui all’allegato l al Protocollo [lettera a)]. In relazione a tale modifica si ridetermina l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), della predetta legge: la nuova formulazione per la realizzazione delle strutture previste nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo (che fa riferimento all’allegato 1 del Protocollo stesso ndr), autorizza la spesa di euro 65 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della difesa mentre le norme previgenti autorizzavano una spesa di 39,2 milioni. Il maggior onere è pertanto di 25,8 milioni [lettera b), punto 1)].

A tale onere si provvede, quanto a 15.800.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 10.000.000 di euro a valere sulle risorse a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. Tale ultima norma prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero della difesa di un fondo, con una dotazione di euro 20 milioni per il 2023 per la realizzazione di un piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate alla realizzazione di un numero idoneo di strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio [lettera b), punto 4)].

Inoltre, attraverso la riformulazione dell’articolo 6, comma 4, della citata legge si eleva di 1.270.000 euro la spesa da sostenere per il 2024 per gli oneri derivanti dall’articolo 7 del Protocollo (concernente il personale italiano operante in Albania, sotto il profilo disciplinare ed economico) e a tal fine si prevede al successivo comma 5 di istituire un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.270.000 euro per l'anno 2024 [lettera b) punti 2) e 3)]. A tale onere si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [lettera b), punto 5)].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                              (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Maggiori spese in conto capitale

 

Incremento delle risorse di cui all'art. 6, c. 1, lett. a), della L. 14/2024 destinate all'attuazione del protocollo Italia-Albania [lettera b), punto 1)]

15,8

 

 

15,8

 

 

15,8

 

 

Maggiori spese correnti

 

Incremento risorse di cui all'art. 6, c. 4, della L. 14/2024 per all'attuazione del protocollo Italia-Albania -  Trattamento di missione e straordinari del personale delle forze armate inviato in Albania

[lettera b) punti 2) e 3)].

1,3

 

 

1,3

 

 

1,3

 

 

Maggiori entrate fiscali e contributive

 

Incremento risorse di cui all'art. 6, c. 4, della L. 14/2024 per all'attuazione del protocollo Italia-Albania -  Trattamento di missione e straordinari del personale delle forze armate inviato in Albania – effetti riflessi

[lettera b) punti 2) e 3)].

 

 

 

0,6

 

 

0,6

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione Fei [lettera b) punto 4)].

15,8

 

 

15,8

 

 

15,8

 

 

Riduzione Fei [lettera b) punto 5)].

1,3

 

 

1,3

 

 

1,3

 

 

 

La relazione tecnica dopo aver ribadito il contenuto delle norme propone la quantificazione della spesa da sostenere per la realizzazione delle opere e la fornitura e posa in opera delle strutture prefabbricate di cui si deve occupare il Ministero della difesa. L’onere quantificato è pari a 65 milioni per l'anno 2024 e deriva per l’importo di 39,2 milioni dell’autorizzazione di spesa prevista dalle norme previgente che è stata incrementata di 25,8 milioni ai sensi della lettera b), punto 1.

 

(euro)

Modulo

Importo

Rilievi sui siti

25.000

Allacci idrico, elettrico, fognario e internet

7.800.000

Indagini geologiche, geotermiche, idrauliche

320.000

Progettazione esecutiva

1.650.000

Bonifica ordigni bellici

520.000

Cantierizzazione

630.000

Rete anti caduta massi

1.000.000

Movimentazione terra e demolizione manufatti

4.200.000

Smaltimento terre

2.050.000

Sottoservizi impianti tecnologici

1.200.000

Pacchetto pavimentazione

10.500.000

Fornitura e posa in opera prefabbricati

18.980.000

Fornitura e posa in opera strutture prefabbricate modulari

9.500.000

Realizzazione impianti e allacci

3.300.000

Opere di finitura complementari

1.100.000

Collaudi, coordinamento della sicurezza, assistenza alla direzione lavori

2.225.000

Totale

65.000.000

 

In apposite tabelle allegate alla relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia, sono quantificate le spese di personale pari a 1.270.000 euro ai sensi della lettera b), numero 3. Per il pagamento di prestazioni straordinarie di lavoro si stima una spesa pari a 345.000 euro circa, il residuo dello stanziamento copre gli oneri di missione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame incrementano le spese da sostenere per l’attuazione della legge 21 febbraio 2024, n. 14 (Protocollo tra Italia e Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria). Le maggiori spese sono pari a 25,8 milioni in relazione al fatto che il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, provvede alla progettazione e all'esecuzione dei lavori nonché all'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture di cui all’allegato l al Protocollo e si aggiungono ai 39,2 milioni già previsti dalla legislazione previgente. È quantificata poi una maggiore spesa di 1.270.000 euro per il trattamento del personale italiano operante in Albania: dalla relazione tecnica e dall’allegato 3 si desume che la spesa è riferita all’erogazione del trattamento di missione e dei compensi per il lavoro straordinario del personale delle forze armate inviato in Albania. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare in quanto gli oneri quantificati sono coerenti con le stime e le ipotesi illustrate dalla relazione tecnica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’articolo 32, comma 2, lettera b), numero 4) modifica il comma 6 dell’articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, recante la ratifica del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania, incrementando di 25,8 milioni di euro per l’anno 2024 la copertura degli oneri in conto capitale derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 6. A tali oneri, che a seguito dell’incremento, ammontano a euro 73.480.000 per l'anno 2024, si provvede, ferma restando la riduzione di 47.680.000 euro degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, di competenza dei diversi Ministeri, già disposta dalla legge n. 14 del 2024:

- quanto a euro 10.000.000 a valere sulle risorse a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2023;

- quanto a euro 15.800.000 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Quanto alla prima modalità di copertura, si fa presente che il citato articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2023 prevede l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, destinato alla realizzazione del piano straordinario per l’individuazione delle aree interessate alla realizzazione di un numero idoneo di strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2023. Al riguardo, si rileva preliminarmente che la disposizione in esame non reca una copertura finanziaria in senso proprio e, pertanto, non è riportata nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame. In proposito, si osserva che, essendo le risorse indicate riferite all’esercizio 2023, la norma sembra riferirsi all’utilizzo di risorse finanziarie derivanti dalla reiscrizione nella competenza dell’esercizio successivo delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio precedente relative ad autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente, secondo il disposto dell’articolo 30, comma 2, lettera b), della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009). Qualora il Governo confermi la correttezza di tale ricostruzione, fermo restando quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione, sembrerebbe opportuno precisare espressamente che la disposizione fa riferimento all’utilizzo di risorse iscritte in corso residui.

Quanto alla seconda modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento all’utilizzo del Fondo per le esigenze indifferibili, posto che da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in coincidenza con la data di pubblicazione del decreto-legge in esame risulta accantonato sul relativo capitolo di spesa l’importo oggetto di copertura[150].

Si fa presente, infine, che il numero 5) della lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 32 modifica il comma 7 dell’articolo 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, recante la ratifica del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania, incrementando di 1,27 milioni di euro per l’anno 2024 la copertura degli oneri di parte corrente ivi previsti. A tali maggiori oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in coincidenza con la data di pubblicazione del decreto-legge in esame risulta accantonato sul pertinente capitolo di spesa l’importo oggetto di copertura[151].

 

Articolo 33
(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»)

Le norme modificano disposizioni relative alla disciplina in materia di investimenti infrastrutturali dei comuni, di cui alla legge n. 160 del 2019.

In particolare, le novelle:

·        modificano il comma 29-bis, eliminando i riferimenti al PNRR e al comma 31-ter della medesima legge n. 160 del 2019, contestualmente soppresso, che imponeva ai comuni beneficiari dei contributi di rispettare le norme di attuazione del PNRR per la gestione, il monitoraggio, il controllo e la valutazione della misura [lettere a) e d)];

·        sostituiscono il comma 31-bis, prevedendo che i comuni beneficiari dei contributi inseriscano all’interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 [[lettera c)];

·        sostituiscono il comma 32, prevedendo che il comune beneficiario del contributo sia tenuto entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento all’aggiudicazione dei lavori anziché ad iniziare la loro esecuzione. Viene quindi posto il termine unico della conclusione dei lavori al 31 dicembre 2025. Infine, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo o alla regolare esecuzione e, successivamente, utilizzabili per ulteriori investimenti a condizione che gli stessi siano impegnati entro 6 mesi [lettera e)];

·        sostituiscono il comma 33, modificando la tempistica dell’erogazione dei contributi e delle modalità di monitoraggio, prevedendo che, in caso di mancato rispetto di tale obbligo, le somme già corrisposte sono recuperate. I comuni che ottemperano agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 della legge n. 160 del 2019 sono esonerati dall’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute [lettera f)];

·        sostituiscono il comma 34, modificando la tempistica dell’eventuale revoca dei finanziamenti, adeguandola alla normativa come sopra modificata. Riguardo all’utilizzo delle somme derivanti dalle revoche, le stesse sono versate all’entrata dello Stato, anziché erogate in favore di altri comuni [lettera g)];

·        modificano il comma 35, prevedendo che il monitoraggio delle opere pubbliche sia effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema ReGiS, anziché attraverso la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) [lettera h)];

·        modificano il comma 36, escludendo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) dallo svolgimento di controlli a campione sulle piccole opere destinatarie dei contributi, lasciato al solo Ministero dell’interno [lettera i)].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che tutte le modifiche introdotte sono di natura ordinamentale e, pertanto, non determinano effetti sulla finanza pubblica ad eccezione del nuovo comma 34 che, in caso di revoca dei contributi riferiti alle annualità 2020-2024, comporta il versamento delle relative risorse ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012, determinando conseguentemente maggiori entrate per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano norme relative alla disciplina in materia di investimenti infrastrutturali dei comuni, di cui alla legge n. 160 del 2019.

In particolare, riguardo all’utilizzo delle somme derivanti dalle revoche dei contributi già erogati, le stesse sono versate all’entrata dello Stato, anziché erogate in favore di altri comuni come previsto a legislazione previgente. In proposito, non si formulano osservazioni atteso che le eventuali maggiori entrate non vengono, prudenzialmente, scontate nei tendenziali di finanza pubblica.

Si prevede altresì che il monitoraggio delle opere pubbliche sia effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema ReGiS, anziché attraverso la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Al riguardo, appare utile acquisire conferma che la dotazione informatica in capo ai comuni e alla RGS sia idonea all’esecuzione degli adempimenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Non si formulano, infine, osservazioni sulle restanti modifiche attesa la natura ordinamentale delle stesse.

 

Articolo 34
(Piani urbani integrati)

Le norme modificano, al comma 1, l’articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, rimodulando le risorse assegnate alle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2».

In particolare, l’importo complessivo delle risorse afferenti al comma 1 è ridotto di 1.593,79 milioni di euro (da 2.493,79 a 900 milioni), a seguito dei tagli relativi agli esercizi 2024 (510 milioni, da 632,65 a 122,65 milioni), 2025 (530 milioni, da 855,12 a 325,12 milioni) e 2026 (553,79 milioni, da 754,52 a 200,73 milioni).

Si prevede altresì che le risorse di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, come sopra rimodulate, siano reintegrate, per complessivi 1.593,80 milioni di euro, nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 e 153,80 milioni di euro per l'anno 2027 (comma 2).

Si ricorda per altro che – con disposizione rimasta invariata – il comma 2 del predetto articolo 21 ha integrato le sopra menzionate risorse di cui al citato comma 1, per la medesima finalità, con 210 milioni di euro (finanziati sul PNC) per gli anni dal 2021 al 2024 così articolate: 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024. Per effetto dell’integrazione disposta dal comma 2, il totale delle risorse destinate al progetto dei piani urbani integrati risulta pari, complessivamente a 2.703,79 milioni di euro.

Conseguentemente, l’Allegato 1 al decreto-legge n. 152 del 2021, che contiene il riparto delle risorse, complessivamente risultanti all’esito delle predette riduzioni e integrazioni, da effettuare sulla base dei criteri di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 152 del 2021, viene sostituito con l’Allegato 3 al provvedimento in esame.

 

Si evidenzia pertanto che l’ammontare complessivo delle risorse oggetto di riparto nell’arco temporale considerato - per effetto delle riduzioni e integrazioni disposte - rimane inalterato (2.703, milioni di euro), mentre viene modificata la ripartizione di tale ammontare tra i diversi esercizi.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, precisa che le modifiche all’articolo 21 del decreto-legge del n.152 del 2021, si rendono necessarie al fine di rimodulare le risorse e adeguare la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano.

In relazione al comma 2, la RT chiarisce che i maggiori oneri derivanti dal comma 2, pari a 1.593,80 milioni di euro, trovano copertura nell’articolo 1, comma 5, lettera d), del provvedimento in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano, al comma 1, l’articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, rimodulando le risorse assegnate alle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2».

In particolare, l’importo complessivo delle risorse è ridotto di 1.593,79 milioni di euro (da 2.493,79 a 900 milioni), a seguito dei tagli relativi agli esercizi 2024 (510 milioni, da 632,65 a 122,65 milioni), 2025 (530 milioni, da 855,12 a 325,12 milioni) e 2026 (553,79 milioni, da 754,52 a 200,73 milioni).

Inoltre, si prevede che le predette risorse di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, come sopra rimodulate, siano integrate, per complessivi 1.593,80 milioni di euro, nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 e 153,80 milioni di euro per l'anno 2027, ferme restando le risorse già stanziate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 21.

Conseguentemente, l’Allegato 1 al decreto-legge n. 152 del 2021, che contiene il riparto delle predette risorse in base ai criteri di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 152 del 2021, viene sostituito con l’Allegato 3 al provvedimento in esame.

Pertanto l’ammontare complessivo delle risorse oggetto di riparto nell’arco temporale considerato - per effetto delle riduzioni e integrazioni disposte - rimane inalterato (2.703, milioni di euro), mentre viene modificata la ripartizione di tale ammontare tra i diversi esercizi.

Tutto ciò considerato, si potrebbe valutare l’opportunità, dal punto di vista formale, di inserire le integrazioni alle risorse previste al comma 2 del presente articolo, come novella all’articolo 21 del decreto-legge n. 152 del 2021, inserendo in esso un nuovo comma 1-bis, in modo da far risultare la corrispondenza tra le risorse previste dal medesimo articolo 21 e quelle indicate nell’Allegato 1 del medesimo decreto.

 

Articolo 35
(Interventi di rigenerazione urbana)

Le norme modificano l’articolo 1, comma 42-bis, della legge n. 160 del 2019, intervenendo sul finanziamento degli interventi dei comuni per rigenerazione urbana previsti dal comma 42 del medesimo articolo che sono finanziati anche nell’ambito del PNRR.

In particolare, la norma ora introdotta specifica che le risorse del PNRR destinate a tali progetti (che prima non venivano indicate dalla norma) sono limitate, per il periodo 2021-2024, a 1,5 miliardi di euro. Ciò in attuazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023.

Viene altresì modificato il comma 42-quater, disponendo che tutti i comuni assegnatari delle risorse di cui al comma 42-bis, unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026, siano tenuti al rispetto degli obblighi previsti per l’attuazione del PNRR.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che, a seguito della revisione del Piano da parte della Commissione europea, intervenuta con Decisione ECOFIN dell’8 dicembre 2023, sono stati oggetto di variazione gli importi assegnati alle singole Missioni del PNRR (cosiddetta revisione del costing). In particolare, il finanziamento per la Misura M5C2I2.1. - Rigenerazione Urbana a valere sul PNRR è stato ridotto da 3,3 miliardi di euro (di cui 2,8 milioni di euro di progetti in essere e 500 milioni di euro del FSC) a 2 miliardi di euro.

Pertanto, le modifiche introdotte al comma 42-bis si rendono necessarie al fine di adeguare la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano dell’8 dicembre 2023. Nello specifico, alla lettera a) è stata prevista la modifica al comma 42-bis a seguito della revisione dell’ammontare di spesa stanziato per l’attuazione della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, indicando il nuovo budget per il periodo 2021-2024, pari a 1,5 miliardi di euro a valere sulle risorse del PNRR. A tali risorse si aggiungono i 500 milioni di euro previsti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per un ammontare complessivo pari a 2 miliardi di euro.

Alla lettera b), si modifica il comma 42-quater, prevedendo che tutti i comuni assegnatari delle risorse di cui al comma 42-bis, unitamente ai comuni destinatari delle restanti risorse previste dal comma 42 per le annualità 2021-2026, siano tenuti al rispetto degli obblighi previsti per l’attuazione del PNRR.

La revisione normativa sopra descritta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame precisano che l’importo complessivo delle risorse destinate ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, di cui al comma 42 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, è stabilito per il periodo 2021-2024 in 1,5 miliardi di euro a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN.

La RT afferma che le modifiche si rendono necessarie al fine di adeguare la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano dell’8 dicembre 2023, che ha modificato l’ammontare di spesa stanziato per l’attuazione della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1.

In proposito, non vi sono osservazioni da formulare tenuto conto che la norma, in attuazione di una rimodulazione del PNRR, stabilisce un nuovo limite di spesa coerente con il nuovo assetto del medesimo PNRR nel presupposto che la riduzione delle risorse non incida su progetti già programmati o avviati a legislazione previgente.

 

Articolo 36
(Interventi per fronteggiare il rischio di alluvione e idrogeologico e per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016)

Le norme recano l’interpretazione autentica dell’articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023 e dell’articolo 225, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

L’articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023 prevede in particolare che, al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 (interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico), applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni di leggi vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi.

L’articolo 4 della citata ordinanza n. 558 del 2018 elenca le disposizioni normative in deroga alle quali i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, alla realizzazione delle attività di cui alla stessa ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell’UE. L’articolo 14 disciplina le procedure di approvazione dei progetti prevedendo semplificazioni ed accelerazioni della procedura in conferenza dei servizi, della procedura di valutazione di impatto ambientale regionale e della procedura relativa ai beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Infine, l’articolo 225, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023 dispone che – in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse – si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, al decreto-legge n. 13 del 2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

Ad entrambe le disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Tali norme si interpretano nel senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi di cui all'articolo 22, comma l, del decreto-legge n. 152 del 2021 (ossia interventi finanziati con le risorse del PNRR volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico), indette successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 2018, fatto salvo il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm).

Viene altresì inserito il comma 2-ter all’articolo 15-ter del decreto-legge n. 189 del 2016, che disciplina la procedura per gli interventi per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016. Tale novella contiene disposizioni acceleratorie delle procedure relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilità a VIA previste nell’ambito dei suddetti interventi.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma, in relazione al comma 1, che le norme introducono una disposizione volta a fornire certezza agli operatori sulla disciplina applicabile ai nuovi interventi PNRR il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare, la disposizione, in piena coerenza col percorso acceleratorio previsto per il PNRR precisa che ai predetti interventi continuano ad applicarsi, anche dopo la data del 1° luglio 2023, di efficacia del nuovo Codice appalti, le disposizione derogatorie contenute negli articoli 4 e 14 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, già positivizzate dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 13 del 2023, fatto salvo il rispetto del principio DNSH (“Do No Significant Harm”) ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 introduce modifiche all’articolo 15-ter del decreto-legge n. 189 del 2016, prevedendo l’introduzione del comma 2-ter. Tale disposizione è volta a ridurre i tempi di svolgimento delle procedure di autorizzazione ambientale degli interventi di rigenerazione viaria, cofinanziati dal PNC, mantenendo fermo il principio del controllo statale della valutazione ambientale. Questo al fine di garantire per gli interventi il rispetto delle milestone PNC ed il più veloce raggiungimento degli obiettivi di rilancio sociale ed economico del Programma.

In particolare, con i primi due periodi si attribuisce al soggetto attuatore la facoltà, già prevista per i Commissari Straordinari ex articolo 4 comma 2, del decreto-legge n. 32 del 2019, di chiedere al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di indicare la Regione quale autorità competente allo svolgimento delle procedure. Peraltro, gli interventi del programma sono essenzialmente interventi di messa in sicurezza e adeguamento in sede di viabilità secondarie. Nel terzo periodo, si prevede, alla luce di quanto disposto per gli interventi PNC (articolo 48, comma 5-quinques, del decreto-legge n. 77 del 2021), lo svolgimento della verifica di ottemperanza alla valutazione ambientale contestualmente alla verifica del progetto, per tramite dello stesso soggetto, provvedendosi alla sua specifica regolazione.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano interpretazione autentica dell’articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023 e dell’articolo 225, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023, che recano misure procedimentali di carattere derogatorio ed acceleratorio per l’esecuzione di interventi previsti dal PNRR e dal PNC. Tali norme si interpretano nel senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi di cui all'articolo 22, comma l, del decreto-legge n. 152 del 2021 (interventi finanziati con le risorse del PNRR volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico), indette successivamente al 1° luglio 2023, (data di efficacia del nuovo Codice appalti) si applicano le disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 2018, fatto salvo il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm).

In proposito non si formulano osservazioni considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni, confermato anche dalla relazione tecnica, e tenuto conto che alle disposizioni di cui si fornisce l’interpretazione autentica non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Viene altresì inserito il comma 2-ter all’articolo 15-ter del decreto-legge n. 189 del 2016, che disciplina la procedura per gli interventi per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016. Tale novella contiene disposizioni acceleratorie delle procedure relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) o alla verifica di ottemperanza alla valutazione ambientale previste nell’ambito dei suddetti interventi.

In proposito, non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale della disposizione, peraltro di carattere facoltativo, in analogia con altri interventi acceleratori di analogo contenuto già disposti nel corso di recenti anni.

 

Articolo 37
(
Attività del “Nucleo PNRR Stato-Regioni”)

Le norme riformulano il comma 3, lettera b), dell’articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che disciplina le attività svolte dal Nucleo PNRR Stato-Regioni. La nuova formulazione conferma la disposizione che prevede che il Nucleo PNRR Stato-Regioni svolge una funzione di supporto tecnico alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano nell’elaborazione di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, denominato «Progetto bandiera» ma specifica, innovando la norma previgente, che tale supporto deve favorire il confronto con le Amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, senza incidere sulle loro competenze e senza modificare le modalità di finanziamento vigenti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica esplicita che la disposizione è volta a chiarire la funzione di supporto del Nucleo, che ha natura tecnica ed è diretta anche ad agevolare il confronto con le Amministrazioni titolari di interventi PNRR. Al fine di fugare talune incertezze manifestate in passato circa la governance dell’istituto, la disposizione ribadisce le competenze delle medesime Amministrazioni titolari di interventi PNRR e le modalità di finanziamento previste dall’articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. La disposizione, diretta a precisare il ruolo di supporto svolto dal Nucleo PNRR-Stato Regioni nei confronti delle regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano rispetto ai cosiddetti «Progetto bandiera», ha natura ordinamentale e non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame specificano che il Nucleo PNRR Stato-Regioni, nello svolgere la funzione di supporto tecnico alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano nell’elaborazione di un «Progetto bandiera», è tenuto a favorire il confronto con le Amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, senza incidere sulle loro competenze e senza modificare le modalità di finanziamento vigenti. Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale delle disposizioni di cui trattasi che, per altro, non modificano le modalità di finanziamento vigenti.

 

Articolo 38
(Transizione 5.0)

La norma istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0. In particolare, si prevede che a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse fissati dalla norma in esame, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite dalle disposizioni in esame.

Le norme dispongono, tra l’altro, in ordine a:

-          requisiti per ottenere le agevolazioni e soggetti esclusi;

-          investimenti agevolabili;

-          misura dell’agevolazione e calcolo dei parametri rilevanti;

-          condizioni di accesso all’agevolazione tra cui la presentazione di apposite certificazioni attestanti la riduzione dei consumi energetici conseguibili e l’effettiva realizzazione degli investimenti;

-          regime dei controlli;

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:

a) al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio;

b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito;

c) alle procedure di fruizione del credito d'imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;

d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa;

e) all’individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni;

f) all'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili;

g) alle modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede allo sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire l'attività di monitoraggio e controllo sull'andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse. La piattaforma è altresì funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonché alla gestione e monitoraggio di altre misure incentivanti, nonché a consentire l'elaborazione di un rapporto analitico sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla ricezione delle domande di prenotazione e delle comunicazioni ex post e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto ministeriale relative alla rendicontazione dell'investimento e al credito di imposta spettante, all'effettuazione delle verifiche della documentazione allegata dagli istanti, nonché ai controlli sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e con l'Agenzia delle entrate, con oneri a valere sulle risorse di cui alla successiva disposizione nei limiti massimi di 45 milioni.

Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 (concessione contributo sotto forma di credito d’imposta) del presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'armo 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'armo 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20 (implementazione e gestione piattaforma informatica, compiti del GSE), pari complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EUItalia.".

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi da 1 a 15, afferenti ai crediti di imposta riconosciuti a fronte degli investimenti effettuati sulla base della disposizione in commento, sono quantificati, a norma del comma 21, in complessivi 6.237.000.000 di euro, ripartiti in 3.118.5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Invece, gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 16, 19 e 20, riferiti allo sviluppo e alla gestione di una piattaforma informatica deputata alla gestione delle certificazioni, allo scambio dei dati e alle attività di valutazione, controllo e monitoraggio dei crediti d’imposta anche ai fini del rispetto del limite di spesa, sono quantificati nell’importo massimo di 63.000.000 di euro per l’anno 2024 (1 per cento della dotazione finanziaria complessiva della misura) destinato anche, ove possibile, al supporto alla concessione di altre misure di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy. L'importo complessivo è pari a 6.300.000.000 euro, coerentemente con quanto previsto dalla decisione di esecuzione del Consiglio.

Ai predetti oneri si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 “Transizione 5.0” finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.”.

L’istituzione del credito d’imposta determina effetti negativi corrispondenti ai limiti di spesa previsti normativamente, pari a 3.118,5 milioni euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in termini di indebitamento netto.

Relativamente all’impatto sul SNF e sul Fabbisogno, tenuto conto che la fruizione del credito per gli investimenti effettuati è prevista entro il 31/12/2025, ovvero, per la parte eccedente, in 5 rate di pari importo nei successivi 5 anni, si hanno i seguenti effetti, sulla base delle fruizioni riscontrate per i crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0 e, in particolare, per quello relativo agli investimenti in beni ad alto contenuto tecnologico:

 

EFFETTI FINANZIARI SUL SNF E FB

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

-1.039,5

-3.118,5

-415,8

-415,8

-415,8

-415,8

-415,8

 0

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0 consistente, in particolare, nella concessione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme in commento. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 (concessione contributo sotto forma di credito d’imposta) del presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'armo 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'armo 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20 (implementazione e gestione piattaforma informatica, compiti del GSE), pari complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EUItalia."

In proposito, si rileva preliminarmente che gli oneri sono configurati in termini di limite di spesa e che è previsto un meccanismo di monitoraggio volto a garantirne il rispetto: sotto questo profilo non si formulano osservazioni.

Con riferimento agli effetti in termini di fabbisogno e saldo netto da finanziare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l’andamento atteso sulla base delle fruizioni riscontrate per i crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0, appare comunque opportuno che il Governo fornisca elementi di dettaglio sulla stima dei maggiori oneri oggetto di copertura.

Con riferimento all’onere ascritto ai commi 16, 19 e 20 (63 milioni di euro per l’anno 2024), relativo allo sviluppo e alla gestione di una piattaforma informatica deputata alla gestione delle certificazioni, allo scambio dei dati e alle attività di valutazione, controllo e monitoraggio dei crediti d’imposta, pur evidenziando che lo stesso è configurato come limite massimo di spesa, andrebbe invece chiarita la motivazione in base alla quale lo stesso sia previsto per il solo anno 2024 a fronte di spese che dovrebbero prodursi anche per tutto il 2025, almeno quelle relative alla gestione della piattaforma informatica e alle attività di controllo e monitoraggio dei crediti d’imposta.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 21 dell’articolo 38 provvede agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del medesimo articolo 18, concernenti il credito d’imposta a favore di imprese che realizzano nuovi investimenti nell’ambito di progetti di innovazione idonei a conseguire una riduzione dei consumi energetici, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l’anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l’anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20, riferiti allo sviluppo e alla gestione di una piattaforma informatica per consentire l’attività di monitoraggio e controllo sull’andamento della misura agevolativa, pari complessivamente a 63 milioni di euro per l’anno 2024, a valere sulle risorse destinate all’Investimento 15 “Transizione 5.0” della Missione 7 “REPowerEU” del PNRR, finanziato dal Fondo Next Generation EU-Italia.

In proposito, si rileva che la disposizione in esame prevede l’integrale utilizzo delle risorse destinate alla dotazione finanziaria del citato Investimento 15 “Transizione 5.0” del nuovo capitolo REPowerEU del PNRR, pari complessivamente a 6,3 miliardi di euro[152]. Al riguardo, nel rinviare a quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 39
(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva)

La norma prevede che, al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisca all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma l, decimo periodo, del decreto-legge n. l del 2015.

Il citato comma 1 dell’articolo 3 dispone, in particolare, che, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, l'organo commissariale di ILVA S.p.A. è autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme sequestrate, subentrando nel procedimento. A seguito dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, l'organo commissariale è autorizzato a richiedere che l'autorità giudiziaria procedente disponga l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria. Il credito derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni è prededucibile, ma subordinato alla soddisfazione, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati. Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, per la parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, nonché per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 relative alle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse dalla Ilva spa in amministrazione straordinaria che sono state versate in un patrimonio dell’emittente destinato all’attuazione e alla realizzazione del piano per la tutela ambientale, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all’articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge n. 191 del 2015, per la parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale, nel limite massimo di 150 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame dispone che l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisca all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma l, decimo periodo, del decreto-legge n. l del 2015.

Il citato comma 1 dell’articolo 3 dispone, in particolare, che, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, l'organo commissariale di ILVA S.p.A. è autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme sequestrate, subentrando nel procedimento. A seguito dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, l'organo commissariale è autorizzato a richiedere che l'autorità giudiziaria procedente disponga l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria. Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che le due gestioni sono esterne al perimetro della pubblica amministrazione.

 

Articolo 40
(Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni)

Le norme, secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, sono state introdotte per favorire il conseguimento della riforma 1.11 “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”,

A tale scopo, in primo luogo, si modifica l'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici[153], riduce da 45 a 30 giorni dalla notifica il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione maturati nei confronti della medesima stazione appaltante (comma 1).

È poi modificato l'articolo 44 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che tratta dei tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni. La modifica riduce il termine massimo per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all’Amministrazione pubblica destinataria da 60 giorni a 30 giorni (comma 2).

Sono altresì apportate modifiche alle norme recate dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernenti il pagamento dei debiti commerciali da parte delle amministrazioni pubbliche[154]. Le modifiche stabiliscono che queste ultime, se non soggette alla rilevazione SIOPE[155], comunicano trimestralmente, mediante la piattaforma elettronica dei crediti commerciali, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio e pubblicano i medesimi dati sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 3).

Si prevede poi che i Ministeri che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un ritardo nei tempi di pagamento[156] effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'analisi delle cause che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo (comma 4). Il Piano degli interventi, approvato con decreto ministeriale, è trasmesso, entro il 31 marzo 2024, al Ministero dell'economia e delle finanze che ne monitora l'attuazione attraverso l'istituzione di appositi gruppi di lavoro[157]. Qualora si riscontrino disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal Piano o sia necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze ne dà comunicazione alla Cabina di regia per il PNRR. Ai componenti dei gruppi di lavoro non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati (comma 5).

È stabilito che i Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti superiore a dieci giorni, effettuano un'analisi delle cause che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo. Il Piano indica il responsabile del procedimento e contiene, in ogni caso, misure volte ad assicurare l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa e l'inserimento, nell'organizzazione comunale, di una struttura dedicata, preposta al pagamento nei termini di legge dei debiti commerciali (comma 6). Sono dettate disposizioni per la validazione del Piano di interventi. Una volta che questo sia stato validato viene sottoscritto un accordo tra il Sindaco del comune interessato e il Ministro dell'economia e delle finanze che lo recepisce. Un Tavolo tecnico, istituito ai sensi delle norme di seguito descritte, monitora l'attuazione dei Piani ed informa, per il tramite del Ministero dell’economia e delle finanze, la Cabina di regia per il PNRR di eventuali ritardi (comma 7).

Con decreto del Ministro, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento predisposti. Il Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati (comma 8).

Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano, in quanto compatibili, alle province e città metropolitane che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti superiore ai 10 giorni (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse hanno contenuto ordinamentale e non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni del comma 1 dell’articolo 40 riducono da 45 a 30 giorni dalla notifica il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti derivanti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione maturati nei confronti della medesima stazione appaltante. In proposito, dal momento che la cessione del credito non incide sui tempi fissati dalla legge per la sua soddisfazione o sul suo ammontare non si hanno rilievi da formulare.

Si rileva, poi che il comma 2 tratta dei tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni riducendo il termine massimo per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all’Amministrazione pubblica destinataria da 60 giorni a 30 giorni. In proposito non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma tratta di trasferimenti tra amministrazioni pubbliche destinate ad operare nell’ambito del conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

Si rileva, ancora, che il comma 3 apporta modifiche alle norme recate dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernenti il pagamento dei debiti commerciali da parte delle amministrazioni pubbliche. Le modifiche stabiliscono che queste ultime, se non soggette alla rilevazione SIOPE[158], comunicano trimestralmente, mediante la piattaforma elettronica dei crediti commerciali, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio e pubblicano i medesimi dati sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In proposito non si formulano osservazioni considerato che le amministrazioni pubbliche sono comunque tenute alla rilevazione delle informazioni necessarie alla determinazione dello stock di debiti commerciali, e la norma si limita a fissare una periodicità più breve per la pubblicazione del dato in esame (comma 3).

Si rileva, infine, che i commi da 4 a 9 sono stati introdotti per favorire il conseguimento della riforma 1.11 “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”. A tal fine sono definite apposite procedure che prevedono, fra l’altro, la predisposizione di Piani per ridurre i ritardi nei pagamenti effettuati dai Ministeri, dai comuni con più di 60.000 abitanti, dalle province e dalle città metropolitane qualora tali ritardi eccedano un determinato periodo. Le norme prevedono anche la creazione di strutture amministrative ad hoc per il monitoraggio dell’attuazione dei Piani. In proposito non si formulano osservazioni con riguardo alla possibile accelerazione dei pagamenti dal momento che i Piani concernono le sole amministrazioni che abbiano ritardi e nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che i tendenziali di spesa delle amministrazioni pubbliche non scontino i ritardi nei pagamenti dovuti. Per quanto concerne le spese di funzionamento delle strutture amministrative create per il monitoraggio dell’attuazione dei Piani, pur prendendo atto della presenza consueta clausola di esclusione dei compensi, deve osservarsi che l’istituzione delle strutture potrebbe determinare la necessità di sostenere spese di funzionamento. In proposito, andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a suffragare l’ipotesi di non onerosità della norma.

 

Articolo 41
(Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico)

La norma dispone che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica l'elenco delle asseverazioni rendicontate, comprensive del codice univoco identificativo (codice ASID) attribuito dal portale informatico di cui all’articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, e del Codice unico di progetto (CUP). Per le finalità di verifica, il programma dei controlli predisposto dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, è integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei. ENEA esegue i controlli in situ, congiuntamente ai predetti organismi di controllo nazionali ed europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che il presente articolo interviene nella materia dei controlli sulla misura di efficientamento energetico di cui alla misura PNRR Missione 2-Componente 3-Investimento 2.1, tenuto conto che l’articolo 129 del Regolamento (UE) 2018/1046 prevede che i competenti organi nazionali ed europei (ad es. Commissione europea, OLAF, Corte dei conti europea e italiana, Autorità di audit nazionale) devono essere messi nelle condizioni di espletare i controlli presso i beneficiari delle misure PNRR.

A tal fine, la disposizione in esame integra le modalità di svolgimento dei controlli già previsti a legislazione vigente e di competenza dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile -ENEA- prevedendo che il programma di controlli predisposto da ENEA si intenda automaticamente integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei. ENEA esegue i controlli in situ, congiuntamente ai predetti organismi di controllo nazionali ed europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla norma nell’ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame interviene in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico. In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica circa la possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere agli adempimenti previsti dalla norma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

 

 

 

Articolo 42
(
Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)

Le norme, al comma 1, modificano l’articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) attribuendo nuovi compiti all’AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) in materia di Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale. In particolare sono attribuiti i seguenti compiti:

-         attività ai fini del fascicolo sanitario elettronico (studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico e programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria) [lettera a)];

-         funzioni di gestione dell'intelligenza artificiale e valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment - HTA) relative ai dispositivi medici [lettera b)];

-         attività relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili anche pseudonimizzati, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili, al fine di consentire il monitoraggio dell’erogazione dei servizi di telemedicina necessario per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6Cl 1.2.3.2 "Servizi di telemedicina", tra cui il target comunitario M6Cl-9, nonché per garantire la tempestiva attuazione del sub intervento M6Cl 1.2.2.4 "COT-Progetto pilota di intelligenza artificiale"[lettera c)].

Le norme recano, inoltre, al comma 2, una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall’attuazione del presente articolo non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma di cui alla lettera a) presenta natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre le altre modifiche attribuiscono ad AGENAS nuove funzioni.

La RT ribadisce il contenuto del comma 2 (clausola di invarianza finanziaria) in base al quale l'AGENAS provvede alle attività previste dall’articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le norme in esame attribuiscono nuovi compiti all’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) in materia di Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale. Le norme recano inoltre una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall’attuazione del presente articolo non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito, considerato che la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma attributiva di nuovi compiti e la clausola di invarianza, andrebbero acquisiti da parte del Governo ulteriori elementi idonei a suffragare l’assunzione che l’Agenzia sia in grado di adempiere ai nuovi compiti con le risorse disponibili a legislazione vigente senza pregiudicare altre attività poste a valere sulle medesime risorse.

 

Articolo 43
(Interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali)

Le norme dispongono che la Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) emette, rilascia e verifica le certificazioni di cui al medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 e le ulteriori certificazioni sanitarie digitali individuate e disciplinate con uno o più decreti del Ministro della salute, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali (comma 1). Le certificazioni sono rilasciate in formato digitale, compatibile con le specifiche tecniche di cui agli standard europei[159] (comma 2).

La Piattaforma nazionale digital green certificate (di cui di cui alla lett. e), comma 1, articolo 9, del decreto-legge n. 52 del 2021) è il sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19, interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società Sogei SpA – che cura l’information technology con partecipazione totalitaria del Ministero dell’economia e delle finanze -, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.

Al fine di assicurare l'evoluzione della Piattaforma nazionale - DGC per il collegamento della stessa rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS, nonché di assicurare la conduzione e manutenzione ordinaria della stessa, le norme autorizzano la spesa di euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A. A decorrere dall'anno 2025, per la conduzione e manutenzione ordinaria della Piattaforma nazionale - DGC è autorizzata la spesa di euro 1.850.000 annui, da gestire nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo. A tal fine le risorse di cui al presente comma sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione (comma 3).

All'onere derivante dai commi 2 e 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma l-bis, del decreto-legge n. 4 del 2022 (comma 4).

Si tratta di un Fondo appositamente istituito presso il Ministero della salute con una dotazione di 100 milioni annui a decorrere dal 2023.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

                                                                                                               (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Maggiori spese in conto capitale

 

Collegamento della Piattaforma nazionale – DGC alla rete globale di certificazione sanitaria

digitale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) (comma 3)

3,9

 

 

3,9

 

 

3,9

 

 

Maggiori spese correnti

 

Conduzione e manutenzione ordinaria della Piattaforma nazionale – DGC e collegamento

della stessa alla rete globale OMS (comma 3)

 

1,9

1,9

 

1,9

1,9

 

1,9

1,9

Minori spese correnti

 

Riduzione del fondo destinato a fare fronte agli indennizzi connessi alla somministrazione

della vaccinazione anti SARS-CoV-2, istituito presso il Ministero della Salute, di cui all’art.

20, c. 1-bis, del D.L. 4/2022

(comma 4)

3,9

1,9

1,9

3,9

1,9

1,9

3,9

1,9

1,9

 

La relazione tecnica descrive la norma e afferma che per l’anno 2024 si rende necessario stanziare l’importo di 3.850.000 euro, IVA inclusa, per l’implementazione del collegamento della PN-DGC con la rete globale dell’OMS, anche al fine di garantire la conduzione applicativa e la manutenzione ordinaria della stessa. Dall’anno 2025 è, invece, prevista la spesa annua di euro 1.850.000 per la manutenzione ordinaria e funzionamento della PN-DGC, nonché per l’implementazione delle funzionalità che garantiranno l’interoperabilità di eventuali ulteriori nuove certificazioni sanitarie digitali adottate a livello internazionale.

La RT riporta una tabella (alla quale si rinvia) nella quale sono elencate le attività da svolgere e il relativo costo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le norme in esame dispongono che la Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale- DGC) emette, rilascia e verifica le certificazioni COVID-19 e ulteriori certificazioni sanitarie digitali. Le norme autorizzano per la Piattarforma nazionale la spesa di euro 3.850.000 per l’anno 2024 per l’adeguamento e gestione ordinaria e la spesa di euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno 2025, per la conduzione e manutenzione ordinaria.

Le norme stabiliscono inoltre che le predette risorse costituiscono incremento del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A.

Per i profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica espone una tavola nella quale sono elencate le attività da svolgere e il relativo onere. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 43 provvede agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, pari a 3.850.000 euro per l’anno 2024 e a 1.850.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4 del 2022.

In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione in esame, si segnala preliminarmente l’opportunità di indicare espressamente l’ammontare degli oneri oggetto di copertura, che risulta desumibile dal precedente comma 3 e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento. Parimenti, sembrerebbe opportuno fare riferimento nella disposizione in esame agli oneri derivanti dal solo comma 3, anziché a quelli derivanti dai commi 2 e 3, considerando che gli oneri indicati nel comma 4 corrispondono a quelli indicati nel comma 3 e che anche il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive spese esclusivamente a tale ultima disposizione. Al riguardo, appare comunque opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Per quanto riguarda le risorse utilizzate con finalità di copertura, si ricorda che il richiamato articolo 20, comma 1-bis, ha istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo destinato agli indennizzi riconosciuti ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili derivanti dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2[160], nel quale sono allocate sia le risorse con le quali il Ministero della salute provvede ai pagamenti di propria competenza, sia quelle che devono essere trasferite alle regioni e alle province autonome nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio.

Al riguardo, si fa presente che in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026[161] sul predetto Fondo risulta iscritto uno stanziamento di 60 milioni di euro per l’anno 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Con riferimento all’annualità in corso si fa presente che, in base ad un’interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in coincidenza con la data di pubblicazione del decreto in esame, sul fondo è stato disposto un accantonamento pari all’importo previsto a copertura. Appare nondimeno opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per l’intero periodo di applicazione della norma e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente, anche considerando che le risorse utilizzate sono destinate a spese qualificate come obbligatorie.

 

Articolo 44
(
Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

Le norme introducono modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali. Sono introdotte in particolare le seguenti novità relativamente al trattamento dei dati personali relativi alla salute:

-         i dati devono essere pseudonomizzati (in luogo della locuzione “privi di elementi identificativi diretti” come previsto dalla disciplina previgente) e trattati, anche mediante interconnessione (comma 1, lettera a));

-         è demandata a un decreto ministeriale l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale, pseudonomizzati, ivi incluso il fascicolo sanitario elettronico (FSE) (comma 1, lettera b)).

Le norme dispongono che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma l, lettera b), pari a 28.342.068,00 euro, si provvede a valere sulle risorse della Missione 6, Componente 2, subinvestimento 1.3.2.3.2, del PNRR.

Si tratta della Missione Salute, ed in particolare della Componente relativa a Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, sub-investimento “Modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine nel NHS - progettazione e la costruzione dello strumento”.

Secondo la relazione illustrativa i dati sono pseudonimizzati al fine di escludere elementi identificativi diretti, da parte del Ministero della salute e degli enti vigilati dal Ministero.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la previsione di pseudonomizzazione di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la stessa viene attuata ad invarianza di spesa.

Con riferimento al comma 1, lettera b), la RT afferma che il nuovo comma 1-ter introdotto all’articolo 2-sexies del decreto legislativo n. 196 del 2003 costituisce la base giuridica per l’interconnessione dei sistemi informativi, disciplinata mediante uno o più decreti del Ministro della salute, previo parere dell'autorità garante per il trattamento dei dati personali. L'interconnessione riguarda tutte le amministrazioni pubbliche che sono tenute all'adeguamento dei propri sistemi informativi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le norme in esame modificano le modalità di trattamento dei dati personali relativi alla salute prevedendo la pseudonomizzazione (in luogo della anonimizzazione prevista dalla normativa vigente) e l’interconnessione dei sistemi informativi a livello nazionale. Le norme dispongono, inoltre, che agli oneri derivanti dall’interconnessione dei dati, pari a 28.342.068,00 euro, si provvede a valere sulle risorse della Missione 6, Componente 2, subinvestimento 1.3.2.3.2, del PNRR. Con riferimento alla pseudonomizzazione, la relazione tecnica afferma che la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa viene attuata ad invarianza di spesa.

Per i profili di quantificazione andrebbero acquisiti dati ed elementi informativi circa l’invarianza della spesa asserita dalla relazione tecnica in merito all’attività di pseudonomizzazione, dal momento che dovrebbero essere aggiornati tutti i sistemi informativi contenenti dati sanitari.

Con riferimento alla interconnessione tra banche dati, pur rilevando in via preliminare che l’onere è limitato all’entità delle risorse disponibili, considerato che l’adempimento previsto dalla norma deve essere attuato obbligatoriamente e in modo integrale, sarebbe utile disporre di dati al fine di verificare la congruità della stima degli oneri quantificati dalla norma, alla cui attuazione di provvede a valere sulle citate risorse del PNRR.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 44 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), pari a 28.342.068 euro, a valere sulle risorse della Missione 6 “Salute”, Componente 2 “Infrastruttura tecnologica del Ministero della salute e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA”, sub-investimento 1.3.2.3.2, del PNRR.

In proposito, si segnala che al subinvestimento 1.3.2.3.2 “Infrastruttura tecnologica del Ministero della salute e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA” della Missione 6, Componente 2, del PNRR sono assegnati complessivamente 292,5 milioni di euro[162]. Al riguardo, si segnala l’esigenza che il Governo confermi l’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate, con specifico riferimento a quelle destinate al subinvestimento 1.3.2.3.2, nonché assicuri che il predetto utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi rientranti tra gli obiettivi del PNRR. 

Nel rilevare che la disposizione non indica il periodo temporale cui deve intendersi riferito l’utilizzo delle richiamate risorse del PNRR, si segnala l’opportunità che la norma sia integrata con tale riferimento.

 

Articolo 45, comma 1
(Abrogazione Fondo controesodo)

La norma abroga il comma 2 dell’articolo 13-ter del decreto-legge n. 124 del 2019, che ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo, denominato Fondo controesodo, destinato ad agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, affidando a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il compito di stabilire i criteri per la richiesta di accesso e consentendo ai predetti soggetti destinatari delle agevolazioni di accedere alle risorse del Fondo, fino ad esaurimento dello stesso.

In proposito si evidenzia che il citato decreto attuativo non risulta emanato.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2024

2025

2026

Minori spese correnti

 

Abrogazione dell’art. 13-ter, c. 2, del D.L. 124/2019 (Fondo Controesodo)

1,7

 

 

1,7

 

 

1,7

 

 

 

La relazione tecnica afferma che l’abrogazione della disposizione comporta effetti finanziari positivi, in termini di minori spese.

Tali somme, prosegue la relazione tecnica, sono state utilizzate per la copertura di quota parte degli oneri dell’articolo 8, comma 22, lettera b), e per la copertura di quota parte degli oneri dell’articolo 31, comma 4, lettera a).

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame abroga il comma 2 dell’articolo 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo controesodo, destinato ad agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, posto che le risorse di cui trattasi appaiono effettivamente disponibili giacché il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che avrebbe dovuto, tra l’altro, stabilire i criteri per la richiesta di accesso al Fondo da parte degli interessati, non risulta essere stato adottato.

 

Articolo 45, comma 2
(Abrogazione di norme volte alla riduzione dell'onere del debito degli enti territoriali)

Le norme abrogano i commi da 1 a 12-ter e il comma 14 dell’articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria. Le norme abrogate, in estrema sintesi, consentivano ai comuni, alle province e alle città metropolitane che avessero contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 di presentare al Ministero dell'economia e delle finanze apposita istanza affinché tali mutui fossero ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione complessiva del valore finanziario delle passività a carico delle finanze pubbliche. Per l’introduzione di tale disciplina il comma 14, sopra menzionato, anch’esso oggetto di abrogazione, aveva quantificato oneri “nel limite massimo di 2 milioni di euro annui nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021”.

Alle disposizioni abrogate erano stati ascritti i soli effetti onerosi sopra indicati: gli effetti di risparmio attesi dalle ristrutturazioni dei mutui prudenzialmente non erano stati scontati.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che l’abrogazione delle norme in oggetto comporta effetti finanziari positivi, in termini di minori spese. Tali somme sono state utilizzate, secondo quanto specificato dalla relazione tecnica, per la copertura di quota parte degli oneri dell’articolo 31, comma 4, lettera b), alla cui scheda si rinvia.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame abrogano i commi da 1 a 12-ter e il comma 14, dell’articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162. Le norme abrogate, in sintesi, consentivano agli enti locali che avessero contratto mutui con determinate caratteristiche di presentare al Ministero dell'economia e delle finanze istanza affinché tali mutui fossero ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione complessiva del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche. Considerato che alle norme oggetto di abrogazione non erano stati ascritti effetti finanziari positivi, ma solamente oneri (nel limite di 2 milioni per il 2020 e di 4 milioni annui a decorrere dal 2021) per il funzionamento di una società in house che avrebbe dovuto assistere il Ministero, non si hanno osservazioni da formulare.

 

 



[1] Anziché del comma 7 come erroneamente riportato nel testo del decreto-legge

[2] Anziché del comma 7 come erroneamente riportato nel testo del decreto-legge

[3]     Per il confronto con le dotazioni a legislazione vigente si rinvia al Dossier di documentazione del Servizio Studi.

[4] Elencate nell’Allegato 1 al presente decreto.

[5] L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 4, ha stanziato, inizialmente, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

[6] L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), n. 1, ha stanziato, inizialmente, 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026.

[7] L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 1, ha stanziato, inizialmente, 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l'anno 2026.

[8] L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2-ter, lettera a), ha stanziato, inizialmente, 18 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, 56,5 milioni di euro per l'anno 2023, 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, 142 milioni di euro per l'anno 2025 e 108,7 milioni di euro per l'anno 2026.

[9] L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2-ter, lettera b), ha stanziato, inizialmente, 20 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro per l'anno 2023.

[10] L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2-ter, lettera c), ha stanziato, inizialmente, 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 42,3 milioni di euro per l'anno 2023, 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, 58 milioni di euro per l'anno 2025 e 41,3 milioni di euro per l'anno 2026.

[11] L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 3, ha stanziato, inizialmente, 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026.

[12] L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 4, ha stanziato, inizialmente, 60 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025.

[13] L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 5, ha stanziato, inizialmente, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026.

[14] L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 6, ha stanziato, inizialmente, 25 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026.

[15] L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 7, ha stanziato, inizialmente, 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026.

[16] L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 9, ha stanziato, inizialmente, 20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno 2026.

[17] L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 10, ha stanziato, inizialmente, 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

[18] L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 11, ha stanziato, inizialmente, 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026.

[19] L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), n. 1, ha stanziato, inizialmente, 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026.

[20] L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 1, ha stanziato, inizialmente, 51,49 milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56 milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026.

[21] L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, ha stanziato, inizialmente, 250 milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026.

[22] L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 3, ha stanziato, inizialmente, 10 milioni di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno 2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026.

[23] L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), n. 3, ha stanziato, inizialmente, 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

[24] L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), n. 1, ha stanziato, inizialmente, 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57 milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per l'anno 2026.

[25] L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h), n. 1, ha stanziato, inizialmente, 200 milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento delle predette somme è destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore.

[26] L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera i), n. 1, ha stanziato, inizialmente, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

[27] L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3, ha stanziato, inizialmente, 65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno 2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31 milioni di euro per l'anno 2026.

[28] Iscritto sul capitolo 7492 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[29] L’autorizzazione di spesa in commento ha stanziato inizialmente 350 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 700 milioni di euro per l'anno 2026 e 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030

[30] La dotazione del Fondo per gli anni 2025 e 2026 è stata integralmente esaurita per effetto delle riduzioni disposte, rispettivamente, dall’articolo 28, comma 4, del decreto-legge n. 17 del 2022 e dall’articolo 14-quinquies, comma 3, del decreto-legge n. 176 del 2022, con finalità di copertura di norme recate dai rispettivi provvedimenti d’urgenza.

[31] Si veda, in particolare, le pagine 759 e seguenti del volume II della citata Nota illustrativa.

[32] Articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

[33] Si registra, peraltro, una minima sovracopertura per gli anni 2024 e 2025, nell’ordine - rispettivamente - di 2 euro e di 1 euro.

[34] Di cui al piano gestionale n. 11 del capitolo 8000.

[35] Di cui al piano gestionale n. 8 del capitolo 8000.

[36] Si tratta di un dato sostanzialmente in linea con quello indicato nel disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, che quantificava in 48.904.291.288 euro l’ammontare dei residui del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

[37] Ad esempio, la lettera h) del comma 8 dell’articolo 1 prevede, infatti, il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, in misura pari a 2.667 milioni di euro per l’anno 2025 e a 1.401 milioni di euro per l’anno 2026.

[38] Articolo 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

[39] Si vedano, in proposito, l’articolo 1, comma 28, della legge n. 160 del 2019, l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021, l’articolo 1, comma 649, della legge n. 234 del 2021, nonché l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 176 del 2022. Si fa presente, inoltre, che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005 è oggetto di rifinanziamento, per gli anni 2026 e 2028, ad opera dell’articolo 1, comma 7, dello stesso decreto-legge n. 19 del 2024.

[40] Il Fondo presenta una dotazione complessiva in termini di competenza e di cassa pari a 853,81 milioni di euro, di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033.

[41] Il Fondo presenta una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di 200 milioni di euro per l'anno 2029, di 300 milioni di euro per l'anno 2030 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.

[42] Di cui all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021.

[43] Di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021.

[44] Di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023.

[45] Di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023.

[46] Ai sensi dell’articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

[47] Con la modifica del comma 2 dell’articolo 2.

[48] Istituita ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 77 del 2021,

[49] Con l’integrazione del comma 3.

[50] Con la modifica del primo periodo del comma 4.

[51] Di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

[52] Iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

[53] Le risorse disponibili per l’anno 2024 sul citato Fondo risultano pari al momento a 50.296.582 euro.

[54] Le norme prevedono che il Commissario operi con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021.

[55] Di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

[56] Ossia in misura non superiore a quella indicata dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

[57] Le norme richiamano all'articolo 12, comma l, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - per attribuire al Commissario, fra l’altro, poteri sostitutivi delle amministrazioni pubbliche e la facoltà di avvalersi di società partecipate o di amministrazioni pubbliche - ed il comma 5 del medesimo articolo - che, fra l’altro stabilisce che il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

[58] Con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

[59] In particolare dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

[60] Tale Fondo ha natura rotativa ed è gestito da Equitalia Giustizia Spa.

[61] Tale definizione compare nel sito internet del Fondo unico giustizia. Dalle risorse “liquide” si distinguono le risorse cosiddette “non liquide”, consistenti, ad esempio, in depositi di titoli, gestioni collettive del risparmio o contratti assicurativi.

[62] Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, recante regolamento di attuazione dell’articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di Fondo unico giustizia.

[63] Si tratta, in particolare, di una percentuale non superiore al 30 per cento delle risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, elevabile fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 2, commi 7, alinea, e 7-quater, del decreto-legge n. 143 del 2008.

[64] Capitolo 2414 dello stato di previsione dell’entrata.

[65] Da adottare entro il 30 aprile 2023.

[66] Entro il 28 febbraio 2023.

[67] Ai sensi dell’articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 82 del 2021.

[68] Di cui all’articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

[69] Capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[70] Sul Fondo in commento residuano al momento, per l’anno 2024, 60.001.479 euro.

[71] L’articolo 34-ter, al comma 5, della legge n. 196 del 2009 prevede che in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere re iscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

[72] Si rammenta, in particolare, che l’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, prevede che, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti all’ammontare dei residui passivi perenti eliminati, all’esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato, possano essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su apposti fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

[73] Il limite di spesa in riferimento viene portato da euro 5.500.000 a euro 5.900.000 a decorrere dal 2024.

[74] Di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

[75] Iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[76] Le risorse disponibili per l’anno 2024 sul citato Fondo sono pari al momento a 173.835.047 euro.

[77] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2022, n. 94.

[78]   Previsti dalla delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78,

[79] Le risorse disponibili per l’anno 2024 sul citato Fondo sono pari al momento a 50.296.582 euro.

[80] Dall'articolo 55, comma l, lettera a), numero 1-bis), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

[81] D'intesa con la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR e il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.

[82] Di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

[83] Sono richiamati gli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021.

[84] Ai cui sensi, si rammenta, al fine di garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR per gli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei finanziamenti destinati all'attuazione degli stessi, con particolare riferimento al controllo sul divieto di doppio finanziamento e sui conflitti d'interesse nonché all'espletamento dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati, per il triennio 2022-2024, a reclutare un contingente di 700 unità di personale per le esigenze del Ministero dell'interno e 300 unità per le esigenze della RGS: a tal fine è stata autorizzata la spesa di euro 2.624.475 per l'anno 2022 e di euro 31.493.700 a decorrere dall'anno 2023. I due Ministri stipulano un apposito protocollo per il coordinamento.

[85] Di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416.

[86] Di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416.

[87] Di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. l.

[88] Sistema di accoglienza e integrazione.

[89] Il totale indicato è quello specificato dalla relazione tecnica che risulta di poco superiore a quello che si ottiene effettuando le moltiplicazioni da essa indicate.

[90] Il totale indicato è quello specificato dalla relazione tecnica che risulta di poco superiore a quello che si ottiene effettuando le moltiplicazioni da essa indicate.

[91] Di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416

[92] Di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416.

[93] Infatti per 1.916 posti SAI finanziati fino al 31 marzo 2024 la relazione tecnica considera 274 giorni ma sommando i giorni dal 1° aprile al 31 dicembre 2024 si ottiene un totale di 275 giorni (30 di aprile + 31 di maggio + 30 di giugno + 31 di luglio + 31 di agosto + 30 di settembre + 31 di ottobre + 30 di novembre + 31 di dicembre). Analoga considerazione può essere svolta per la quantificazione dell’onere riferita ai 354 posti, afferenti a progetti SAI ordinari aggiungendo i 31 giorni di marzo.

[94] Infatti per la prima categoria si avrebbe: (40,74 euro di costo pro capite pro die x 1.916 posti x 275 giorni) = 21.465.906,00 euro, per la seconda categoria si avrebbe: (44,38 euro di costo pro capite pro die x 354 posti x 306 giorni) = 4.807.419,12 euro; la somma per le due categorie risulterebbe di euro (21.465.906,00 + 4.807.419,12) = 26.273.325,12 euro.

 

[95] Di cui all’articolo 17 della legge n. 936 del 1986.

[96] Ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

[97] Incarichi di cui agli articoli 2 e 5 della legge n. 936 del 1986.

[98] Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge n. 936 del 1986.

[99] Di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2008.

[100] Capitolo 2178 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[101] Iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[102] Le risorse disponibili per l’anno 2024 sul citato Fondo sono pari al momento a 43.815.620 euro.

[103] In particolare, ferma restando la dotazione prevista per il 2021 (32.766,6 milioni di euro) è stata incrementata da 40.307,4 milioni a 50.307,4 milioni di euro la dotazione per il 2022 e da 44.573 milioni a 53.623 milioni di euro la dotazione per il 2023.

[104] Di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, al decreto-legge n. 80 del 2021, al decreto-legge n. 152 del 2021 e al decreto-legge n. 13 del 2023.

[105] Si ricorda che l’articolo 1, comma 269, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) prevede che per l'anno 2024 le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, sono destinate alla copertura delle garanzie, nel limite di impegno assumibile dalla SACE S.p.A., pari a 3.000 milioni di euro.

[106] Si rammenta che il comma 601, sopra citato, ha istituito presso il Ministero dell’istruzione due Fondi («Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche») al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali.

[107] Le risorse che residuano sul citato capitolo sono pari a 6.935.784 euro per l’anno 2024.

[108] Nella norma previgente, per l’attuazione dell’articolo 16-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017, relativo all’istituzione della Scuola di alta formazione dell’istruzione, era stata autorizzata una spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, imputando i relativi oneri ai fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR, per gli anni dal 2023 al 2026, e all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dal 2027.

[109] Di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019),

[110] Pubblicata in data 22 febbraio 2024.

[111] Come da ultimo disciplinati tra università ed enti pubblici di ricerca, disciplinato dall’articolo 26 del decreto-legge n. 152 del 2021, che ha introdotto una cornice normativa per realizzare la predetta tipologia di mobilità nell’ambito della Missione 4, Componente 2 – Riforma 1.1 “Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità”

[112]          Tramite le procedure selettive previste per le chiamate di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università, o di dirigenti di ricerca e primi ricercatori in servizio da almeno cinque anni presso gli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, rispettivamente commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

[113] Di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

[114] Si veda l’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 59 del 2021 che ha istituito il Piano nazionale degli interventi complementari al PNRR. Nel complesso la medesima disposizione ha disposto lo stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026.

[115] Di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

[116] Il dato diverge dai 63 milioni indicati in precedenza (25+25+13). Tale maggior valore è compensato da un minor valore, indicato nel seguito, per i costi di gestione.

[117] Il dato diverge dai 20 milioni indicati in precedenza (4+7+9). Tale minor valore compensa il maggior valore, indicato in precedenza, per i costi di investimento.

[118] Di cui all’articolo 239 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

[119]Si vede, da ultimo, la quarta relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XIII, n. 2) aggiornata al secondo semestre 2023.

[120] Tali risorse risultano iscritte nel capitolo 899 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

[121] Codice dell'amministrazione digitale.

[122] Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore.

[123] Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore.

[124] In particolare, sono richiamati il regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 ed il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

[125] Tale norma, volta a sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento e ad accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, consente alle amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, di avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate.

[126] Di cui di cui all'articolo l, comma 2, lettera a), numero l, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

[127] Il testo della norma in esame tiene conto della rettifica comunicata con avviso pubblicato sulla GU Serie Generale n. 54 del 5 marzo 2024.

[128] Si evidenzia che il testo originario del decreto legge riferiva i suddetti effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, rispettivamente al 2024 e a decorrere dal 2025.

[129] Di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2008.

[130] Di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023.

[131] Sul Fondo residua al momento, per l’anno 2024, una disponibilità di euro 1.564.800.

[132] Di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 80 del 2021.

[133] Gli allegati A e B al decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109.

[134] Come si evince dalla relazione tecnica, la maggiore spesa per l’anno 2024 risulta pari alla differenza tra l’onere della procedura di concorso per il medesimo anno 2024 (euro 1.729.150) e lo stanziamento già iscritto in bilancio per tale anno (euro 891.000), ossia risulta pari 838.150 euro. Per altro tale maggior onere è interamente assorbito dai versamenti effettuati dai candidati complessivamente stimati in 1 milione di euro per il 2024. Per il 2025, invece, non sono previsti maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che il relativo flusso di cassa dei costi stimati, pari a 457.000 euro, risulta coperto dall'importo già stanziato in bilancio nel medesimo anno, pari a 891.000 euro.

[135] A fronte di una spesa stimata in euro 1.729.150 si potrà quindi far affidamento su risorse complessivamente pari a euro 1.891.000.

[136] Ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell’amministrazione digitale-CAD).

[137] Di cui all’articolo 50-ter del Codice dell’amministrazione digitale.

[138] In particolare i suddetti soggetti devono risultare in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) avere completato una formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di una esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito, acquisita nel decennio precedente presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici; b) avere completato una formazione teorica e pratica, seguita da tirocinio, nell'ambito della giustizia riparativa in materia penale, equivalente o superiore a quella prevista dal presente decreto; c) prestare servizio presso i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna, avere completato una adeguata formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di adeguata esperienza almeno quinquennale acquisita in materia nel decennio precedente.

[139] Il citato Programma è stato approvato dalla decisione di esecuzione della Commissione europea del 1° dicembre 2022 che approva il programma “PN Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell’ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia.

[140] pari a 5,5 punti percentuali rispetto al tasso ufficiale di riferimento

[141] Prendendo ad esempio i dati INPS, l’importo di sanzioni nel 2022 è pari a circa 95 milioni di euro. Applicando a tale importo il rapporto tra il tasso applicato secondo le norme in esame (2,5 per cento ovvero soltanto il tasso di riferimento) e quello secondo le norme previgenti (8 per cento, cioè il tasso di riferimento sommato alla sanzione del 5,5 per cento), si ottiene un gettito di circa 30 milioni [ossia: 95: (5,5+2,5) x 2,5]. La differenza tra 95 e 30 corrisponde al minor importo segnalato nella RT, cui va ulteriormente applicato l’abbattimento del 50 per cento.

[142] Di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

[143] Di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

[144] Di cui all’articolo 826, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare – COM).

 

[145] Di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

[146] L’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 stabilisce che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

[147] Di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

[148] Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

[149] Il capitolo è denominato “Contributo ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano”.

[150] Le risorse disponibili per l’anno 2024 sul citato Fondo risultano pari al momento a 50.296.582 euro.

[151] Le risorse disponibili per l’anno 2024 sul citato Fondo risultano pari al momento a 50.296.582 euro.

[152] Si veda in proposito la quarta relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XIII, n. 2)

[153] Di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

[154] Articolo 1, commi da 849 a 872.

[155]  Il SIOPE, di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è il Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici, costituito da un archivio che raccoglie quotidianamente le informazioni su incassi e pagamenti delle amministrazioni pubbliche, codificati secondo regole comuni, sfruttando la rete telematica esistente tra sistema bancario e Banca d'Italia.

[156] Calcolato con l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo l, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma l, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35.

[157] Composti da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dei Ministeri interessati e della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui articolo 2 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13.

[158]  Il SIOPE, di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è il Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici, costituito da un archivio che raccoglie quotidianamente le informazioni su incassi e pagamenti delle amministrazioni pubbliche, codificati secondo regole comuni, sfruttando la rete telematica esistente tra sistema bancario e Banca d'Italia.

[159] Di cui alla decisione di esecuzione (UE) 202111073 della Commissione, del 28 giugno 2021.

[160] Il citato fondo, denominato “Somme da erogare alle regioni e province autonome per il pagamento degli indennizzi riconosciuti ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili derivanti dalla vaccinazione anti sars-cov2, nonché somme destinate ai pagamenti di competenza dello Stato”, è iscritto nel capitolo 2407 dello stato di previsione del Ministero della salute.

[161] Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 dicembre 2023, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023.

[162] Si veda, da ultimo, la quarta relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XIII, n. 2).